Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo

Revisione completa del sistema di migrazione e di asilo delle procedure di confine UE

Un’importante novità della riforma è la procedura di frontiera obbligatoria. Questa procedura si applicherà ad alcune categorie di richiedenti asilo (ad esempio quelli provenienti da Paesi con bassi tassi di riconoscimento dell’asilo). Lo scopo della procedura è quello di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone sottoposte alla procedura di frontiera per asilo non sono autorizzate a entrare nel territorio dell’UE.

Responsabilità e solidarietà

Le nuove norme chiariscono quale Stato membro sarà responsabile di una domanda di asilo (ad esempio, nei casi in cui una persona abbia un familiare in un Paese dell’UE o quando la richiesta di asilo non viene presentata nel Paese in cui il richiedente asilo arriva per la prima volta nell’UE). Un altro aspetto importante della riforma del sistema migratorio è l’introduzione di un meccanismo di solidarietà per garantire una più equa condivisione delle responsabilità. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria per sostenere gli Stati membri che si trovano ad affrontare un forte afflusso di migranti con la flessibilità per quanto riguarda il tipo di contributi. I contributi degli Stati membri possono consistere in trasferimenti, contributi finanziari o, se concordati con lo Stato membro beneficiario, in misure di solidarietà alternative (ad esempio, fornendo guardie di frontiera o aiutando nell’allestimento di centri di accoglienza).

Gestione delle situazioni di crisi

Per gestire meglio le situazioni di crisi (arrivi di massa e strumentalizzazione) e di forza maggiore, gli Stati membri possono derogare a determinate norme e richiedere una maggiore solidarietà da parte di altri Paesi dell’UE. Le possibili deroghe riguardano, ad esempio, le scadenze per la registrazione dei richiedenti asilo e la durata della procedura di frontiera. Il meccanismo di crisi viene utilizzato solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad affrontare situazioni di crisi o di forza maggiore. È soggetto all’autorizzazione del Consiglio. I prossimi passi Gli Stati membri avranno due anni di tempo per mettere in pratica le leggi adottate oggi. La Commissione europea presenterà presto un piano di attuazione comune per fornire assistenza agli Stati membri in questo processo

Patto sulla migrazione e l’asilo

I richiedenti asilo dovrebbero essere trattati in modo uniforme in tutta Europa. L’UE si sta adoperando per conseguire questo obiettivo.

Riforma delle norme in materia di asilo

La riforma del patto sulla migrazione e l’asilo mira a:

  • alleggerire l’onere che grava sui paesi dell’UE in cui arriva la maggior parte dei migranti
  • offrire un quadro più equo ed efficiente per la registrazione e la gestione delle domande di asilo
  • contribuire a ridurre i movimenti secondari

Lavori relativi al patto sull’asilo e la migrazione

Il Consiglio ha adottato il patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo il 14 maggio 2024.

Il patto stabilisce una serie di norme che contribuiranno a:

  • gestire gli arrivi in modo ordinato
  • creare procedure efficienti e uniformi
  • garantire un’equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri

 

                                                                        Cronistoria

  • 14/05/2024

Il Consiglio adotta il patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo

  • 08/02/2024

Riforma dell’asilo e della migrazione: via libera dei rappresentanti degli Stati membri dell’UE all’accordo con il Parlamento europeo

  • 20/12/2023

Accordo tra Consiglio e Parlamento sulla riforma del sistema di asilo e migrazione dell’UE

  • 05/12/2023

La presidenza spagnola presenta ai ministri una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori in merito al patto sulla migrazione e l’asilo

  • 04/10/2023

Il Consiglio approva il mandato sul regolamento dell’UE concernente le situazioni di crisi

Visualizza l’intera cronologia

 

 

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Protezione Internazionale, aggiornata la Lista dei Paesi di Origine Sicuri

Il nuovo decreto del MAECI. Se un Paese d’Origine è considerato “sicuro”, cambia la procedura d’asilo

Il  decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aggiornato, amplia, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’ Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.

Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.

