Pratiche Immigrazione Roma

Lo sportello immigrazione è un punto di riferimento per i cittadini stranieri per il disbrigo degli adempimenti amministrativi.

Ti aiuteremo durante tutta la procedura, offrendoti l’assistenza necessaria per il recepimento delle informazioni utili, la compilazione dei documenti ed il monitoraggio della tua pratica.

Offriamo l’assistenza per diverse tipologie di pratiche come ad esempio:

• Cittadinanza

• Ex art.31 Permesso di soggiorno per affidamento minore

• Idoneità alloggiativa

• Regolarizzazione Colf e Badanti

• Assistenza legale – diritto dell’immigrazione

• Carta Blu UE

• Disoccupazione lavoratori stranieri

• Permesso di soggiorno per lavoratori alle dipendenze delle Organizzazioni

• Permesso di soggiorno per Personale Artistico

• Permesso di soggiorno per Sportivi Professionisti

• Pratiche per Ingresso in Italia per tirocinio formativo

• Permesso di soggiorno per Infermieri professionali


Conciliazioni Sindacali

Il nostro Ufficio offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro. Di seguito tutti i servizi che offriamo:

• Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale

• Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)

• Accordi sindacali di secondo livello • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300

• Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS

• Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni

• Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga

• Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro.

L’art. 2113 c.c. prevede, come regola generale, l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni effettuata da qualsiasi lavoratore (sia esso autonomo, subordinato, dipendente di ente pubblico ecc.) aventi per oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o dai contratti collettivi, cui deroga in via eccezionale l’ultimo comma, prevedendo l’inoppugnabilità delle conciliazioni che, pur avendo ad oggetto tali diritti, vengono sottoscritte in sede protetta (sede giudiziale, ITL, sede sindacale, sedi e modalità di cui alla contrattazione collettiva, istituite ad hoc). Tale scelta legislativa si fonda sulla presunzione che le sedi protette, e la procedura conciliativa adottata, sono idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione che sussiste nei confronti del datore di lavoro, ed è volta ad assicurare la pienezza di tutela al lavoratore nell’atto abdicativo di diritti che derivano da norme inderogabili. Tale presunzione di tutela, che giustifica l’inoppugnabilità di tali conciliazioni, può però ben essere superata ove sia provata l’assenza dei requisiti minimi che debbono comunque sussistere ai fini della validità di tali conciliazioni.

Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale?

Il codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti. Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni sono:

• Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale

• Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)

• all’Ispettorato del Lavoro, ITL di competenza territoriale

• Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato

• Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione

Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono invece rappresentare i loro assisti per delega durante il Concordato.

Conciliazione sindacale a Roma: assistenza rapida e qualificata

Studio specializzato in conciliazione sindacale e assistenza nelle controversie di lavoro. Offriamo consulenza tecnica per raggiungere accordi equi e rapidi tra datore e lavoratore, garantendo piena conformità normativa e tutela legale.

 


Dimissioni

Le dimissioni volontarie, per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere essere effettuate in modalità telematica.

L’Ufficio offre tale servizio, informando i lavoratori circa gli eventuali termini di preavviso che sono tenuti a rispettare: basterà recarsi in una delle nostre sedi portando con se’ il documento di riconoscimento, busta paga e/o contratto di lavoro e Pec Azienda.


Conteggi di lavoro

Il servizio conteggio di lavoro è offerto a tutti i dipendenti del settore privato:

1) Verifica e conteggi in busta paga

2) Calcolo ore straordinarie;

3) TFR e calcolo T.F.R. per Fondo Garanzia I.N.P.S.;

4) Controllo Correttezza e regolarità delle buste paga;

5) Differenze retributive su livello superiore o mansioni superiori;

6) Calcolo delle differenze retributive;

7) Interessi legali e rivalutazione monetaria.

La procedura può essere effettuata sia in sede che tramite online a mezzo mail con un tempo massimo di consegna tra i 10/15 giorni lavorativi.

Per la richiesta del conteggio il lavoratore può compilare direttamente il modulo online (clicca qui) ed allegare copia della lettera di assunzione e delle buste paga relative al periodo lavorativo da conteggiare.

In assenza di tale documentazione il lavoratore dovrà fornire una relazione dettagliata sul periodo lavorativo (inizio/cessazione rapporto di lavoro, orario svolto, retribuzione percepita).


UVL Ufficio Vertenze Roma

L’Ufficio Vertenze e Legali si occupa di fornire assistenza sindacale e contrattuale in merito allo svolgimento del proprio rapporto di lavoro avvalendosi di professionisti e di avvocati specializzati nel diritto del lavoro

Il nostro Ufficio offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro.

I servizi espletati riguardano in particolare il verifica e controllo del contratto, l’impugnazione dei licenziamenti individuali, i conteggi busta paga, il recupero retribuzioni e TFR nei confronti dei datori insolventi, le contestazioni e/o provvedimenti disciplinari, il mobbing, il  lavoro nero e irregolare,  i trasferimenti individuali, la modifica delle mansioni, il recupero crediti da lavoro, i fallimenti e le procedure concorsuali, gli infortuni sul lavoro INAIL , la Cassa integrazione, le procedure di mobilità, la disoccupazione NASPI E DIS-COLL, le violazioni sulla somministrazione di manodopera.

