Licenziamento per GMO – tutela reale, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore che rientra nell’ambito della tutela reale, la normativa prevede (riforma Fornero) che, prima di intimare il licenziamento, il datore di lavoro con i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, c. 8, della legge n. 300/1970, deve obbligatoriamente esperire la procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Tale procedura si configura, quindi, come condizione di legittimità dell’atto di recesso.

 

L’art. 7 della legge n. 604/1966 prevede che qualora il datore di lavoro intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, che rientra nell’ambito della tutela reale, è obbligatorio seguire una procedura di conciliazione preventiva da svolgersi dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

 

L’obbligo di attivazione della procedura non deve essere rispettato in caso di licenziamenti:

– per superamento del periodo di comporto, trattandosi di fattispecie speciale (cfr. art. 2110, c.c.);

– effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in relazione ai quali sia intervenuta l’assunzione del personale dell’appaltatore uscente da parte dell’impresa subentrante in adempimento delle c.d. clausole di assorbimento sociale dei lavoratori occupati negli appalti;

– per completamento delle attività e chiusura del cantiere nell’edilizia;

– dei dirigenti;

– per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa;

– durante il periodo di prova.

 

Durante le fasi, le parti possono farsi assistere dalle Organizzazioni Sindacali cui aderiscono o conferiscono mandato, oppure da un componente di r.s.a./r.s.u. oppure da un professionista (avvocato o consulente del lavoro).

La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione alle parti

Nell’ambito della procedura, le parti procedono ad esaminare “anche soluzioni alternative al recesso” (art. 7, comma 6, legge n. 604/1966) che possono consistere in riduzione di retribuzione e demansionamenti, rimodulazione dell’orario di lavoro, trasferimento in altre sedi.

Qualora  la conciliazione ha esito positivo  e le parti decidono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, il lavoratore (in deroga alla disciplina ordinaria) ha diritto – qualora in possesso dei requisiti contributivi – alla NASpI e in tale ipotesi il datore di lavoro sarà tenuto al versamento del relativo ticket di licenziamento.

 

 

Se fallisce la conciliazione obbligatoria è necessaria la lettera di licenziamento?

 

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, per il recesso per g.m.o., il datore non è tenuto ad inviare al lavoratore alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.

Per assistenza per le conciliazioni e procedure presso l’Ispettorato del

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Conciliazione Monocratica

La conciliazione monocratica rappresenta un importante strumento, di cui è dotato il personale dell’INL al fine di risolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore e che, in caso di esito positivo, impedisce l’attivazione o la prosecuzione degli accertamenti ispettivi (art. 11, D.Lgs. n. 124/2004).

 

La conciliazione monocratica può essere:

 

  • preventiva quando vi è  richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell’Organizzazione sindacale che lo rappresenta, da cui emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia; in tal caso, l’Ispettorato territoriale competente può, mediante un proprio funzionario, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate;

 

  • contestuale quando, nel corso dell’attività di vigilanza, l’ispettore incaricato ritenga che vi siano i  presupposti per una soluzione conciliativa.

 

 

Entrambe le procedure, quindi, possono essere attivate su impulso di parte e devono riguardare questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore, sia di origine contrattuale che legale.

 

Nel caso in cui  l’accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge (ML, circ. n. 24/2004; INPS, circ. n. 132/2004 e n. 6/2007; ML, nota n. 5222/2006).

 

Il pagamento delle somme concordate e il versamento dei contributi estinguono il procedimento ispettivo.

 

Il datore di lavoro è tenuto a versare la somma concernente i contributi previdenziali ed assistenziali e/o i premi assicurativi, con l’applicazione della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (ML, nota n. 5222/2006; INPS, circ. n. 6/2007; ML, circ. n. 36/2009).

 

Nei casi di differimento o di rateizzazione del pagamento, è onere del datore di lavoro fornire all’Ufficio territoriale competente la dimostrazione dell’avvenuto integrale adempimento, entro il termine ultimo stabilito nel verbale di accordo.

 

 

VOCI PARTICOLARI E VALORIZZAZIONE NEL VERBALE CONCILIATIVO :

NO :

  • Transazione novativa 
  • Risarcimento danni (danno emergente e lucro cessante)

SI :

  • Indennità sostitutiva del preavviso qualora venga verificato il diritto in capo al lavoratore
  • Patto di non concorrenza qualora presente nel contratto individuale o in un accordo successivo, sottoscritto tra le parti
  • Incentivo all’esodo qualora il rapporto sia cessato e ci si trovi nel periodo di impugnabilità
  • Interessi legali rivalutazione monetaria– in proporzione agli arretrati retributivi evidenziati nel verbale conciliativo
  • Contributo alle spese legali qualora di importo esiguo rispetto ai valori erogati quali retribuzione

 

Il verbale di conciliazione è dichiarato esecutivo con Decreto del giudice competente, su istanza della parte

interessata (art. 11, c. 3-bis, D.Lgs. n. 124/2004).

