730 con due o piu’ CU: la Dichiarazione dei Redditi è Obbligatoria?

I contribuenti che hanno ricevuto due o più CU saranno obbligati a presentare il modello 730/2024 sia per dichiarare l’importo dei redditi percepiti, che per il calcolo esatto dell’Irpef dovuta.

se durante l’anno si hanno più datori di lavoro o si percepiscono assegni dall’INPS (come la disoccupazione o una pensione), il conguaglio finale del 730 risulterà molto probabilmente a debito e sarà necessario effettuare il versamento dell’Irpef precedentemente non conteggiata.

 

Importante sottolineare per i contribuenti che se hanno  più CU nel corso del 2023 perchè hanno cambiato lavoro, sono andati  in pensione o hanno ricevuto indennità di disoccupazione (NASpI) o cassa integrazione, hanno l’obbligo di presentare il 730;

L’omessa dichiarazione comporta  sanzioni che non sono mai inferiori a 250 euro.

Prenota il tuo appuntamento per la Dichiarazione dei Redditi 730 – UNICO , al 06.39741831 – siamo in Viale di Valle Aurelia,65 – Roma Aurelio 


Licenziamento per superamento del Periodo di Comporto

Superato il termine del periodo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva, il beneficio della conservazione del posto di lavoro viene meno e il lavoratore assente diventa “licenziabile”, in quanto il perdurare della mancata esecuzione della prestazione lavorativa espone questo ad un grave inadempimento contrattuale che potrebbe portare al recesso del datore di lavoro (art. 2110, c. 2, c.c.).

In merito alla specialità del recesso in esame, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso diverse tesi e orientamenti circa il rapporto di esso con l’ordinario sistema normativo disciplinante il recesso del datore di lavoro.

L’orientamento maggioritario giurisprudenziale e dottrinale statuisce come il solo superamento del periodo del comporto costituisca fonte di legittimazione per procedere al licenziamento del lavoratore, senza la necessità in capo al datore di lavoro di provare l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. La valutazione dell’esistenza di tale condizione risulterebbe del tutto irragionevole, oltre che snaturare la natura del periodo di comporto stesso, in cui il divieto di recesso è finalizzato alla tutela contemporanea degli interessi del datore di lavoro (esecuzione della prestazione lavorativa) e del lavoratore (conservazione del posto di lavoro) (Cass. 24 giugno 2005, n. 13624).

Il licenziamento derivante dal perdurare dell’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro dopo la fine del periodo di comporto costituisce una forma autonoma e speciale di recesso del datore di lavoro, nel quale quest’ultimo è tenuto a provare il superamento del periodo di comporto (art. 7D.L. n. 76/2013Cass. n. 1634/2018).

 

 

Illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto può assumere profili di illegittimità qualora, ad esempio, venga commesso un errore di calcolo di tale periodo. Provata l’illegittimità del recesso datoriale, è da stabilire secondo i consueti criteri quale tutela spetti al lavoratore: tutela reale, tutela obbligatoria o tutele crescenti, per la quale è prevista la sola tutela risarcitoria pari a un importo uguale a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, non imponibile ai fini previdenziali e assistenziali (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 23/2015)

 

 

In caso di calcolo errato del periodo di comporto, che valore ha il licenziamento comminato al lavoratore?

Ove il giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporto, ex art. 2110, comma 2, del codice civile, il licenziamento sarà considerato nullo e come tale il giudice disporrà la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l’azienda.

 

 

Periodo di comporto e infortunio

Tranne quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, nel periodo di comporto vanno sommate tutte le malattie e gli infortuni non causati da una responsabilità del datore di lavoro.

Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 7247 del 4 marzo 2022, ha chiarito che per detrarre l’assenza per malattia dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale ma è necessario che in relazione ad essa sussista una responsabilità del datore di lavoro.

 

 

Sospensione cautelare e comporto per malattia

Il lavoratore che pone in essere un illecito disciplinare così grave da ledere in maniera irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro può essere sottoposto a sospensione cautelare fino a quando il procedimento, di cui all’art. 7L. n. 300/1970, non si sia concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare. Qualora il lavoratore, durante il “periodo di attesa” della definizione del procedimento, al fine di non vedersi irrogata la sanzione espulsiva del licenziamento decida di mettersi in malattia, tale sospensione del rapporto di lavoro non incide sull’eventuale recesso del datore di lavoro per giusta causa, poiché gli effetti della sospensione cautelare fanno retroagire l’efficacia del licenziamento alla data della sospensione.

 

 

Per assistenza non esitare a contattarci
Tel. 06.39741831 – Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Protezione Internazionale, aggiornata la Lista dei Paesi di Origine Sicuri

Il nuovo decreto del MAECI. Se un Paese d’Origine è considerato “sicuro”, cambia la procedura d’asilo

Il  decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aggiornato, amplia, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’ Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.

Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.