 

Consulenza sindacale

  • Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
  • Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
  • Accordi sindacali di secondo livello
  • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300
  • Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS
  • Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni
  • Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
  • Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro.

Anticipazione NASpI

L’Anticipazione NASpI consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

I beneficiari della NASpI Anticipata

I beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Come fare domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

Al beneficiario della prestazione che opta per la NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa.

Decadenza del diritto alla NASpI anticipata

Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Esenzione fiscale per soci di cooperativa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 178, relativamente all’esenzione ai fini fiscali, l’Istituto fornisce le istruzioni e le informazioni sugli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

 

 

Se hai bisogno di assistenza sull’ ANTICIPAZIONE NASpI a Roma Aurelio, puoi rivolgerti alla  F.N.A. Territoriale

Valle Aurelia –   Tel 06.39741831 – Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Come si calcola il lavoro Straordinario ?

Il lavoro straordinario è inteso come  il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 il limite giornaliero è di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo che viene quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro.

Resta viceversa valido il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore.

La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Quante ore di straordinario sono ammesse?

In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.

La prestazione di lavoro straordinario deve sempre essere espressamente autorizzata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e deve essere computata a parte e compensata con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Gli stessi contratti possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Il compenso per lavoro straordinario non rientra, se non previsto dalle parti contrattuali, tra gli elementi che compongono la retribuzione ordinaria, restando quindi escluso dal calcolo di spettanze economiche come le ferie, le festività e le mensilità aggiuntive.

Ovviamente, il pagamento degli straordinari prevede una maggiorazione rispetto al pagamento delle normali ore lavorative. Secondo il Decreto Legislativo di riferimento, infatti, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Contratti, questi, che possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, incide sul calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Il lavoro straordinario può essere retribuito in maniera  forfettizzato, cioè quantificando un compenso onnicomprensivo non vincolato al numero di ore effettivamente lavorate oltre l’orario di lavoro.

La normativa sul lavoro straordinario non è applicabile quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi: dirigenti e personale dirigente cosiddetto minore, manodopera familiare, lavoratori a domicilio; telelavoratori; lavoratori “agili” (lo smart working non ha precisi vincoli di orario di lavoro).

 

In presenza di una contrattazione collettiva che preveda il lavoro straordinario, il lavoratore non può sottrarsi, nei limiti della legge, alla richiesta da parte del datore di lavoro di effettuare prestazioni straordinarie, a meno di non incorrere in una sanzione disciplinare per inadempimento contrattuale.  Tuttavia, alcuni CCNL prevedono il consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro straordinario.

La prestazione straordinaria non può essere richiesta obbligatoriamente in presenza di un giustificato motivo. È inaccettabile la richiesta non giustificata da esigenze aziendali assolutamente prevalenti o che superi il tetto massimo di ore previsto dalla legge, così come non è possibile richiedere obbligatoriamente lo straordinario ai lavoratori studenti e ai lavoratori minorenni.

Qualora un lavoratore recrimini un compenso da lavoro straordinario non retribuito deve rivolgersi ad un Sindacato dei lavoratori e/o Avvocato del lavoro per farsi assistere ed elaborare un conteggio con tutti i dettagli del rapporto di lavoro quali, orario, mansione, eventuali attività lavorative indennizzabili come ad esempio incassare denaro ecc.; a volte un orario di lavoro straordinario protratto nel tempo, soprattutto in alcuni settori  lavorativi usuranti, può  causare danni  psico-fisici.

 

F.N.A. Territoriale Valle Aurelia offre assistenza e consulenza professionale per i lavoratori a Roma Aurelio .

Per consulenza e assistenza puoi  contattare i nostri uffici  al tel. 0639741831 oppure

tramite  email   aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 

 

 

 


FALSE PARTITE IVA – Lavoro autonomo e presunzione di lavoro Subordinato

Il lavoratore autonomo che dispone di una sede fissa di lavoro presso il committente e utilizza beni e strumentazione  o che per almeno due anni ha un fatturato proveniente per l’80% verso uno stesso committente potrebbe essere considerato “falsa partita IVA“, con delle conseguenze sanzionatorie a carico del committente (datore di lavoro) e generare una vertenza di lavoro .

Le false partite IVA, ovvero tutte quelle situazioni in cui un soggetto apre ad hoc una partita IVA su richiesta/obbligo del datore di lavoro, non per effettuare una vera e propria attività professionale indipendente, quanto per collaborare stabilmente con un’azienda, mascherando così un contratto di lavoro dipendente, non sono poi così rare in una situazione economica, ove molte imprese cercano espedienti per evitare di instaurare rapporti di lavoro onerosi e stabili come quelli relativi al lavoro dipendente.

FALSE PARTITE IVA: RISVOLTI OPERATIVI

Il lavoro autonomo “puro“, inquadrato spesso con la locuzione “lavoro con partita IVA“, si manifesta attraverso una delle seguenti forme:

  • Contratto d’opera(articoli 2222 e segg. codice civile);
  • Contratto d’opera intellettuale(articoli 2230 e segg. codice civile).

