Dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per protratta assenza ingiustificata

 

I datori di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore dipendente, possono attivare una specifica procedura volta a risolvere il rapporto per volontà dello stesso lavoratore

La disciplina non è applicabile nei casi in cui, a tutela della maternità e paternità, è prevista la convalida obbligatoria delle dimissioni: lavoratrice durante il periodo di gravidanza; lavoratrice madre o lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Il regime precedente

La situazione, non precedentemente disciplinata, creava distorsioni operative di non facile soluzione.

Spesso, infatti, il lavoratore prolungava l’assenza per “costringere” il datore di lavoro a procedere con un licenziamento disciplinare, allo scopo precipuo di accedere alla NASPI, ossia all’indennità di licenziamento.

Il datore di lavoro oltre a dover intraprendere un’azione disciplinare si trovava, quindi, a dover versare il c.d. contributo di licenziamento.

Le nuove regole

Dal 12 gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 che aggiunge al citato art. 26 il comma 7-bis, il datore di lavoro dispone di uno strumento che gli consente di cessare il rapporto di lavoro utilizzando il criterio, appunto, delle c.d. dimissioni per fatti concludenti.

La nuova disposizione non trascura, però, la difesa del lavoratore e introduce l’intervento di un soggetto terzo, l’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la veridicità di quanto il datore di lavoro è tenuto a comunicargli.

Si introduce quindi una deroga all’obbligo generalizzato di utilizzare la procedura telematica per formalizzare le dimissioni a condizione che si rispetti la nuova procedura.

 

INTERVENTO DEL LAVORATORE

Di contro, il lavoratore può dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ed in tal caso non si realizza la fattispecie in esame (art. 19 della Legge n. 203/2024)

Opera la presunzione legale di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto concludente che consente al datore di lavoro di considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore, il quale può comunque dimostrare con onere della prova a suo carico l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza.

Sarà eventualmente il giudice del merito a valutare la veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore.

 

Effetti delle dimissioni per fatti concludenti

La procedura attivata presso l’Ispettorato non presuppone alcuna autorizzazione da parte di quest’ultimo che nemmeno è obbligato a verificare la veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro e potrebbe farlo anche con tempi non brevissimi.

In caso di dimissioni per fatti concludenti il datore di lavoro:

  1. a) è escluso dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
  2. b) può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.
Il lavoratore è escluso dalla fruizione della NASpI.

N.B. Il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Assenza ingiustificata (abbandono del posto di lavoro)

Peraltro, la Legge di bilancio 2025 ha modificato il regime della NASPI prevedendo che i lavoratori che si sono dimessi e sono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

 

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Tutte le Novità 730-2025

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 

 

Diverse le novità che caratterizzano il nuovo modello 730. Ciò è stretta conseguenza in primis delle novità di cui alla riforma fiscale, L.n°111/2023, che ha previsto il graduale ampliamento dei redditi dichiarabili con il 730. Tale processo è stato avviato già lo scorso anno, ad esempio dal 2024 è possibile compilare il quadro W equivalente al quadro RW del modello Redditi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli immobili e i prodotti finanziari detenuti all’estero.

 

 

  • Approvazione definitiva del modello 730/2025: l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il modello 730/2025 con le relative istruzioni. Il modello è destinato a dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi del 2024 e detrarre le spese sostenute nello stesso anno.

 

  • Ampliamento dei redditi dichiarabili: grazie alla riforma fiscale (L. 111/2023), il 730/2025 permette di dichiarare nuovi tipi di redditi, prima riservati al modello REDDITI PF. Tra questi, i redditi soggetti a tassazione separata e plusvalenze finanziarie (quadro T).

 

  • Modifiche fiscali e nuove aliquote IRPEF: riduzione degli scaglioni IRPEF da quattro a tre, introduzione di un nuovo regime per le locazioni brevi con aliquota al 26% (ridotta al 21% per una sola unità immobiliare), e nuove regole per lavoratori frontalieri e impatriati.

 

  • Aggiornamenti su detrazioni e bonus fiscali: aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente (fino a 1.955€ per chi guadagna fino a 15.000€), modifica della detrazione per il personale della sicurezza, conferma del Bonus tredicesima (100€ per redditi fino a 28.000€), e nuova regolamentazione del Superbonus (detrazione al 70% con rateizzazione in 10 anni).