Di seguito, la lista aggiornata:

Albania;           Algeria;           Bangladesh;          *Bosnia-Erzegovina;

Camerun;         *Capo Verde;          Colombia;           *Costa d’Avorio;

Egitto;          *Gambia;           Georgia;          Ghana;            Kosovo;

Macedonia del Nord;        Marocco;            Montenegro;

Nigeria;      Perù;      *Senegal;       Serbia;        Sri Lanka;     * Tunisia.

(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 7 maggio 2024 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)

 

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Minori Stranieri non accompagnati Diritti e Garanzie Minime

ITALIA: anche in situazioni di emergenza, i minori non accompagnati devono beneficiare

dei diritti e garanzie minime.

 

Con l’espressione “minore straniero non accompagnato” (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni
diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

 

Quadro normativo

Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); il regolamento 535/1999 concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, le cui competenze dal 2012 sono state trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L’Italia, inoltre, è l’unico paese Europeo che nel 2017, con l’approvazione della legge n. 47, la c.d. legge Zampa, si è dotato di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso della normativa vigente con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore.
In particolare, la citata legge, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, che non può essere disposto in alcun caso.
Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia, pertanto, potranno essere riconosciuti alternativamente i  seguenti permessi di soggiorno:

–  permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore;
–  permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di  un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.
Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

La legge n. 47/2017, inoltre, istituisce presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati – SIM, che, attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, permette di tracciarne costantemente gli spostamenti dei MSNA con riferimento al collocamento in accoglienza e la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica.

 Dati Aggiornati

minori stranieri non accompagnati (MSNA) censiti in Italia al 31 dicembre 2023 sono 23.226, sono in maggioranza maschi (88,4%).

La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 535/1999. La Direzione elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. .
– Tutti i rapporti semestrali sui MSNA sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Disciplina dei Permessi di Soggiorno degli Sportivi non appartenenti alla U.E.

Il permesso di soggiorno è  un documento essenziale ai fini del tesseramento .

Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del  permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.

Richiesta

Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.

Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità relative alla concessione del permesso di soggiorno.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza.

Rinnovo


RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT
  1. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza – della richiesta di rinnovo che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza; (Mod. fac-simile)
  2.  invio del nulla osta del CONI alla Questura competente; (Mod. fac-simile)
  3.  inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.
RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta:

    1. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza -della richiesta di rinnovo (secondo il Mod. fac-simile) che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);
    2.  predisposizione ed invio del nulla osta (Mod. B) da parte del CONI alla Questura competente;
    3. inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.

 

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La NASpI spetta in attesa di Rinnovo del Permesso Di Soggiorno

La NASpI può essere richiesta in attesa di Rinnovo del Permesso di Soggiorno

 

 

Il cittadino extracomunitario ha diritto a percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, fra cui anche la NASpI, anche durante l’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. A rendere nota questa possibilità è direttamente l’INPS, attraverso il messaggio Hermes n. 1589 del 22 aprile 2024, con il quale ha sottolineato che il cittadino straniero deve essere, comunque vada, in possesso di una ricevuta rilasciata direttamente da un ufficio postale, con la quale venga attestata la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura.

L’INPS  giunge a questa conclusione richiamando prima di tutto il dettano normativo e più precisamente l’art.5 c. 9-bis del Dlgs 286/1998 secondo cui in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre l’INPS ricorda quello che aveva precisato il Ministero dell’interno con la Direttiva del 5 agosto 2006 in base alla quale al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, è consentito di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Lo stesso Ministero precisa anche che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora (omissis) sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Ne deriva che allo straniero che si trova nelle citate situazioni dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico INPS quali: NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, ecc.

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Anticipazione NASpI

L’Anticipazione NASpI consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

I beneficiari della NASpI Anticipata

I beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Come fare domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

Al beneficiario della prestazione che opta per la NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa.

Decadenza del diritto alla NASpI anticipata

Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Esenzione fiscale per soci di cooperativa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 178, relativamente all’esenzione ai fini fiscali, l’Istituto fornisce le istruzioni e le informazioni sugli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

 

 

Se hai bisogno di assistenza sull’ ANTICIPAZIONE NASpI a Roma Aurelio, puoi rivolgerti alla  F.N.A. Territoriale

Valle Aurelia –   Tel 06.39741831 – Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Iscrizione al SERVIZIO SANITARIO per i Cittadini in attesa di Regolarizzazione

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.

