Superminimo e Passaggio di Livello

Il Superminimo non si assorbe nel passaggio di Livello, cosa succede davvero? Lo dice la Cassazione (Ordinanza n. 11771/2025)

 

Se lavori in azienda, o se ti occupi di risorse umane, questa novità ti riguarda da vicino.

Parliamo di un tema che crea sempre un bel po’ di confusione:
cosa succede al superminimo quando un dipendente ottiene un passaggio di livello?

Fino a poco tempo fa, le interpretazioni erano piuttosto ambigue. Alcune aziende lo assorbivano, altre no. Alcuni lavoratori si trovavano con lo stipendio invariato dopo una promozione… e sì, sembrava un controsenso.

Ma adesso è arrivata una risposta chiara.

La sentenza che fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha messo nero su bianco un principio fondamentale: Il superminimo individuale non può essere assorbito automaticamente in caso di passaggio di livello, a meno che ciò non sia stato chiaramente previsto nel contratto o nel CCNL.

In parole povere: se hai un superminimo concordato con l’azienda, e vieni promosso a un livello superiore, quella somma non può sparire per “coprire” l’aumento retributivo dovuto alla nuova posizione.
Non esiste un diritto dell’azienda a decurtarti il superminimo, a meno che non ci sia scritto chiaramente che può farlo.

Facciamo un esempio

Mettiamo che tu abbia:

  • Una RAL base (da CCNL): 30.000 €

  • Un superminimo individuale: 5.000 €

  • Totale annuo: 35.000 €

Dopo un passaggio di livello, il tuo nuovo minimo contrattuale diventa 32.000 €.
A questo punto, il datore di lavoro non può ridurre il tuo superminimo a 3.000 per mantenere la RAL ferma a 35.000, a meno che tu non abbia firmato un contratto che prevede esplicitamente questa possibilità.

Se non c’è scritto nulla, tu dovresti guadagnare 32.000 + 5.000 = 37.000 €. Punto.

Perché è importante?

Questa sentenza cambia le carte in tavola per molte persone. Vediamo perché:

  • Tutela del lavoratore – Ogni avanzamento di livello deve essere un vero riconoscimento, anche economico. Non una promozione solo “sulla carta”.

  • Stop agli abusi – Alcune aziende assorbivano il superminimo senza neppure avvisare. Ora non possono più farlo senza una base legale chiara.

  • Più trasparenza nei contratti – Da qui in avanti, sarà fondamentale leggere (o scrivere) bene le clausole sui superminimi.

 

Superminimo assorbibile? Solo se è scritto chiaro

Attenzione: non tutti i superminimi sono “intoccabili”.

La Cassazione parla solo dei superminimi individuali, cioè quelli frutto di un accordo personale tra te e il datore di lavoro.
Se invece il tuo contratto dice che il superminimo è “assorbibile in caso di aumento dei minimi contrattuali o passaggi di livello”, allora l’azienda può usarlo per compensare gli aumenti.

Quindi il punto è sempre lo stesso: cosa c’è scritto nel contratto?

In conclusione

Questa ordinanza mette un bel paletto:

Il passaggio di livello non giustifica l’assorbimento del superminimo, salvo pattuizione esplicita.

Se sei un lavoratore che ha ottenuto una promozione, controlla bene la tua busta paga. E se il superminimo è sparito all’improvviso… potrebbe non essere legittimo.

Se invece sei un datore di lavoro o un HR manager, questa è l’occasione giusta per verificare come sono scritti i contratti individuali, per evitare contestazioni.


Lavoro domestico in nero: ecco perché è un rischio per tutti

Assumere una colf, una badante o una babysitter “in nero”, cioè senza contratto regolare, è una pratica ancora troppo diffusa in Italia. Ma attenzione: quello che sembra un modo per “risparmiare” o “semplificarsi la vita”, è in realtà un rischio serio sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Vediamo insieme cosa si rischia davvero.

I rischi per il lavoratore

Chi lavora in casa di qualcuno senza contratto è completamente scoperto da ogni punto di vista. Questo significa:

Niente tutele, niente diritti

  • Se ti ammali o ti fai male sul lavoro, nessuno ti copre.

  • Niente ferie pagate, niente permessi, niente malattia.

  • Ogni giorno che lavori senza contratto è un giorno perso per la pensione.

Licenziamento improvviso

Senza un contratto, il datore può “licenziarti” da un giorno all’altro, senza preavviso e senza darti nulla.

Nessuna disoccupazione

Hai perso il lavoro? Senza contributi versati, non puoi chiedere la NASpI (disoccupazione).

Rischi fiscali

Anche se sei tu a lavorare in nero, potresti essere accusato di evasione fiscale se prendi soldi non dichiarati.