 

  • Novità per immobili e investimenti all’estero: l’aliquota IVIE per gli immobili all’estero è fissata all’1,06%, mentre l’IVAFE per prodotti finanziari detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo. Inoltre, obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche e contratti brevi.

 

 

OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi si considera omessa se trascorsi 90 giorni dalla scadenza il contribuente non esonerato della dichiarazione dei redditi, non provvede a presentare il modello 730 o Modello Unico – Redditi.

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi sono:

Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute (art.1 comma1e 3 del D.Lgs.471/97. Dal 2016 la sanzione va dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo mentre rimane dal 120% al 240% se non provvede alla nuova presentazione. Vi è la possibilità di usufruire di un ravvedimento operoso entro i 90 giorni successivi dalla scadenza.

In caso di dichiarazione senza imposte dovute la sanzione va dai 250 ai 1000 euro. Qualora venisse presentata la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va dai 150 ai 500 euro.

Sanzione omessa dichiarazione Irap la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta ( art.32 comma 1 del D.Lgs . 446/97);

Il Contribuente che è in ritardo con la propria Denuncia dei Redditi potrà sistemare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso.

 

Per la Presentazione del tuo 730 o del Modello Unico,  contatta il nostro

SPORTELLO CAF al 06 39741831  in Viale di Valle Aurelia 65 – 00167 Roma

 


Trasferimento d’azienda  e  Tutela del lavoratore

 

Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare dell’attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.

Il trasferimento può riguardare l’intera azienda o parte di essa e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d’azienda. Questo ultimo tipo di trasferimento è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento (con il D.lgs 276/2003 non è più necessario che tale autonomia sia preesistente al trasferimento).

 

Caratteristiche

Quando vi è il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa cambia il titolare dell’attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:

 

  • Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell’azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 

  • Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti.

 

  • Nel caso di stipulazione di un contratto d’appalto tra azienda d’origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell’azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.

 

  • Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.

 

  • Il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell’atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori.

 

 CONCILIAZIONE SINDACALE NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

 

In  forza della portata novativa dell’accordo transattivo firmato in sede sindacale, i lavoratori del ramo d’azienda ceduto non hanno alcun titolo giuridico nei confronti della società cedente. Quest’ultima infatti vanta a suo favore l’intervenuta transazione, mentre la società cessionaria deve considerarsi esclusa dalla controversia. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Ord. 29 luglio 2019, n. 20418.

 

                                        Leggi FAQ TRASFERIMENRO D’AZIENDA

 

 

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Lavoro domestico: accordo e tabelle sui minimi retributivi 2025

Accordi e tabelle dei minimi retributivi – anno 2025

 

Lo scorso 29 gennaio 2025, è stato siglato, dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – , l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.
La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2025.

accordo sui minimi retributivi 2025 – lavora domestico

Lavoro domestico Accordi e tabelle dei minimi retributivi – anno 2025

 

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DECRETO FLUSSI 2025 precompilate 180.012 domande

Decreto flussi: precompilate 180.012 domande, 49.766 sono per assistenza familiare e socio-sanitaria

Il Ministro dell’interno ha reso noti i dati relativi all’attività di precompilazione delle istanze di nulla osta legate ai Decreti flussi. Complessivamente sono state caricate sul portale dedicato 180.012 domande a fronte di 180.720 quote previste (cui devono aggiungersi 10.000 ingressi fuori quota per assistenza familiare e socio sanitaria a favore di persone con disabilità e grandi anziani).

Delle 180.012 domande precompilate:

  • 63.485 sono per lavoro subordinato non stagionale;
  • 66.761 sono per lavoro subordinato stagionale;
  • 49.766 sono per assistenza familiare e sociosanitaria

E ancora, nell’informativa il Ministro ha precisato che rispetto al totale delle domande precompilate per il decreto flussi 2024, si registra una riduzione del 73%. In particolare il decremento si attesta al:

  • – 75% per lavoro subordinato non stagionale;
  • – 80% per lavoro subordinato stagionale;
  • – 48% per assistenza familiare e sociosanitaria.

