Dimissioni durante la Maternita’
Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare.
Nel periodo protetto ricadono :
- maternità;
- malattia;
- matrimonio;
- richiamo alle armi.
Le lavoratrici madri per dimettersi devono seguire l’ordinaria procedura telematica (patronati, sindacati ecc.)?
Dimissioni durante la Maternita’ cosa fare
No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno diverse procedure ed effetti, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.
L’obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.
La procedura di dimissioni presso l‘ITL deve essere seguita nei casi di:
- stato di gravidanza;
- durante i primi tre anni di vita del figlio;
- in caso di adozione o affidamento del figlio durante i primi tre anni di vita.
Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:
- dimettersi in tronco;
- non è tenuta a rispettare i termini ordinari di preavviso;
- può richiedere la Naspi (indennità di disoccupazione) anche se ha dato le dimissioni – (giusta causa).
La lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del figlio è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso?
No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.
Anche la lavoratrici che hanno pubblicato la data del matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Per ricevere una consulenza sindacale su Dimissioni durante la Maternita’ puoi contattare i nostri uffici
SNALV CONFSAL in viale di Valle Aurelia 65, Roma Aurelio – tel. 06.39741831 oppure per tramite email
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Minori Stranieri non accompagnati Diritti e Garanzie Minime
ITALIA: anche in situazioni di emergenza, i minori non accompagnati devono beneficiare
dei diritti e garanzie minime.
Con l’espressione “minore straniero non accompagnato” (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni
diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.
Quadro normativo
Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); il regolamento 535/1999 concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, le cui competenze dal 2012 sono state trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
L’Italia, inoltre, è l’unico paese Europeo che nel 2017, con l’approvazione della legge n. 47, la c.d. legge Zampa, si è dotato di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso della normativa vigente con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore.
In particolare, la citata legge, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, che non può essere disposto in alcun caso.
Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia, pertanto, potranno essere riconosciuti alternativamente i seguenti permessi di soggiorno:
– permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore;
– permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.
Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.
La legge n. 47/2017, inoltre, istituisce presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati – SIM, che, attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, permette di tracciarne costantemente gli spostamenti dei MSNA con riferimento al collocamento in accoglienza e la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica.
Dati Aggiornati
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) censiti in Italia al 31 dicembre 2023 sono 23.226, sono in maggioranza maschi (88,4%).
La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 535/1999. La Direzione elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. .
– Tutti i rapporti semestrali sui MSNA sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Disciplina dei Permessi di Soggiorno degli Sportivi non appartenenti alla U.E.
Il permesso di soggiorno è un documento essenziale ai fini del tesseramento .
Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).
Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.
Richiesta
Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.
La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.
Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità relative alla concessione del permesso di soggiorno.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza.
Rinnovo
RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT
- presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza – della richiesta di rinnovo che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza; (Mod. fac-simile)
- invio del nulla osta del CONI alla Questura competente; (Mod. fac-simile)
- inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.
RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta:
-
- presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza -della richiesta di rinnovo (secondo il Mod. fac-simile) che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);
- predisposizione ed invio del nulla osta (Mod. B) da parte del CONI alla Questura competente;
- inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.
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La NASpI spetta in attesa di Rinnovo del Permesso Di Soggiorno
La NASpI può essere richiesta in attesa di Rinnovo del Permesso di Soggiorno
Il cittadino extracomunitario ha diritto a percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, fra cui anche la NASpI, anche durante l’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. A rendere nota questa possibilità è direttamente l’INPS, attraverso il messaggio Hermes n. 1589 del 22 aprile 2024, con il quale ha sottolineato che il cittadino straniero deve essere, comunque vada, in possesso di una ricevuta rilasciata direttamente da un ufficio postale, con la quale venga attestata la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura.
L’INPS giunge a questa conclusione richiamando prima di tutto il dettano normativo e più precisamente l’art.5 c. 9-bis del Dlgs 286/1998 secondo cui in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre l’INPS ricorda quello che aveva precisato il Ministero dell’interno con la Direttiva del 5 agosto 2006 in base alla quale al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, è consentito di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.
Lo stesso Ministero precisa anche che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora (omissis) sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Ne deriva che allo straniero che si trova nelle citate situazioni dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico INPS quali: NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, ecc.
