Dimissioni e diritto alla NASpI: riflessi e nuove norme

L’INPS ha chiarito gli effetti delle dimissioni per fatti concludenti sul diritto alla prestazione NASpI (INPS circ. n. 154/2025).

Secondo l’art. 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), il rapporto di lavoro può essere considerato risolto se il lavoratore è assente ingiustificato oltre un determinato periodo, generalmente oltre 15 giorni. Questo può avvenire anche senza esplicite dimissioni, se il datore di lavoro riconosce l’assenza come dimissioni implicite.

Effetti sul diritto alla NASpI: Se il datore di lavoro risolve il rapporto per dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché non si tratta di una cessazione involontaria. Tuttavia, se il contratto termina per licenziamento per giusta causa legato a assenza ingiustificata, il lavoratore può accedere alla NASpI, se rispetta tutti i requisiti.

Procedura e facoltà del datore di lavoro: La risoluzione del contratto per fatti concludenti non è automatica. Il datore di lavoro ha la facoltà di decidere se avviare la procedura, come specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro (ML circ. n. 6/2025). Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) conferma che la comunicazione non è obbligatoria se il datore di lavoro non intende far valere l’assenza ingiustificata.

Dimissioni volontarie e giusta causa: Se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura per dimissioni per fatti concludenti, presenta dimissioni per giusta causa (anche tramite il sistema telematico), queste prevalgono sulla procedura del datore di lavoro. In questo caso, se il lavoratore dimostra la giusta causa secondo i requisiti legali, ha diritto alla NASpI, come previsto dalla circolare INPS n. 163/2003.

Conclusioni: Le dimissioni per fatti concludenti bloccano l’accesso alla NASpI, mentre dimissioni per giusta causa, anche se avvengono dopo l’avvio della procedura, possono consentire l’accesso all’indennità di disoccupazione.