I rischi per il datore di lavoro

Molti pensano che “tanto è solo per poche ore” o “è una persona di fiducia, non succede niente”. Ma in caso di controlli o incidenti, il conto può essere salato:

Multe salate

Assumere una persona in nero comporta sanzioni da 1.800 a oltre 10.000 euro, per ogni lavoratore non regolarizzato.

Contributi arretrati

Oltre alla multa, si devono pagare tutti i contributi INPS non versati, con interessi e sanzioni.

Problemi penali

Se la persona che lavori per voi è straniera senza permesso di soggiorno, la situazione può diventare molto seria, anche penalmente.

 Responsabilità per infortuni

Se la lavoratrice si fa male in casa vostra e non è assicurata, potreste essere obbligati a pagare di tasca vostra i danni. E non parliamo di cifre piccole.

Regolarizzare conviene. Sempre.

Il bello è che oggi regolarizzare un lavoratore domestico è facile e spesso anche conveniente.

In conclusione

Lavorare o far lavorare in nero, anche se “solo per poche ore”, non conviene mai. È un rischio che può costare caro – in salute, in soldi, in serenità.

Meglio fare le cose in regola, per rispetto verso chi lavora e per proteggere anche sé stessi.


Consulenza Previdenziale

• Pensioni supplementari

• Pensioni di reversibilità

• Ricostituzioni pensioni

• NASPI – Anticipazione NASPI

• Domande di Pensione di Inabilità

• Domande di Invalidità

• Domande di Accompagno

• Domande per Legge 104

Sarà nostra cura supportarvi nei ricorsi amministrativi e giudiziali contro le reiezioni da parte dell’Ente di Previdenza.

Inoltre, assistiamo il lavoratore per la Valutazione del danno pensionistico:

Valutazione e quantificazione del danno economico causato da un errato inquadramento contrattuale durante la carriera lavorativa.

 

PRATICHE INAIL

Per chi ha subito un infortunio sul lavoro o chi ha contratto una malattia professionale puoi contare su di Noi per il riconoscimento del tuo diritto:

• Patrocinio nelle denunce di Infortunio sul lavoro

• Consulenza Medico-legale per valutazione Infortuni e Malattie Professionali

• Domande di riconoscimento malattie professionali (tabellate e non)

• Domande di aggravamento e revisioni danno biologico

• Assistenza Medico-legale nei ricorsi INAIL per assegnazione punteggi invalidità


Pratiche Immigrazione Roma

Lo sportello immigrazione è un punto di riferimento per i cittadini stranieri per il disbrigo degli adempimenti amministrativi.

Ti aiuteremo durante tutta la procedura, offrendoti l’assistenza necessaria per il recepimento delle informazioni utili, la compilazione dei documenti ed il monitoraggio della tua pratica.

Offriamo l’assistenza per diverse tipologie di pratiche come ad esempio:

• Cittadinanza

• Ex art.31 Permesso di soggiorno per affidamento minore

• Idoneità alloggiativa

• Regolarizzazione Colf e Badanti

• Assistenza legale – diritto dell’immigrazione

• Carta Blu UE

• Disoccupazione lavoratori stranieri

• Permesso di soggiorno per lavoratori alle dipendenze delle Organizzazioni

• Permesso di soggiorno per Personale Artistico

• Permesso di soggiorno per Sportivi Professionisti

• Pratiche per Ingresso in Italia per tirocinio formativo

• Permesso di soggiorno per Infermieri professionali


Conciliazioni Sindacali

Il nostro Ufficio offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro. Di seguito tutti i servizi che offriamo:

• Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale

• Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)

• Accordi sindacali di secondo livello • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300

• Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS

• Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni

• Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga

• Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro.

L’art. 2113 c.c. prevede, come regola generale, l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni effettuata da qualsiasi lavoratore (sia esso autonomo, subordinato, dipendente di ente pubblico ecc.) aventi per oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o dai contratti collettivi, cui deroga in via eccezionale l’ultimo comma, prevedendo l’inoppugnabilità delle conciliazioni che, pur avendo ad oggetto tali diritti, vengono sottoscritte in sede protetta (sede giudiziale, ITL, sede sindacale, sedi e modalità di cui alla contrattazione collettiva, istituite ad hoc). Tale scelta legislativa si fonda sulla presunzione che le sedi protette, e la procedura conciliativa adottata, sono idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione che sussiste nei confronti del datore di lavoro, ed è volta ad assicurare la pienezza di tutela al lavoratore nell’atto abdicativo di diritti che derivano da norme inderogabili. Tale presunzione di tutela, che giustifica l’inoppugnabilità di tali conciliazioni, può però ben essere superata ove sia provata l’assenza dei requisiti minimi che debbono comunque sussistere ai fini della validità di tali conciliazioni.

Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale?

Il codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti. Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni sono:

• Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale

• Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)

• all’Ispettorato del Lavoro, ITL di competenza territoriale

• Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato

• Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione

Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono invece rappresentare i loro assisti per delega durante il Concordato.