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Anticipazione NASpI
L’Anticipazione NASpI consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.
I beneficiari della NASpI Anticipata
I beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Come fare domanda
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
Al beneficiario della prestazione che opta per la NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa.
Decadenza del diritto alla NASpI anticipata
Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Esenzione fiscale per soci di cooperativa
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 178, relativamente all’esenzione ai fini fiscali, l’Istituto fornisce le istruzioni e le informazioni sugli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
Se hai bisogno di assistenza sull’ ANTICIPAZIONE NASpI a Roma Aurelio, puoi rivolgerti alla F.N.A. Territoriale
Valle Aurelia – Tel 06.39741831 – Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com
Come si calcola il lavoro Straordinario ?
Il lavoro straordinario è inteso come il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 il limite giornaliero è di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo che viene quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro.
Resta viceversa valido il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore.
La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
Quante ore di straordinario sono ammesse?
In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.
La prestazione di lavoro straordinario deve sempre essere espressamente autorizzata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e deve essere computata a parte e compensata con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Gli stessi contratti possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Il compenso per lavoro straordinario non rientra, se non previsto dalle parti contrattuali, tra gli elementi che compongono la retribuzione ordinaria, restando quindi escluso dal calcolo di spettanze economiche come le ferie, le festività e le mensilità aggiuntive.
Ovviamente, il pagamento degli straordinari prevede una maggiorazione rispetto al pagamento delle normali ore lavorative. Secondo il Decreto Legislativo di riferimento, infatti, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Contratti, questi, che possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, incide sul calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Il lavoro straordinario può essere retribuito in maniera forfettizzato, cioè quantificando un compenso onnicomprensivo non vincolato al numero di ore effettivamente lavorate oltre l’orario di lavoro.
La normativa sul lavoro straordinario non è applicabile quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi: dirigenti e personale dirigente cosiddetto minore, manodopera familiare, lavoratori a domicilio; telelavoratori; lavoratori “agili” (lo smart working non ha precisi vincoli di orario di lavoro).
In presenza di una contrattazione collettiva che preveda il lavoro straordinario, il lavoratore non può sottrarsi, nei limiti della legge, alla richiesta da parte del datore di lavoro di effettuare prestazioni straordinarie, a meno di non incorrere in una sanzione disciplinare per inadempimento contrattuale. Tuttavia, alcuni CCNL prevedono il consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro straordinario.
La prestazione straordinaria non può essere richiesta obbligatoriamente in presenza di un giustificato motivo. È inaccettabile la richiesta non giustificata da esigenze aziendali assolutamente prevalenti o che superi il tetto massimo di ore previsto dalla legge, così come non è possibile richiedere obbligatoriamente lo straordinario ai lavoratori studenti e ai lavoratori minorenni.
Qualora un lavoratore recrimini un compenso da lavoro straordinario non retribuito deve rivolgersi ad un Sindacato dei lavoratori e/o Avvocato del lavoro per farsi assistere ed elaborare un conteggio con tutti i dettagli del rapporto di lavoro quali, orario, mansione, eventuali attività lavorative indennizzabili come ad esempio incassare denaro ecc.; a volte un orario di lavoro straordinario protratto nel tempo, soprattutto in alcuni settori lavorativi usuranti, può causare danni psico-fisici.
F.N.A. Territoriale Valle Aurelia offre assistenza e consulenza professionale per i lavoratori a Roma Aurelio .
Per consulenza e assistenza puoi contattare i nostri uffici al tel. 0639741831 oppure
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Iscrizione al SERVIZIO SANITARIO per i Cittadini in attesa di Regolarizzazione
I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.
In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.
Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.
Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.
