La nota 13.03.2024, n. 521 a commento delle novità del D.L. 19/2024l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a commento delle novità del D.L. 19/2024: si tratta di una nota piuttosto interlocutoria che riepiloga le varie misure del decreto in maniera piuttosto didascalica, attendendo giustamente la conversione del provvedimento ed eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al testo.
Tornando alla maxi-sanzione, ricordiamo la fonte originaria che è l’art. 3, cc. 3 e 3-ter D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002, n. 73, come sostituito dall’art. 22, c. 1 D.Lgs. 14.09.2015, n. 151: misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare: in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Di seguito il nuovo apparato sanzionatorio:
lavoro nero sino a 30 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (prima: da 1.800 a 10.800 euro);
lavoro nero da 31 e sino a 60 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 giorni e sino 60 giorni di effettivo lavoro. (prima: da 3.600 a 24.600);
lavoro nero oltre 60 giorni – Si applica altresì la sanzione amministrativa da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (prima: da 7.200 a 43.200 euro);
Nei casi sopra citati è prevista la cosiddetta diffida a regolarizzare di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/2004: se il lavoratore irregolare viene mantenuto in servizio per non meno di 3 mesi (con rapporto a tempo pieno e indeterminato anche a 20 ore/settimana, invece con tempo determinato di 3 mesi è necessaria assunzione full time), si è ammessi al pagamento della sanzione “minima” (rispettivamente: 1.950, 3.900 e 7.800 euro);
maxi-sanzione lavoro nero – ipotesi aggravata – lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno – minori in età non lavorativa – Si applica la sanzione amministrativa da 2.340 a 14.040 euro per ciascun lavoratore irregolare.
La sanzione determinata ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981 è pari a 4.680 euro poiché in questo caso è esclusa la procedura di diffida.Sempre per il lavoro nero, alla maxi-sanzione sopra descritta, si devono aggiungere:
- la sospensione per lavoro nero, irrogata quando il personale in nero è in misura maggiore al 10% del personale presente al lavoro (art. 14 D.Lgs. 81/2008), importo per la revoca: 2.500 euro;
- le varie prescrizioni penali necessarie alla revoca della detta sospensione, quantomeno quelle della formazione e visita medica, ove prevista, anche queste con importi pari a circa 1.250 euro e 1.600 euro: si tratta di multe di natura penale.
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