Quando è ILLEGGITTIMO il Licenziamento ?

Licenziamento illegittimo – Tutele – Vizi di forma 

Il licenziamento è illegittimo quando è intimato: 

  • in assenza di giusta causa o giustificato motivo (si veda Licenziamento individuale – Giusta causa e 

giustificato motivo), salvo i casi di libera recedibilità (si veda: Licenziamento ad nutum); 

  • senza l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 2, cc. 1 e 2, L. n. 604/1966 (forma scritta, 

comunicazione degli specifici motivi), sanzionato con l’inefficacia; 

  • per i motivi discriminatori di cui agli artt. 4, L. n. 604/1966 e 15, L. n. 300/1970 (in presenza dei quali 

l’art. 3, L. n. 108/1990 prevede la nullità del recesso), cioè a dire se è determinato: 

— dalla circostanza che il lavoratore aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero 

cessi di farne parte; 

— dalla sua affiliazione o attività sindacale ovvero dalla sua partecipazione ad uno sciopero; 

— da ragioni di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o 

basate sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali; 

  • in violazione del divieto di ritorsione nei confronti del lavoratore che abbia segnalato, denunciato 

all’autorità giudiziaria o contabile o divulgato pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui è 

venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo (art. 17, D.Lgs. n. 24/2023, c.d. 

whistleblowing – fino al 14 luglio 2023 si applica l’art. 6, c. 2-quater, D.Lgs. n. 231/2001) (c.d. 

whistleblowing; si veda Licenziamento illegittimo – Licenziamento nullo); 

– a causa del matrimonio (sanzionato con la nullità ex art. 35, D.Lgs. n. 198/2006); 

  – in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’art. 54, cc. 1, 6, 7 e 9, del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. 

maternità), sanzionato con la nullità; 

  • in presenza di un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345, c.c., che produce la nullità del licenziamento. 

E’ confermata l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento ma il datore di lavoro viene sanzionato con il pagamento di un’indennità risarcitoria stabilita in misura fissa e proporzionale all’anzianità di servizio del lavoratore.

COSA SUCCEDE IN CASO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE?

Il datore di lavoro è condannato a:

  • reintegrareil lavoratore nel posto di lavoro;
     risarcire il danno con un’indennità a copertura del periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità;
    • versare la contribuzione previdenziale e assistenziale per tutto il periodo dell’illegittima estromissione.

In luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO O GIUSTA CAUSA?

Il rapporto di lavoro è dichiarato estinto e il datore di lavoro è condannato al pagamento di un’indennità in misura fissa e proporzionale all’anzianità di servizio.

Tuttavia, in caso di licenziamento disciplinare in cui sia dimostrata l‘insussistenza del fatto materiale contestato, è prevista:

  • la reintegrazionenel posto di lavoro, fatta salva la possibilità per il lavoratore di optare per un’indennità sostitutiva;
    • il risarcimento del danno con un’indennità a copertura del periodo di estromissione, con un massimo di 12 mensilità;
    • il pagamento della contribuzione per il medesimo periodo.

COSA SUCCEDE IN CASO DI LICENZIAMENTO CON VIZI FORMALI O PROCEDURALI?

E’ confermata l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento ma il datore di lavoro viene sanzionato con il pagamento di un’indennità risarcitoria stabilita in misura fissa e proporzionale all’anzianità di servizio del lavoratore.

COSA PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato un importo fisso e correlato all’anzianità di servizio e non soggetto a imposizione contributiva e fiscale al fine di evitare il giudizio. L’esito positivo della conciliazione  comporta l’estinzione del rapporto e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.

Per assistenza puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL AURELIO             

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