Di seguito, la lista aggiornata:

Albania;           Algeria;           Bangladesh;          *Bosnia-Erzegovina;

Camerun;         *Capo Verde;          Colombia;           *Costa d’Avorio;

Egitto;          *Gambia;           Georgia;          Ghana;            Kosovo;

Macedonia del Nord;        Marocco;            Montenegro;

Nigeria;      Perù;      *Senegal;       Serbia;        Sri Lanka;     * Tunisia.

(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 7 maggio 2024 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)

 

Per assistenza e consulenza su pratiche migratorie è possibile contattare i nostri uffici al

tel. 06.39741831   oppure tramite email su   aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Dimissioni durante la Maternita’

Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare.

Nel periodo protetto ricadono :

  • maternità;
  • malattia;
  • matrimonio;
  • richiamo alle armi.

Le lavoratrici madri per dimettersi devono seguire l’ordinaria procedura telematica (patronati, sindacati ecc.)?

 

Dimissioni durante la Maternita’ cosa fare

No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno  diverse procedure ed effetti, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.

L’obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia  della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.

La procedura di dimissioni presso l‘ITL deve essere seguita nei casi di:

  • stato di gravidanza;
  • durante i primi tre anni di vita del figlio;
  • in caso di adozione o affidamento del figlio durante i primi tre anni di vita.

Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:

 

La lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del figlio è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso?

No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.

Anche la lavoratrici che hanno pubblicato la data del matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?

Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

 

 

Per ricevere una consulenza sindacale su Dimissioni durante la Maternita’ puoi contattare i nostri uffici

SNALV CONFSAL in viale di Valle Aurelia 65, Roma Aurelio – tel.  06.39741831 oppure per tramite email

su aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Minori Stranieri non accompagnati Diritti e Garanzie Minime

ITALIA: anche in situazioni di emergenza, i minori non accompagnati devono beneficiare

dei diritti e garanzie minime.

 

Con l’espressione “minore straniero non accompagnato” (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni
diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

 

Quadro normativo

Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); il regolamento 535/1999 concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, le cui competenze dal 2012 sono state trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L’Italia, inoltre, è l’unico paese Europeo che nel 2017, con l’approvazione della legge n. 47, la c.d. legge Zampa, si è dotato di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso della normativa vigente con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore.
In particolare, la citata legge, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, che non può essere disposto in alcun caso.
Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia, pertanto, potranno essere riconosciuti alternativamente i  seguenti permessi di soggiorno:

–  permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore;
–  permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di  un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.
Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

La legge n. 47/2017, inoltre, istituisce presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati – SIM, che, attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, permette di tracciarne costantemente gli spostamenti dei MSNA con riferimento al collocamento in accoglienza e la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica.

 Dati Aggiornati

minori stranieri non accompagnati (MSNA) censiti in Italia al 31 dicembre 2023 sono 23.226, sono in maggioranza maschi (88,4%).

La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 535/1999. La Direzione elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. .
– Tutti i rapporti semestrali sui MSNA sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per fissare un appuntamento e ricevere assistenza sui PERMESSI DI SOGGIORNO, puoi

contattare tel. 06.39741831 oppure per email aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Disciplina dei Permessi di Soggiorno degli Sportivi non appartenenti alla U.E.

Il permesso di soggiorno è  un documento essenziale ai fini del tesseramento .

Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del  permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.

Richiesta

Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.

Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità relative alla concessione del permesso di soggiorno.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza.

Rinnovo


RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT
  1. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza – della richiesta di rinnovo che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza; (Mod. fac-simile)
  2.  invio del nulla osta del CONI alla Questura competente; (Mod. fac-simile)
  3.  inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.
RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta:

    1. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza -della richiesta di rinnovo (secondo il Mod. fac-simile) che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);
    2.  predisposizione ed invio del nulla osta (Mod. B) da parte del CONI alla Questura competente;
    3. inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.

 

Puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL AURELIO 

 tel.  06.39741831 oppure per tramite email su 

 aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


La NASpI spetta in attesa di Rinnovo del Permesso Di Soggiorno

La NASpI può essere richiesta in attesa di Rinnovo del Permesso di Soggiorno

 

 

Il cittadino extracomunitario ha diritto a percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, fra cui anche la NASpI, anche durante l’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. A rendere nota questa possibilità è direttamente l’INPS, attraverso il messaggio Hermes n. 1589 del 22 aprile 2024, con il quale ha sottolineato che il cittadino straniero deve essere, comunque vada, in possesso di una ricevuta rilasciata direttamente da un ufficio postale, con la quale venga attestata la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura.

L’INPS  giunge a questa conclusione richiamando prima di tutto il dettano normativo e più precisamente l’art.5 c. 9-bis del Dlgs 286/1998 secondo cui in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre l’INPS ricorda quello che aveva precisato il Ministero dell’interno con la Direttiva del 5 agosto 2006 in base alla quale al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, è consentito di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Lo stesso Ministero precisa anche che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora (omissis) sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Ne deriva che allo straniero che si trova nelle citate situazioni dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico INPS quali: NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, ecc.

Puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL AURELIO             

tel.  06.39741831 oppure tramite email su   aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


Anticipazione NASpI

L’Anticipazione NASpI consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

I beneficiari della NASpI Anticipata

I beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Come fare domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

Al beneficiario della prestazione che opta per la NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa.

Decadenza del diritto alla NASpI anticipata

Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Esenzione fiscale per soci di cooperativa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 178, relativamente all’esenzione ai fini fiscali, l’Istituto fornisce le istruzioni e le informazioni sugli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

 

 

Se hai bisogno di assistenza sull’ ANTICIPAZIONE NASpI a Roma Aurelio, puoi rivolgerti alla  F.N.A. Territoriale

Valle Aurelia –   Tel 06.39741831 – Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Come si calcola il lavoro Straordinario ?

Il lavoro straordinario è inteso come  il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 il limite giornaliero è di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo che viene quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro.

Resta viceversa valido il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore.

La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Quante ore di straordinario sono ammesse?

In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.

La prestazione di lavoro straordinario deve sempre essere espressamente autorizzata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e deve essere computata a parte e compensata con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Gli stessi contratti possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Il compenso per lavoro straordinario non rientra, se non previsto dalle parti contrattuali, tra gli elementi che compongono la retribuzione ordinaria, restando quindi escluso dal calcolo di spettanze economiche come le ferie, le festività e le mensilità aggiuntive.

Ovviamente, il pagamento degli straordinari prevede una maggiorazione rispetto al pagamento delle normali ore lavorative. Secondo il Decreto Legislativo di riferimento, infatti, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Contratti, questi, che possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, incide sul calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Il lavoro straordinario può essere retribuito in maniera  forfettizzato, cioè quantificando un compenso onnicomprensivo non vincolato al numero di ore effettivamente lavorate oltre l’orario di lavoro.

La normativa sul lavoro straordinario non è applicabile quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi: dirigenti e personale dirigente cosiddetto minore, manodopera familiare, lavoratori a domicilio; telelavoratori; lavoratori “agili” (lo smart working non ha precisi vincoli di orario di lavoro).

 

In presenza di una contrattazione collettiva che preveda il lavoro straordinario, il lavoratore non può sottrarsi, nei limiti della legge, alla richiesta da parte del datore di lavoro di effettuare prestazioni straordinarie, a meno di non incorrere in una sanzione disciplinare per inadempimento contrattuale.  Tuttavia, alcuni CCNL prevedono il consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro straordinario.

La prestazione straordinaria non può essere richiesta obbligatoriamente in presenza di un giustificato motivo. È inaccettabile la richiesta non giustificata da esigenze aziendali assolutamente prevalenti o che superi il tetto massimo di ore previsto dalla legge, così come non è possibile richiedere obbligatoriamente lo straordinario ai lavoratori studenti e ai lavoratori minorenni.

Qualora un lavoratore recrimini un compenso da lavoro straordinario non retribuito deve rivolgersi ad un Sindacato dei lavoratori e/o Avvocato del lavoro per farsi assistere ed elaborare un conteggio con tutti i dettagli del rapporto di lavoro quali, orario, mansione, eventuali attività lavorative indennizzabili come ad esempio incassare denaro ecc.; a volte un orario di lavoro straordinario protratto nel tempo, soprattutto in alcuni settori  lavorativi usuranti, può  causare danni  psico-fisici.

 

F.N.A. Territoriale Valle Aurelia offre assistenza e consulenza professionale per i lavoratori a Roma Aurelio .

Per consulenza e assistenza puoi  contattare i nostri uffici  al tel. 0639741831 oppure

tramite  email   aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 

 

 

 


Iscrizione al SERVIZIO SANITARIO per i Cittadini in attesa di Regolarizzazione

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.

In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

Lo SPORTELLO IMMIGRAZIONE AURELIO offre assistenza per diverse tipologie di pratiche come ad esempio:

  • Cittadinanza

  • Art.31 Permesso di soggiorno per affidamento minore

  • Idoneità alloggiativa

  • Assistenza legale – diritto dell’immigrazione

  • Carta Blu UE

  • Permesso di soggiorno per lavoratori alle dipendenze delle Organizzazioni

  • Permesso di soggiorno per Personale Artistico

  • Permesso di soggiorno per Sportivi Professionisti

  • Pratiche per Ingresso in Italia per tirocinio formativo

  • Permesso di soggiorno per Infermieri professionali

  • Regolarizzazione Colf e Badanti

  • Pratiche Assunzioni e Gestione buste paga per lavoro domestico 

  • Disoccupazione lavoratori stranieri –  NASpI 

 

Puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL AURELIO             

tel.  06.39741831 oppure per tramite email su   aurelio.snalvconfsal@gmail.com