 

 

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Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione

L’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015 prevede una procedura di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione, sancendo una sanatoria – con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accesso ispettivo) – per chi assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2016:

– collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto;

– titolari di partita IVA con contratto di lavoro autonomo.

Possono accedere alla procedura tutti i committenti.

 

Condizioni

– Assenza di illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

– Proposta di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Flusso di lavoro

1) Il committente propone l’assunzione a tempo indeterminato al collaboratore/lavoratore autonomo, anche qualora si tratti di collaborazioni già esaurite.

2) Il lavoratore interessato accetta l’assunzione.

3) Il committente organizza la conciliazione presso una delle sedi protette .

4) Committente e lavoratore sottoscrivono l’atto di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.

5) Il datore di lavoro effettua gli adempimenti relativi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato .

6) Nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. E’ ammessa invece una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato avviato in forza dell’accordo conciliativo di stabilizzazione, come pure il recesso da parte del dipendente ex collaboratore.

 E’ possibile utilizzare questa procedura a partire dal 1° gennaio 2016 e senza limiti di scadenza.

 

Sanzioni

Il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro nei primi 12 mesi (in assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo) comporta l’impossibilità, per il medesimo, di godere dei benefici di legge connessi alla stabilizzazione.

 

Riferimenti Normativi

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 54, art. 55

Ministero del lavoro circolare 1° febbraio 2016, n. 3

 

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Carta Blu UE online il nuovo modulo

Ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati

 

Sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione,è ora disponible il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori possono utilizzare per chiedere l’assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE).

 

Si tratta di una tipologia di ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi, recentemente riformata. Il D.Lgs. 152/2023 ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2021/1883, ampliando la platea dei destinatari, semplificando le procedure e offrendo condizioni più favorevoli. Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro ha definito nel dettaglio le nuove procedure.

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso, in via alternativa:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;

b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

 

 

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Videosorveglianza nei luoghi di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza 46188/2023, si è espressa sull’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro accogliendo il ricorso di una esercente che aveva montato un sistema di videosorveglianza nel proprio bar senza le dovute autorizzazioni.

Il ricorso lamentava che nella sentenza di merito non si era tenuto conto né se l’impianto fosse stato preposto alla registrazione né se l’imputata fosse datrice di lavoro a qualcuno.

I giudici hanno sottolineato due elementi importanti: il primo è che la presenza dei lavoratori dove l’impianto è installato “è un requisito imprescindibile per la configurabilità del reato”.

In aggiunta, non si configura la violazione della norma quando l’impianto è “strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale”, sebbene installato senza accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazioni, a patto che il suo utilizzo “non implichi un significativo controllo” sull’attività lavorativa dei dipendenti.

 

 

Legislazione per le telecamere di sorveglianza nelle Aziende – obblighi da rispettare

 

In conclusione l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza deve essere regolato da norme rigorose per garantire la tutela dei diritti delle persone. È fondamentale rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in questo campo per non incorrere in sanzioni.

Infatti, la legge prevede multe e sanzioni molto pesanti in caso di mancato rispetto della privacy altrui.

La cosa più importante è trovare il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti individuali dei lavoratori e la garanzia di sicurezza dell’Azienda / Esercizio Commerciale contro i casi di taccheggio.

 

Per assistenza nelle procedure e pratiche riguardanti la videosorveglianza nelle aziende non esitare a

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Diffida accertativa per i Crediti Patrimoniali dei lavoratori

La diffida accertativa trova come destinatario anche l’obbligato in solido.

La norma prevede ora testualmente: «la diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati» (art. 12, comma 1).

Sul punto specifico l’INL con circolare n. 6 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che «la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo. (…) La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, accertamento che non può “interferire” con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili concernenti l’effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore»

 

In caso di subappalto

 

«la diffida accertativa va effettuata nei confronti dell’utilizzatore delle prestazioni (appaltatore) unitamente al datore di lavoro/subappaltatore e non anche nei confronti del committente in via principale, ferma restando la responsabilità solidale anche di quest’ultimo ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003»   (INL, nota n. 685/2021 – FAQ n. 14). Quanto alla notifica del provvedimento l’INL con nota n. 811/2020 ha specificato che dopo l’accertamento del debito patrimoniale a carico del datore di lavoro la diffida accertativa deve essere notificata soltanto al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido, precisando che «se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il datore di lavoro e l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.