Conciliazione sindacale a Roma: assistenza rapida e qualificata

Studio specializzato in conciliazione sindacale e assistenza nelle controversie di lavoro. Offriamo consulenza tecnica per raggiungere accordi equi e rapidi tra datore e lavoratore, garantendo piena conformità normativa e tutela legale.

 


Dimissioni

Le dimissioni volontarie, per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere essere effettuate in modalità telematica.

L’Ufficio offre tale servizio, informando i lavoratori circa gli eventuali termini di preavviso che sono tenuti a rispettare: basterà recarsi in una delle nostre sedi portando con se’ il documento di riconoscimento, busta paga e/o contratto di lavoro e Pec Azienda.


Conteggi di lavoro

Il servizio conteggio di lavoro è offerto a tutti i dipendenti del settore privato:

1) Verifica e conteggi in busta paga

2) Calcolo ore straordinarie;

3) TFR e calcolo T.F.R. per Fondo Garanzia I.N.P.S.;

4) Controllo Correttezza e regolarità delle buste paga;

5) Differenze retributive su livello superiore o mansioni superiori;

6) Calcolo delle differenze retributive;

7) Interessi legali e rivalutazione monetaria.

La procedura può essere effettuata sia in sede che tramite online a mezzo mail con un tempo massimo di consegna tra i 10/15 giorni lavorativi.

Per la richiesta del conteggio il lavoratore può compilare direttamente il modulo online (clicca qui) ed allegare copia della lettera di assunzione e delle buste paga relative al periodo lavorativo da conteggiare.

In assenza di tale documentazione il lavoratore dovrà fornire una relazione dettagliata sul periodo lavorativo (inizio/cessazione rapporto di lavoro, orario svolto, retribuzione percepita).


UVL Ufficio Vertenze Roma

L’Ufficio Vertenze e Legali si occupa di fornire assistenza sindacale e contrattuale in merito allo svolgimento del proprio rapporto di lavoro avvalendosi di professionisti e di avvocati specializzati nel diritto del lavoro

Il nostro Ufficio offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro.

I servizi espletati riguardano in particolare il verifica e controllo del contratto, l’impugnazione dei licenziamenti individuali, i conteggi busta paga, il recupero retribuzioni e TFR nei confronti dei datori insolventi, le contestazioni e/o provvedimenti disciplinari, il mobbing, il  lavoro nero e irregolare,  i trasferimenti individuali, la modifica delle mansioni, il recupero crediti da lavoro, i fallimenti e le procedure concorsuali, gli infortuni sul lavoro INAIL , la Cassa integrazione, le procedure di mobilità, la disoccupazione NASPI E DIS-COLL, le violazioni sulla somministrazione di manodopera.

 

Consulenza sindacale

  • Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
  • Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
  • Accordi sindacali di secondo livello
  • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300
  • Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS
  • Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni
  • Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
  • Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro.

Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione

Nuova distribuzione territoriale di quote per la conversione dei permessi di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”

 

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha proceduto a un’ulteriore assegnazione territoriale di quote sul sistema SILEN al fine di soddisfare le richieste di conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 5, lett. a del D.P.C.M. 27 settembre 2023) relative all’anno 2024, presentate sino al 31 dicembre 2024.

 

L’intervento mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori e a favorire la stabilizzazione lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale. Le quote redistribuite a livello locale permetteranno alle Prefetture di evadere più efficacemente le istanze pendenti, contribuendo a una migliore integrazione socio-lavorativa.

 

Per Assistenza sulle pratiche di Immigrazione a Roma  puoi contattare i nostri uffici in Viale di Valle

Aurelia, 65  –  tel. 06.39741831 oppure  tramite     Email  aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


Cassazione: non è valida la conciliazione sottoscritta in Azienda

Con l’ordinanza n. 10065 del 15.04.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.

 

Specifica del fatto 

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere la nullità del verbale di conciliazione con cui era stata pattuita la riduzione della retribuzione e, conseguentemente, il pagamento delle relative differenze.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo nulla la conciliazione in quanto avvenuta presso la sede aziendale, seppur alla presenza del rappresentante sindacale.

 

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la protezione del lavoratore, nell’ambito della rinuncia a diritti indisponibili, è affidata non solo alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene.

Per la sentenza, detti elementi rappresentano concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, non è sufficiente la presenza del rappresentante sindacare per derogare al luogo di svolgimento della conciliazione, essendo lo stesso individuato in maniera tassativa dal legislatore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la nullità della conciliazione, non rappresentando la sede aziendale un ambiente neutro estraneo al all’influenza datoriale.

 

In conclusione la conciliazione deve essere fatta in una delle sedi cosi dette “Protette”.

Non sono sedi Protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono

invece assistere e/o rappresentare durante l’accordo transattivo.

 

 

Per assistenza nella conciliazione sindacale non esitare a contattarci Tel. 06.39741831 

Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com