“È da ritenere che tale forte riduzione delle domande precompilate rispetto al Decreto flussi dello scorso anno, costituisca una diretta conseguenza della stretta sui controlli introdotta dal d.l. 145/2024. Con tale intervento è stata, infatti, introdotta una nuova disciplina della fase di precompilazione delle domande, anticipata rispetto al click day, allo scopo di ampliare e rendere più effettivi i controlli sulla veridicità delle istanze – attraverso l’incrocio delle banche dati facenti capo a più amministrazioni – e così prevenire possibili frodi” si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi pubblicato il 9 dicembre.

Chiusa la fase di precompilazione, verso il Click Day del 7 febbraio

Per Assistenza sulle domande DECRETO  FLUSSI 2025 a  Roma  puoi contattare i nostri

uffici in Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma SNALV CONFSAL AURELIO al

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Licenziamento per ripetuti ritardi sul lavoro

È legittimo il licenziamento del dipendente che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28929/2024.

Confermando la pronuncia di merito, i giudici rilevano come il fatto che il lavoratore in più occasioni non rispetti il proprio orario di lavoro legittimi il recesso datoriale: la condotta dimostra la sua inaffidabilità e noncuranza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Nel caso in questione la condotta risulta ancora più grave perché il lavoratore non considera i precedenti provvedimenti disciplinari di natura conservativa che avrebbero dovuto rappresentare un avvertimento a tenere comportamenti più corretti.

 

 

Quando il ritardo è ammissibile (che non significa concesso)

 

Si possono identificare tre situazioni “ammissibili”, che tuttavia necessitano che il dipendente dia tempestiva comunicazione al datore di lavoro del proprio ritardo:

 

  • Cause di forza maggiore:eventi imprevedibili e inevitabili come incidenti stradali, scioperi dei mezzi pubblici, calamità naturali. In questi casi, il dipendente deve comunque avvisare il datore di lavoro appena possibile e dimostrare la veridicità della causa.

 

  • Cause soggettive:situazioni personali o familiari, come problemi di salute o necessità di assistere un familiare. Naturalmente se trattasi di eventi inaspettati dovranno essere documentati dal lavoratore e per non risultare come assenze non retribuite e magari chiedere un permesso retribuito al datore di lavoro.

 

  • Cause oggettive:circostanze esterne come condizioni meteo avverse, guasti ai mezzi di trasporto (documentati)
    È di tutta evidenza che il comportamento, la condotta del dipendente influisce sulla “tolleranza” per un eventuale ritardo. Ad esempio, l’aver dormito troppo o aver perso il mezzo di trasporto sono situazioni che rientrano nella sfera personale del dipendente che tuttavia ha delle ricadute sul rapporto di lavoro. Ma un conto è il lavoratore che non ha mai fatto un minuto di ritardo in anni di lavoro ed un conto è il lavoratore che arriva in ritardo almeno una volta alla settimana senza una valida ragione o senza alcun comprovato impedimento.

 

Conclusioni

 

Il singolo ritardo sul lavoro, di per sé, non costituisce automaticamente una causa di licenziamento, ma la valutazione tra la violazione di un dovere del prestatore e la sanzione disciplinare applicata (come il licenziamento) deve essere fatta dal datore di lavoro nella consapevolezza che esistono sentenze (si pensi alla guardia giurata di cui si parlava all’inizio del presente articolo) che legittimano il licenziamento.

 

 

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E’ possibile cambiare CCNL applicato in azienda ?

Il datore di lavoro può decidere di sostituire il contratto collettivo applicato in azienda in caso di eventi come l’espansione dell’impresa, modifiche strutturali nell’attività principale, variazioni nell’inquadramento previdenziale, o in caso di trasferimento d’azienda (indipendentemente dalla forma giuridica dell’operazione). Tuttavia, tale modifica deve assicurare ai lavoratori la conservazione della loro posizione lavorativa, dei diritti acquisiti e della retribuzione complessiva percepita.

Il contratto collettivo applicato ha una durata triennale. Alla scadenza il datore di lavoro può rinnovarlo oppure decidere di recedere e procedere con l’applicazione di un nuovo CCNL.

In generale, possiamo dire che è possibile cambiare il contratto collettivo nazionale di lavoro:
  • Alla scadenza del CCNL applicato (la durata è triennale)
  • Sottoscrivendo un accordo tra azienda e lavoratori in sede protetta, in cui si chiariscono gli aspetti del nuovo contratto (conciliazione sindacale).