Solo in questo momento la diffida, in originale, andrà notificata al lavoratore unitamente alla prova dell’avvenuta notifica del provvedimento al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. In tal modo il lavoratore avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva». Con specifico riguardo al ruolo degli obbligati solidali, con particolare riferimento alla filiera degli appalti, l’INL con successiva nota n. 1107/2020 ha chiarito ulteriormente che «la nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, nel consentire l’adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limita tuttavia gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 interessati nella filiera dell’appalto. Resta, tuttavia, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera ai sensi di quanto già chiarito nella circolare n. 5/2011, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo.

 

Infine, si fa riferimento, in termini estensivi, alle ulteriori ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa, precisando che «si ritiene che l’ambito di applicazione della norma riguardi tutte le ipotesi in cui ricorra una dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa, sulla scorta di quanto precisato nella circolare INL n. 6/2018 in riferimento alla sen tenza della Corte costituzionale n. 254/2017» (INL, nota n. 1107/2020).

 

La norma prevede ora testualmente: «la diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati» (art. 12, comma 1).

Sul punto specifico l’INL con circolare n. 6 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che «la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo. (…) La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, accertamento che non può “interferire” con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili concernenti l’effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore»

 

 

Assistenza – Vertenze di Lavoro

 

Per assistenza nelle controversie di lavoro, e di preciso sul calcolo delle differenze retributive a Roma

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Richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno per Colf e Badanti

Molteplici sono le motivazioni che permettono di fare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per Colf e Badanti.

 

TIPOLOGIE RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO COLF E BADANTI:

  1. Adozione
  2. Affidamento
  3. Aggiornamento della carta di soggiorno
  4. Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
  5. Attesa occupazione
  6. Attesa riacquisto cittadinanza
  7. Asilo politico rinnovo
  8. Carta di soggiorno per stranieri
  9. Conversione permesso di soggiorno
  10. Duplicato della carta di soggiorno
  11. Duplicato Permesso di soggiorno
  12. Famiglia
  13. Famiglia minore 14-18 anni
  14. Lavoro Autonomo
  15. Lavoro Subordinato
  16. Lavoro casi particolari previsti
  17. Lavoro subordinato-stagionale
  18. Missione
  19. Motivi Religiosi
  20. Residenza elettiva
  21. Ricerca scientifica
  22. Status apolide rinnovo
  23. Studio
  24. Tirocinio formazione professionale
  25. Turismo

 

 

TEMPISTICHE e DOCUMENTAZIONE

 

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel paese straniero.

Il rinnovo del permesso di soggiorno dev’essere richiesto dallo straniero, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

Documenti da allegare alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro domestico:

 

  • passaporto valido (solo in merito alle pagine riportanti i dati anagrafici, timbri di rinnovo del documento e timbri di entrate ed uscite);
  • codice fiscale o tessera sanitaria;
  • in caso di rinnovo del permesso é necessario portare quello appena scaduto da rinnovare;
  • documentazione utile a dimostrare il reddito: modello CU (per chi ne è in possesso) e bollettini mav Inps dei contributi pagati (almeno degli ultimi 4 trimestri);
  • documentazione inerente all’alloggio (contratto di locazione/dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato);
  • dichiarazione del datore di lavoro nella quale quest’ultimo certifica che il rapporto di lavoro è ancora in essere.

N.B. – permesso di soggiorno per attesa occupazione: con circolare 40579/2016 il Ministero dell’Interno ha stabilito la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno anche per coloro che lo avevano inizialmente richiesto per attesa occupazione. Più in particolare é stato stabilito che, terminato il periodo minimo di validità di tale tipologia di permesso, lo straniero può chiederne il rinnovo se é in possesso dei requisiti reddituali richiesti dal D.lgs. 286/1998, art.23 co.3 lettera b). Può richiederne quindi il rinnovo anche negli anni successivi al primo permesso concesso per tale motivazione.

Per quanto riguarda il requisito reddituale di rifermento, lo straniero deve possedere un reddito minimo annuale che derivi da fonti lecite di guadagno, che non sia però inferiore all’importo stabilito per l’assegno sociale, di  6.947,33 euro l’anno 2024, aumentato della metà per ognuno dei familiari da ricongiungere con lo straniero. Inoltre, nel caso di ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni, é necessario possedere un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo previsto per l’assegno sociale.

Allo scopo della determinazione di tale reddito, si terrà conto non solo del reddito dello straniero in questione ma anche di quello dei familiari con lui conviventi e quindi complessivo dell’unità familiare.

La Questura, nell’esaminare la richiesta di rinnovo per attesa occupazione, per capire se tale contratto che lo straniero sottoscriverà produrrà un reddito conforme a quanto sopra indicato, dovrà valutare molti aspetti tra cui la natura del contratto di lavoro (part-time o full time), la durata del contratto (tempo determinato o indeterminato) ed effettuare un controllo circa eventuali motivazioni ostative, la natura dei vincoli familiari e legami con il Paese di origine oltre ovviamente alla durata del soggiorno nel nostro paese.

