Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione

L’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015 prevede una procedura di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione, sancendo una sanatoriacon estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accesso ispettivo) – per chi assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2016:

– collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto;

– titolari di partita IVA con contratto di lavoro autonomo.

Possono accedere alla procedura tutti i committenti.

 

Condizioni

– Assenza di illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

– Proposta di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Flusso di lavoro

1) Il committente propone l’assunzione a tempo indeterminato al collaboratore/lavoratore autonomo, anche qualora si tratti di collaborazioni già esaurite.

2) Il lavoratore interessato accetta l’assunzione.

3) Il committente organizza la conciliazione presso una delle sedi protette .

4) Committente e lavoratore sottoscrivono l’atto di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.

5) Il datore di lavoro effettua gli adempimenti relativi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato .

6) Nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. E’ ammessa invece una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato avviato in forza dell’accordo conciliativo di stabilizzazione, come pure il recesso da parte del dipendente ex collaboratore.

 E’ possibile utilizzare questa procedura a partire dal 1° gennaio 2016 e senza limiti di scadenza.

 

Sanzioni

Il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro nei primi 12 mesi (in assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo) comporta l’impossibilità, per il medesimo, di godere dei benefici di legge connessi alla stabilizzazione.

 

Riferimenti Normativi

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 54, art. 55

Ministero del lavoro circolare 1° febbraio 2016, n. 3

 

Per assistenza puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL AURELIO 

tel.  06.39741831 oppure  tramite email su aurelio.snalvconfsal@gmail.com