Lo SPORTELLO IMMIGRAZIONE AURELIO offre assistenza per diverse tipologie di pratiche come ad esempio:
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Cittadinanza
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Art.31 Permesso di soggiorno per affidamento minore
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Idoneità alloggiativa
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Assistenza legale – diritto dell’immigrazione
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Carta Blu UE
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Permesso di soggiorno per lavoratori alle dipendenze delle Organizzazioni
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Permesso di soggiorno per Personale Artistico
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Permesso di soggiorno per Sportivi Professionisti
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Pratiche per Ingresso in Italia per tirocinio formativo
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Permesso di soggiorno per Infermieri professionali
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Regolarizzazione Colf e Badanti
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Pratiche Assunzioni e Gestione buste paga per lavoro domestico
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Disoccupazione lavoratori stranieri – NASpI
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FALSE PARTITE IVA – Lavoro autonomo e presunzione di lavoro Subordinato
Il lavoratore autonomo che dispone di una sede fissa di lavoro presso il committente e utilizza beni e strumentazione o che per almeno due anni ha un fatturato proveniente per l’80% verso uno stesso committente potrebbe essere considerato “falsa partita IVA“, con delle conseguenze sanzionatorie a carico del committente (datore di lavoro) e generare una vertenza di lavoro .
Le false partite IVA, ovvero tutte quelle situazioni in cui un soggetto apre ad hoc una partita IVA su richiesta/obbligo del datore di lavoro, non per effettuare una vera e propria attività professionale indipendente, quanto per collaborare stabilmente con un’azienda, mascherando così un contratto di lavoro dipendente, non sono poi così rare in una situazione economica, ove molte imprese cercano espedienti per evitare di instaurare rapporti di lavoro onerosi e stabili come quelli relativi al lavoro dipendente.
FALSE PARTITE IVA: RISVOLTI OPERATIVI
Il lavoro autonomo “puro“, inquadrato spesso con la locuzione “lavoro con partita IVA“, si manifesta attraverso una delle seguenti forme:
- Contratto d’opera(articoli 2222 e segg. codice civile);
- Contratto d’opera intellettuale(articoli 2230 e segg. codice civile).
Caratteristica fondamentale è l’assoluta autonomia operativa ed organizzativa. Infatti, il prestatore di lavoro autonomo decide autonomamente i tempi, le modalità e i mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del committente ed opera senza alcun coordinamento con l’attività del committente stesso.
Il legislatore ha previsto che alcuni modelli contrattuali siano esentati dall’obbligo di identificare uno specifico progetto ovvero:
- Agenti e rappresentanti di commercio;
- Professioni intellettuali che prevedano l’iscrizione in appositi albi professionali;
- Componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società (ad esempio, amministratori, sindaci, revisori);
- Partecipanti a collegi e commissioni;
- Coloro che percepiscano pensioni di vecchiaia;
- Collaborazioni svolte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Rapporti svolti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Sono altresì escluse dall’obbligo dello specifico progetto le collaborazioni occasionali.
FALSE PARTITE IVA E PRESUNZIONE LEGALE
L’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria del committente, stabilisce che le prestazioni effettuate da persone con partita IVA sono riqualificate come rapporti di lavoro dipendente (false partite IVA) qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
- La collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (lett. a – criterio temporale);
- Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi (lett. b – criterio del fatturato);
- Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (lett. c – criterio organizzativo).
Se ritieni di che il tuo rapporto di lavoro possa rientrare nelle suddette specifiche e vuoi richiedere il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato puoi contattarci:
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Chi può presentare una domanda di Ricongiungimento Familiare
Lo straniero che vuole richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno , in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti , rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
CHI SONO I FAMILIARI RICONGIUNGIBILI ?
- Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato;
- I figli che, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento, siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora in vita) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale;
N.B.: in questo caso, la malattia e l’invalidità vanno puntualmente certificate attraverso documentazione medica rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dall’ Ambasciata italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.
- I genitori a carico:
– fino a 65 anni di età: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non hanno alcun reddito);
– oltre i 65 anni: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di gravi motivi di salute, documentabili e accertati dall’Ambasciata Italiana nel Paese.
N.B.: Nel caso di genitori con più di 65 anni di età, è richiesta un’assicurazione sanitaria privata a copertura di “tutti i rischi nel territorio nazionale”, ovvero l‘iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
.• Il genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio, si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.
- Il familiare al seguito di un cittadino straniero in possesso di un visto d’ingresso (e quindi ancora residente all’estero) per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale. Le categorie di familiari “al seguito” sono le medesime per cui è prevista la possibilità del ricongiungimento familiare, essendone uguali i presupposti e il procedimento.