 

Per Assistenza su pratiche di immigrazione a  Roma  puoi contattare i nostri uffici in

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Conversione dei Permessi di Soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo tramite il quale un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, chiede il rilascio di un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario.

 

PROCEDURA DI CONVERSIONE

 

La conversione avviene chiedendo il nullaosta allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura territorialmente competente (determinata in base al luogo di residenza dello straniero).

Per alcune tipologie di permessi di soggiorno la condizione necessaria alla conversione è che vi siano quote di ingresso, previste dal c.d. “Decreto flussi”, e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità. Le modifiche apportate con il Decreto-Legge n. 20 del 2023 prevedono, inoltre, la possibilità di conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno senza i vincoli delle quote.

 

IPOTESI DI CONVERSIONE

 

Le ipotesi di conversione del permesso di soggiorno sono diverse. Elenchiamo alcune:

  • il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia, oppure, per attesa occupazione, in seguito al conseguimento della laurea, master o dottorato;

 

  • il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno;

 

  • il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.

 

  • qualsiasi tipo di permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se sussistono i requisiti.

 

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Infortuni sul lavoro INAIL – Denuncia – Risarcimento

 Comunicazione dell’infortunio

 

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante.

 

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene

presentato all’ente competente

Quando il certificato medico di infortunio viene inviato all’Inps piuttosto che all’Inail e, viceversa, il certificato di malattia comune perviene all’Inail piuttosto che all’Inps, al fine di chiarire la competenza nei casi dubbi, Inail e Inps hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore, a seguito di verifiche effettuate dai due enti, di non perdere la tutela che viene comunque anticipata, in presenza dei necessari presupposti, per i periodi di assenza dal lavoro, dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.

 

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

 

Come comportarsi in caso di ricaduta

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

 

 

Prestazioni economiche

Sulla base del principio dell'”automaticità delle prestazioni“, l’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Al principio dell’automaticità delle prestazioni fanno eccezione:

  • alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti) che, in caso di infortunio o malattia professionale non sono in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno le prestazioni (economiche) fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo
  • le/i casalinghe/i che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento dell’evento lesivo non sono iscritte/i all’assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni.

Le prestazioni economiche prevedono l’acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell’anno precedente, con la sola eccezione per il rimborsi spese.

 

 

Assistenza Incidenti sul lavoro Inail

Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di essere assistito nello svolgimento delle proprie pratiche

di denuncia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e opposizioni Inail potrà rivolgersi ai nostri uffici in

Viale di Valle Aurelia 65 e prendere appuntamento allo 0639741831 oppure aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


Mancato pagamento del TFR che fare ?

Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione del lavoratore che matura mensilmente, ma che ogni anno viene accantonata, per poi essere corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Il codice civile nell’art. 2120 disciplina il trattamento di fine rapporto fornendo  indicazioni .

Ad esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Le voci che rientrano nel computo del calcolo della quota di TFR annuale sono: paga base, tredicesima e quattordicesima, straordinari non occasionali, in caso si lavori su turni la maggiore indennità per lavoro notturno, indennità di mensa, alloggio e trasporto, festività che cadono la domenica. Tutte queste voci vanno a formare la base imponibile o retribuzione utile per il calcolo del TFR. La quota di TFR dell’anno di riferimento verrà calcolata dividendo la retribuzione utile a TFR dell’anno a 13,5. La somma ottenuta da questa divisione è incrementata al 31 dicembre di un coefficiente di rivalutazione, che si ottiene dalla moltiplicazione di un tasso fisso del 1,5 %  e dal 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

Entro quanto tempo deve essere pagato il TFR?

 

I CCNL di categoria regolamentano con un periodo che va dai 30/60 giorni l’erogazione  del TFR al lavoratore.

Nel caso che tuttociò non dovesse avvenire, si può richiedere ufficialmente il credito vantato verso l’azienda entro i 5 anni dal mio ultimo giorno di lavoro, successivo a questo periodo il Trattamento di Fine Rapporto è prescritto e non potrà più essere reclamato.

La richiesta va fatta con una lettera di diffida di  mancato pagamento TFR che  dovrà essere notificata all’ex datore di lavoro con una comunicazione che ne garantisca il valore legale (raccomandata, pec etc).

Qualora il datore di lavoro non fosse solvibile e i suoi creditori avviassero la procedura di fallimento il tuo TFR Trattamento di Fine Rapporto potra’ essere pagato dall’INPS attraverso il Fondo garanza INPS, piu’ informazioni .

 

 

Per avere assistenza per il pagamento del tuo TFR  prenota il tuo appuntamento allo

0639741831 o aurelio.snalvconfsal@gmail.com  oppure  vieni presso la sede Aurelio

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