Dimissioni implicite: normativa aggiornata e sentenza Tribunale di Milano
Le dimissioni di fatto tornano al centro dell’attenzione grazie a una recente sentenza del Tribunale di Milano, che ha chiarito un punto spesso fonte di contenzioso: anche quando il lavoratore abbandona il posto di lavoro senza formalizzare le dimissioni, si applica comunque il periodo di preavviso previsto dal CCNL, se il contratto collettivo disciplina già tale fattispecie.
Questa interpretazione offre un nuovo orientamento utile sia ai lavoratori sia alle aziende, soprattutto in un periodo in cui le assenze ingiustificate generate da conflitti sul luogo di lavoro sono sempre più frequenti.
Dimissioni di fatto: cosa sono?
Si parla di dimissioni di fatto quando:
- il lavoratore smette di presentarsi al lavoro,
- l’assenza è prolungata e ingiustificata,
- non viene inviata una formale comunicazione telematica di dimissioni (come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015).
In questi casi l’azienda, dopo aver contestato l’assenza, può considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà implicita del dipendente.
La sentenza del Tribunale di Milano: il CCNL prevale
Secondo il giudice, se il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede già una disciplina chiara sull’abbandono del servizio o sull’assenza ingiustificata protratta, allora:
➡️ non serve una specifica indicazione di “causali” nel contratto collettivo per qualificare le dimissioni di fatto;
➡️ si applica il termine di preavviso previsto dal CCNL, non quello dei 15 giorni della legge n. 203/2024, che opera solo in assenza di regolamentazione contrattuale.
Questo significa che il datore di lavoro può trattenere l’importo del preavviso non lavorato dal TFR, a condizione che il contratto collettivo lo consenta.
Perché la decisione è importante
La sentenza ribadisce un principio utile nelle controversie di lavoro:
🟦 Il CCNL è la fonte principale
Quando disciplina chiaramente le assenze ingiustificate e le conseguenze sul rapporto, prevale sulle norme generali, limitando possibili contenziosi.
🟦 Stop alla confusione tra dimissioni e licenziamento disciplinare
Il giudice ha precisato che la nuova normativa non cambia la natura della condotta:
- l’assenza ingiustificata prolungata non obbliga l’azienda a procedere con un licenziamento disciplinare;
- può essere considerata dimissione volontaria di fatto, se il CCNL lo prevede.
Cosa cambia per lavoratori e aziende
🔹 Per i lavoratori
- L’assenza ingiustificata può comportare dimissioni implicite, con perdita di NASpI e possibile addebito del preavviso.
- È sempre necessario formalizzare le dimissioni online sulla piattaforma del Ministero del Lavoro.
🔹 Per le aziende
- È possibile chiudere il rapporto senza avviare un licenziamento disciplinare, se la disciplina collettiva lo consente.
- Si può trattenere il preavviso dal TFR applicando le regole del CCNL.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un importante chiarimento per la gestione delle dimissioni di fatto e per la prevenzione delle controversie sul lavoro.
In un periodo di crescenti abbandoni improvvisi del posto di lavoro, il riferimento al CCNL diventa fondamentale per determinare il corretto iter e i tempi di preavviso.
Per lavoratori e aziende, conoscere la disciplina contrattuale applicabile è oggi più che mai essenziale per tutelare i propri diritti.