N.B.: in questo caso, l’istanza di ricongiungimento va presentata al SUI da un procuratore speciale dello straniero che ha già ottenuto il visto di ingresso per motivi di lavoro e che intende ricongiungere “al seguito” il/i suo/i familiare/i. La procura dovrà essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese d’origine o di residenza del richiedente.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI ?
Essere in possesso di:
- un reddito, facendo riferimento all’assegno sociale aumentato in base ad un calcolo che tiene conto degli appartenenti al nucleo familiare;
- un alloggio, che deve essere dotato dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativa. L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’ufficio tecnico del Comune di residenza.
N.B.: tali requisiti non si applicano per i titolari dello status di rifugiato.
Ricongiungimento familiare: come richiederlo
Per presentare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è possibile rivolgersi al nostro SPORTELLO IMMIGRAZIONE AURELIO, che provvederà all’invio allo Sportello unico per l’immigrazione di competenza. Il nulla osta dovrà poi essere presentato dai familiari all’estero al Consolato italiano competente, per la richiesta del visto d’ingresso .
Per assistenza puoi contattare i nostri uffici SNALV CONFSAL AURELIO in Viale di Valle Aurelia 65 – 00167
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Quando si deve corrispondere l’indennità Sostitutiva del Preavviso ?
L’indennità Sostitutiva del Preavviso corresponsione
Le ipotesi dove il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso sono le seguenti :
- morte del lavoratore;
- alcuni casi particolari di dimissioni del lavoratore;
- licenziamento senza preavviso successivamente dichiarato illegittimo o licenziamento senza preavviso convertito dal giudice in licenziamento con preavviso.
In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso ai familiari di quest’ultimo. In particolare la somma deve essere ripartita tra il coniuge o parte dell’unione civile (art. 1, co. 17, L. 76/2016), i figli e, infine, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, purché conviventi e a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro deve ripartire l’indennità tra questi soggetti sulla base di accordi preventivi tra i medesimi, laddove non sia stato possibile trovare una soluzione condivisa, invece, il giudice provvede all’assegnazione della somma secondo i bisogni di ciascuno.
In mancanza di queste persone, l’indennità viene attribuita secondo le disposizioni testamentarie o, in difetto, secondo le disposizioni di legge regolanti la successione legittima.
Gli eventuali accordi presi con il lavoratore anteriormente al decesso sono nulli.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in particolari casi di dimissioni del lavoratore:
- dimissioni per giusta causa,
- dimissioni della lavoratrice madre e del padre lavoratore (se rassegnate durante i periodi in cui è previsto il divieto di licenziamento),
- dimissioni della lavoratrice a causa di matrimonio.
Infatti:
- se il lavoratore rassegna le dimissioni per giusta causa, non solo non deve comunicare il preavviso, ma ha diritto egli stesso a percepire la relativa indennità;
- i genitori che rassegnano le dimissioni nel cd. periodo protetto hanno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso anche nel caso in cui abbiano trovato un nuovo impiego e indipendentemente dalle motivazioni addotte per giustificare le dimissioni (indipendentemente dalla presenza di una giusta causa). Tale regime si applica alla madre che presenta le dimissioni durante il periodo che decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino e al padre lavoratore che fruisce del congedo per paternità e si dimette durante il periodo di congedo o entro un anno di età del bambino;
- l’indennità spetta anche alla lavoratrice che rassegna le dimissioni nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione dello stesso.
Infine, la giurisprudenza ha stabilito che questa indennità debba essere riconosciuta anche in presenza di licenziamenti intimati senza preavviso che, in sede giudiziale, vengano ritenuti illegittimi o convertiti in licenziamenti in cui il preavviso doveva essere comunicato obbligatoriamente. Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in cui in origine sia stato intimato un licenziamento senza addurre alcuna causale giustificativa, ma successivamente il giudice abbia ritenuto che non si era in presenza di un’ipotesi in cui il datore potesse liberamente interrompere il rapporto di lavoro. E’ altresì possibile che venga riconosciuta l’indsouennità nel caso in cui il datore proceda a licenziare un dipendente per giusta causa, ma il giudice lo converta poi in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Come si calcola l’indennità sostitutiva ?
l’indennità deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore al momento in cui la parte decide di interrompere il rapporto di lavoro e secondo il CCNL (il numero dei giorni sono stabiliti assecondo del livello e dell’anzianità).









