Entro quanto tempo posso Impugnare Il Licenziamento ?

Impugnare Il Licenziamento

La legge impone che per impugnare il licenziamento ci deve essere il seguente meccanismo:

 

  • entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, il dipendente deve inviare a sua volta una raccomandata/pec con cui contesta manifestamente il licenziamento  (la cosiddetta impugnazione stragiudiziale). In via di principio non è necessaria la “forma” della raccomandata: il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purché idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore. La lettera può essere spedita dall’Organizzazione Sindacale      (es. SNALV CONFSAL ) a cui aderisce  il dipendente o dal suo avvocato (in quest’ultimo caso, sulla lettera vi deve essere anche la firma del dipendente a ratifica della procura).

Nella lettera di impugnazione del licenziamento non è necessario prendere specifica posizione sulle ragioni

giuridiche dell’illegittimità del licenziamento, potendo limitarsi a una generica contestazione: è sufficiente che

l’atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il recesso;

 

  • entro 180 giorni, che decorrono dalla spedizione della lettera di licenziamento, il dipendente deve avviare la causa contro l’azienda per l’impugnazione del licenziamento (cosiddetta impugnazione giudiziale del licenziamento). In pratica, vale la pena ribadirlo, entro il 180° giorno l’avvocato del lavoratore deve depositare in tribunale l’originale dell’atto di ricorso. Se questo secondo adempimento non viene rispettato la prima contestazione è inutile.

Il primo termine di impugnazione del licenziamento (cioè quello dei 60 giorni), decorre, come già detto, dal momento in cui la lettera di licenziamento è pervenuta all’indirizzo del lavoratore, salva la dimostrazione da parte di quest’ultimo di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato a prendere conoscenza della lettera di licenziamento. Non decorre, invece, dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro. È necessario che il dipendente, entro il 60° giorno, porti la raccomandata all’ufficio postale. Rileva cioè la data di spedizione (che deve essere effettuata entro 60 giorni) e non la data del ricevimento da parte dell’azienda (che può anche avvenire oltre i 60 giorni). Tale chiarimento è stato fornito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8830/2010), secondo cui l’impugnazione stragiudiziale, eseguita mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro, con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, è tempestivamente effettuata quando la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso decorre dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale, cioè dall’invio della lettera di impugnazione del licenziamento. Tutto ciò significa che se il lavoratore impugna il licenziamento prima della scadenza dei 60 giorni (ad es., dopo 10 giorni dal ricevimento del licenziamento), il secondo termine inizia a decorrere dalla data dell’effettiva spedizione della raccomandata e non dalla scadenza dei 60 giorni previsti in astratto dalla legge.

 

 

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MAXI-SANZIONE per lavoro Nero dal 02.03.2024

La nota 13.03.2024, n. 521 a commento delle novità del D.L. 19/2024l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a commento delle novità del D.L. 19/2024: si tratta di una nota piuttosto interlocutoria che riepiloga le varie misure del decreto in maniera piuttosto didascalica, attendendo giustamente la conversione del provvedimento ed eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al testo.

 

MAXI-SANZIONE per lavoro Nero dal 02.03.2024

Tornando alla maxi-sanzione, ricordiamo la fonte originaria che è l’art. 3, cc. 3 e 3-ter D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002, n. 73, come sostituito dall’art. 22, c. 1 D.Lgs. 14.09.2015, n. 151: misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare: in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Di seguito il nuovo apparato sanzionatorio:
lavoro nero sino a 30 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (prima: da 1.800 a 10.800 euro);
lavoro nero da 31 e sino a 60 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 giorni e sino 60 giorni di effettivo lavoro. (prima: da 3.600 a 24.600);
lavoro nero oltre 60 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (prima: da 7.200 a 43.200 euro);
Nei casi sopra citati è prevista la cosiddetta diffida a regolarizzare di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/2004: se il lavoratore irregolare viene mantenuto in servizio per non meno di 3 mesi (con rapporto a tempo pieno e indeterminato anche a 20 ore/settimana, invece con tempo determinato di 3 mesi è necessaria assunzione full time), si è ammessi al pagamento della sanzione “minima” (rispettivamente: 1.950, 3.900 e 7.800 euro);
maxi-sanzione lavoro nero – ipotesi aggravata – lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno – minori in età non lavorativa – Si applica la sanzione amministrativa da 2.340 a 14.040 euro per ciascun lavoratore irregolare.
La sanzione determinata ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981 è pari a 4.680 euro poiché in questo caso è esclusa la procedura di diffida.Sempre per il lavoro nero, alla maxi-sanzione sopra descritta, si devono aggiungere:

  1. la sospensione per lavoro nero, irrogata quando il personale in nero è in misura maggiore al 10% del personale presente al lavoro (art. 14 D.Lgs. 81/2008), importo per la revoca: 2.500 euro;
  2. le varie prescrizioni penali necessarie alla revoca della detta sospensione, quantomeno quelle della formazione e visita medica, ove prevista, anche queste con importi pari a circa 1.250 euro e 1.600 euro: si tratta di multe di natura penale.

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PROCEDURA ARTICOLO 31 PERMESSO ASSISTENZA MINORE

Il Tribunale può ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno per i genitori genitori privi del permesso?

L’articolo 31 terzo comma del testo unico dell’immigrazione permette al tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori (irregolari o privi del suddetto permesso) di un minore straniero qualora sussistano le condizioni.

Il terzo comma della norma stabilisce che: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.

Cosa prevede la procedura ?

Tale procedura prevede il deposito del ricorso, fissazione udienza dinanzi al Giudice, relazione dei servizi sociali, decreto. Se il provvedimento è favorevole la Questura rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minori.

Questa tipologia di permesso consente di svolgere attività lavorativa, di viaggiare e alla sua scadenza può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Il Tribunale può non accogliere il ricorso. In questo caso, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, è possibile proporre reclamo dinanzi alla Corte di Appello competente. Dopo il deposito del reclamo la Corte di Appello valuterà se sussistono i requisiti per rilasciare un permesso per assistenza minori o confermare il rigetto del Tribunale dei Minori.

Per effettuare il reclamo il termine è perentorio ossia entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del rigetto.

 

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