Caratteristica fondamentale è l’assoluta autonomia operativa ed organizzativa. Infatti, il prestatore di lavoro autonomo decide autonomamente i tempi, le modalità e i mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del committente ed opera senza alcun coordinamento con l’attività del committente stesso.

Il legislatore ha previsto che alcuni modelli contrattuali siano esentati dall’obbligo di identificare uno specifico progetto ovvero:

  • Agenti e rappresentanti di commercio;
  • Professioni intellettuali che prevedano l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società (ad esempio, amministratori, sindaci, revisori);
  • Partecipanti a collegi e commissioni;
  • Coloro che percepiscano pensioni di vecchiaia;
  • Collaborazioni svolte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
  • Rapporti svolti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono altresì escluse dall’obbligo dello specifico progetto le collaborazioni occasionali.

FALSE PARTITE IVA E PRESUNZIONE LEGALE

L’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria del committente, stabilisce che le prestazioni effettuate da persone con partita IVA sono riqualificate come rapporti di lavoro dipendente (false partite IVA) qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

  1. La collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (lett. a – criterio temporale);
  2. Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi (lett. b – criterio del fatturato);
  3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (lett. c – criterio organizzativo).

 

Se ritieni di che il tuo rapporto di lavoro possa rientrare nelle suddette specifiche e vuoi richiedere il riconoscimento di  rapporto di lavoro subordinato puoi contattarci:

Per consulenza e assistenza prendi contatti con i nostri uffici  SNALV CONFSAL

AURELIO  tel. 0639741831 oppure per tramite email   aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Mancato riconoscimento di Mansione e Livello Superiore

Come dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori

 

Il lavoratore che sia stato assegnato a mansioni superiori e che  intende fare richiesta di un adeguamento di livello contrattuale, e agire nei confronti del datore di lavoro per conseguire il riconoscimento della qualifica superiore e dell’equiparazione della retribuzione, deve fornire prova delle circostanze di fatto allegate, così da consegnare in sede Giudiziaria un quadro chiaro della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni svolte ed all’eventuale coordinamento di dipendenti sottoposti.

Il lavoratore, pertanto, deve segnalare elementi precisi ed inequivocabili al fine di qualificare la propria domanda e fornire opportune allegazioni probatorie del mancato riconoscimento a un livello superiore di quello contrattuale (che possano rendere evidente al Giudice le mansioni effettivamente svolte in via continuativa e prevalente nel periodo di tempo in contestazione) e non limitarsi a generici richiami alle declaratorie contrattuali. Il lavoratore contrattualizzato come quadro ma che, in concreto, ha svolto mansioni tipiche della funzione dirigenziale, al fine di sentir accolta la domanda avente ad oggetto l’inquadramento nella declaratoria superiore ed il riconoscimento della maggior retribuzione dovrà, quindi, dar prova di aver lavorato – in via continuativa e prevalente – con piena autonomia decisionale, senza vincolo di subordinazione, con coordinamento di altri dipendenti, senza vincoli di orari, piuttosto che senza obbligo di firma. In difetto dell’assolvimento da parte del lavoratore del richiamato onere probatorio, la domanda sarà affetta da nullità con conseguente rigetto, per vizio insanabile del ricorso.

 

 

Come vengono calcolate le differenze retributive

 

Il calcolo delle differenze retributive per assegnazione a mansioni superiori, avviene per sottrazione tra la retribuzione prevista per la prestazione delle mansioni di livello superiore e quella prevista per le prestazioni di livello inferiore in cui lo stesso è effettivamente inquadrato in busta paga.

Il calcolo delle differenze retributive,  non si limita alla sola retribuzione mensile, ma tiene in considerazione anche le differenze relative a tutti gli emolumenti dovuti e presenti nel  CCNL di categoria, vale a dire i contributi, la tredicesima e quattordicesima, l’importo degli scatti di anzianità, il TFR e tutte le somme calcolate sulla base della retribuzione percepita.

 

Per ricevere una consulenza sindacale puoi contattare i nostri uffici  SNALV COFSAL in

viale di Valle Aurelia 65, Roma Aurelio – tel.  06.39741831 oppure per tramite email

su aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione

Nuova distribuzione territoriale di quote per la conversione dei permessi di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”

 

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha proceduto a un’ulteriore assegnazione territoriale di quote sul sistema SILEN al fine di soddisfare le richieste di conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 5, lett. a del D.P.C.M. 27 settembre 2023) relative all’anno 2024, presentate sino al 31 dicembre 2024.

 

L’intervento mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori e a favorire la stabilizzazione lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale. Le quote redistribuite a livello locale permetteranno alle Prefetture di evadere più efficacemente le istanze pendenti, contribuendo a una migliore integrazione socio-lavorativa.

 

Per Assistenza sulle pratiche di Immigrazione a Roma  puoi contattare i nostri uffici in Viale di Valle

Aurelia, 65  –  tel. 06.39741831 oppure  tramite     Email  aurelio.snalvconfsal@gmail.com