 

Deve essere effettuato un allineamento contrattuale viene svolto attraverso un attento processo di analisi avente ad oggetto una comparazione dei principali istituti disciplinati dai diversi contratti collettivi e un’armonizzazione volta ad allineare il CCNL dismesso e quello di nuova introduzione in particolare nei seguenti aspetti:

  • inquadramento contrattuale dei singoli lavoratori (livello e mansioni);
  • trattamento normativo ed economico;
  • compensazioni di eventuali differenze peggiorative nella retribuzione prevista dal nuovo CCNL.

 

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Cittadinanza italiana per discendenza: nuove linee esplicative

La cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza, è un tema di grande importanza per le generazioni di italiani emigrati all’estero e per i loro discendenti. Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito nuove interpretazioni giuridiche sul riconoscimento di questa cittadinanza. Inoltre, il Ministero dell’Interno, in risposta a numerosi quesiti da parte di Prefetture e Comuni, ha chiarito alcuni aspetti attraverso una circolare del 3 ottobre 2024

 

Le novità introdotte dalle sentenze della Corte di Cassazione

Le nuove linee interpretative, delineate nella circolare, prendono in considerazione  recenti decisioni della Corte di Cassazione riguardo alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con particolare riferimento agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, che regolano l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. L’articolo 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che la cittadinanza italiana si tramanda per discendenza, ma solo se la filiazione è avvenuta in determinati contesti legali e temporali. L’articolo 12, invece, trattava la possibilità di perdita della cittadinanza in determinate circostanze, come la naturalizzazione in un altro Stato.

 

Le implicazioni delle sentenze

 

Uno degli aspetti centrali delle nuove interpretazioni riguarda il momento in cui la cittadinanza italiana viene acquisita da chi è stato riconosciuto come cittadino italiano o da chi ha visto la propria filiazione dichiarata giudizialmente. In questi casi, la cittadinanza non decorre dal momento del riconoscimento o della sentenza, ma retroagisce, ossia viene considerata acquisita sin dal momento della nascita del discendente, anche se il riconoscimento è avvenuto dopo il raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la circolare sottolinea che il possesso ininterrotto dello stato di “figlio” è una condizione fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò significa che la cittadinanza può essere trasmessa solo se la discendenza è mantenuta senza interruzione, ovvero senza che vengano meno i requisiti legali di filiazione.

Riflessioni sulle implicazioni pratiche

Queste nuove linee interpretative, sebbene fondate su precedenti giuridici consolidati, potrebbero comportare cambiamenti significativi nel processo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di italiani all’estero. Per molte persone, soprattutto nelle comunità italiane in Sud America e in altre zone di emigrazione storica, la possibilità di ottenere o rivendicare la cittadinanza italiana è un’opportunità di valore, anche in ottica di mobilità internazionale e accesso a diritti sociali ed economici nell’Unione Europea. In conclusione, la circolare del Ministero dell’Interno fornisce un importante aggiornamento su un tema di grande attualità, offrendo una maggiore chiarezza sulla questione della cittadinanza italiana iure sanguinis, che riguarda milioni di discendenti di italiani in tutto il mondo.

 

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DECRETO FLUSSI 2025 Assistenza a Roma

Il 24 ottobre 2024 è stata pubblicata una circolare congiunta dei ministeri competenti (Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Turismo), che fornisce indicazioni operative in merito all’attuazione di misure per l’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia nel triennio 2023-2025, in seguito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 settembre 2023, nonché al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce nuove disposizioni per l’ingresso di lavoratori stranieri.

Dettagli principali:

  1. Flussi di ingressi per l’anno 2025:
    • Lavoro subordinato non stagionale: 70.720 ingressi.
    • Lavoro autonomo: 730 ingressi.
    • Lavoro subordinato stagionale: 110.000 ingressi.
  2. Periodo di precompilazione delle domande:
    • A partire dal 1° novembre 2024, sarà attivo il sistema per la precompilazione delle domande, accessibile dal portale ufficiale https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
    • La precompilazione sarà possibile fino al 30 novembre 2024 per i click day fissati per febbraio 2025.

