Conciliazione Monocratica

La conciliazione monocratica rappresenta un importante strumento, di cui è dotato il personale dell’INL al fine di risolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore e che, in caso di esito positivo, impedisce l’attivazione o la prosecuzione degli accertamenti ispettivi (art. 11, D.Lgs. n. 124/2004).

 

La conciliazione monocratica può essere:

 

  • preventiva quando vi è  richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell’Organizzazione sindacale che lo rappresenta, da cui emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia; in tal caso, l’Ispettorato territoriale competente può, mediante un proprio funzionario, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate;

 

  • contestuale quando, nel corso dell’attività di vigilanza, l’ispettore incaricato ritenga che vi siano i  presupposti per una soluzione conciliativa.

 

 

Entrambe le procedure, quindi, possono essere attivate su impulso di parte e devono riguardare questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore, sia di origine contrattuale che legale.

 

Nel caso in cui  l’accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge (ML, circ. n. 24/2004; INPS, circ. n. 132/2004 e n. 6/2007; ML, nota n. 5222/2006).

 

Il pagamento delle somme concordate e il versamento dei contributi estinguono il procedimento ispettivo.

 

Il datore di lavoro è tenuto a versare la somma concernente i contributi previdenziali ed assistenziali e/o i premi assicurativi, con l’applicazione della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (ML, nota n. 5222/2006; INPS, circ. n. 6/2007; ML, circ. n. 36/2009).

 

Nei casi di differimento o di rateizzazione del pagamento, è onere del datore di lavoro fornire all’Ufficio territoriale competente la dimostrazione dell’avvenuto integrale adempimento, entro il termine ultimo stabilito nel verbale di accordo.

 

 

VOCI PARTICOLARI E VALORIZZAZIONE NEL VERBALE CONCILIATIVO :

NO :

  • Transazione novativa 
  • Risarcimento danni (danno emergente e lucro cessante)

SI :

  • Indennità sostitutiva del preavviso qualora venga verificato il diritto in capo al lavoratore
  • Patto di non concorrenza qualora presente nel contratto individuale o in un accordo successivo, sottoscritto tra le parti
  • Incentivo all’esodo qualora il rapporto sia cessato e ci si trovi nel periodo di impugnabilità
  • Interessi legali rivalutazione monetaria– in proporzione agli arretrati retributivi evidenziati nel verbale conciliativo
  • Contributo alle spese legali qualora di importo esiguo rispetto ai valori erogati quali retribuzione

 

Il verbale di conciliazione è dichiarato esecutivo con Decreto del giudice competente, su istanza della parte

interessata (art. 11, c. 3-bis, D.Lgs. n. 124/2004).

 

 

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