    • Click Day – Invio domande

      • 5 febbraio 2025: Inizio per le domande relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale.
      • 7 febbraio 2025: Inizio per le domande di lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-assistenziale.
      • 12 febbraio 2025: Inizio per il settore agricolo e per il settore turistico-alberghiero (con una quota del 70% delle quote complessive stagionali).
      • 1° ottobre 2025: Il 30% restante delle quote stagionali per il settore turistico-alberghiero.
  3. Domande fuori quota (sperimentale 2025):
    • Dal 7 febbraio 2025, sarà possibile inoltrare fino a 10.000 domande fuori quota per il lavoro subordinato, esclusivamente nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria (per persone con disabilità o anziani).
  4. Requisiti per l’inoltro telematico:
    • Per trasmettere le domande, è necessario avere un’identità digitale tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

 

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

 

 

 

Novità principali:

  1.  Le domande non potranno più essere inviate tramite Enti di Patronato, come accadeva in passato. Questo cambierà l’interlocutore abituale per molti lavoratori e datori di lavoro, che dovranno adattarsi alla nuova procedura.
  2. Deleghe alle Associazioni di Categoria: Saranno le Associazioni datoriali, ossia quelle che rappresentano i datori di lavoro (come le associazioni di categoria), ad essere incaricate dell’invio delle istanze per conto delle aziende. Questo significa che le aziende dovranno fare riferimento a queste associazioni per avviare le pratiche per l’ingresso di lavoratori non comunitari.
  3. Delega e Documentazione: Per procedere con la domanda, il datore di lavoro dovrà rilasciare una delega all’Associazione di Categoria, che lo rappresenterà nell’invio della domanda. Oltre alla delega, sarà necessario anche fornire un documento di legittimazione che attesti il potere dell’associazione a rappresentarlo. Questa documentazione dovrà essere corredata dalla sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.
  4. Esenzione dall’asseverazione: Un importante vantaggio introdotto dal Decreto Flussi 2025 è che i datori di lavoro saranno esentati dall’invio dell’asseverazione (ovvero la dichiarazione di conformità ai presupposti contrattuali richiesti dalla legge) che, in passato, era necessaria per l’assunzione di lavoratori stranieri. Questo semplifica il processo e riduce gli oneri amministrativi per le aziende.

 

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Idoneità alloggiativa per cittadini stranieri

Cosa si intende per alloggio idoneo?


Per “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti.
L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.  Questi requisiti possono variare da luogo a luogo, ma solitamente riguardano questioni come la struttura, la sicurezza antincendio, la qualità dell’aria interna, l’accessibilità, l’impianto idraulico ed elettrico, e altre normative relative alle condizioni abitative.

 

 

Quali sono le caratteristiche di un alloggio idoneo?


In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
altezza minima 2,70 metri
1 abitante – 14 mq;
2 abitanti – 28 mq;
3 abitanti – 42 mq;
4 abitanti – 56 mq;
Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc. Inoltre, le normative regionali e soprattutto i regolamenti edilizi e igienico sanitari dei Comuni potrebbero prevedere ulteriori regole e limiti.

 

 

Chi deve presentare il certificato di idoneità alloggiativa?


Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto a tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per:
–        Lavoro subordinato e autonomo;
–        Ricongiungimento e coesione familiare (Ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare)
–        Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
.

 

 

La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?


In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al  momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore. Dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, consegnerà il certificato di idoneità alloggiativa o, in mancanza, la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio. La sussistenza dei parametri di idoneità alloggiativa quindi può essere autocertificata in fase di richiesta di nulla osta al lavoro, ma il certificato va prodotto all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno o comunque al momento della convocazione in questura per il fotosegnalamento. La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, non è necessaria se si soggiorna presso una struttura alberghiera,

 

Quale autorità è responsabile della verifica dell’adeguatezza delle condizioni di alloggio?


La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. La richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere fatta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal  soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile.

 

Quali documenti vengono richiesti per l’idoneità alloggiativa?


Tra i documenti necessari per la presentazione della domanda di idoneità alloggiativa rientrano di norma:
–        Il modulo di richiesta compilato;
–        La fotocopia del titolo sull’immobile (come ad esempio il contratto di acquisto oppure il contratto di locazione regolarmente registrato);
–        Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente agli impianti presenti;
–        Fotocopia della planimetria catastale con indicazione della destinazione d’uso;
–        Copia del documento di identità valido del richiedente;
–        Attestazione del versamento dei diritti di segreteria e/o delle marche da bollo ove previsti.
La documentazione specifica può variare da comune a comune, pertanto è consigliabile informarsi sul sito web istituzionale del comune dove ha sede l’alloggio.

 

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