In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

Lo SPORTELLO IMMIGRAZIONE AURELIO offre assistenza per diverse tipologie di pratiche come ad esempio:

  • Cittadinanza

  • Art.31 Permesso di soggiorno per affidamento minore

  • Idoneità alloggiativa

  • Assistenza legale – diritto dell’immigrazione

  • Carta Blu UE

  • Permesso di soggiorno per lavoratori alle dipendenze delle Organizzazioni

  • Permesso di soggiorno per Personale Artistico

  • Permesso di soggiorno per Sportivi Professionisti

  • Pratiche per Ingresso in Italia per tirocinio formativo

  • Permesso di soggiorno per Infermieri professionali

  • Regolarizzazione Colf e Badanti

  • Pratiche Assunzioni e Gestione buste paga per lavoro domestico 

  • Disoccupazione lavoratori stranieri –  NASpI 

 

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FALSE PARTITE IVA – Lavoro autonomo e presunzione di lavoro Subordinato

Il lavoratore autonomo che dispone di una sede fissa di lavoro presso il committente e utilizza beni e strumentazione  o che per almeno due anni ha un fatturato proveniente per l’80% verso uno stesso committente potrebbe essere considerato “falsa partita IVA“, con delle conseguenze sanzionatorie a carico del committente (datore di lavoro) e generare una vertenza di lavoro .

Le false partite IVA, ovvero tutte quelle situazioni in cui un soggetto apre ad hoc una partita IVA su richiesta/obbligo del datore di lavoro, non per effettuare una vera e propria attività professionale indipendente, quanto per collaborare stabilmente con un’azienda, mascherando così un contratto di lavoro dipendente, non sono poi così rare in una situazione economica, ove molte imprese cercano espedienti per evitare di instaurare rapporti di lavoro onerosi e stabili come quelli relativi al lavoro dipendente.

FALSE PARTITE IVA: RISVOLTI OPERATIVI

Il lavoro autonomo “puro, inquadrato spesso con la locuzione “lavoro con partita IVA“, si manifesta attraverso una delle seguenti forme:

  • Contratto d’opera(articoli 2222 e segg. codice civile);
  • Contratto d’opera intellettuale(articoli 2230 e segg. codice civile).

Caratteristica fondamentale è l’assoluta autonomia operativa ed organizzativa. Infatti, il prestatore di lavoro autonomo decide autonomamente i tempi, le modalità e i mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del committente ed opera senza alcun coordinamento con l’attività del committente stesso.

Il legislatore ha previsto che alcuni modelli contrattuali siano esentati dall’obbligo di identificare uno specifico progetto ovvero:

  • Agenti e rappresentanti di commercio;
  • Professioni intellettuali che prevedano l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società (ad esempio, amministratori, sindaci, revisori);
  • Partecipanti a collegi e commissioni;
  • Coloro che percepiscano pensioni di vecchiaia;
  • Collaborazioni svolte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
  • Rapporti svolti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono altresì escluse dall’obbligo dello specifico progetto le collaborazioni occasionali.

FALSE PARTITE IVA E PRESUNZIONE LEGALE

L’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria del committente, stabilisce che le prestazioni effettuate da persone con partita IVA sono riqualificate come rapporti di lavoro dipendente (false partite IVA) qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

  1. La collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (lett. a – criterio temporale);
  2. Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi (lett. b – criterio del fatturato);
  3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (lett. c – criterio organizzativo).

 

Se ritieni di che il tuo rapporto di lavoro possa rientrare nelle suddette specifiche e vuoi richiedere il riconoscimento di  rapporto di lavoro subordinato puoi contattarci:

Per consulenza e assistenza prendi contatti con i nostri uffici  SNALV CONFSAL

AURELIO  tel. 0639741831 oppure per tramite email   aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Chi può presentare una domanda di Ricongiungimento Familiare

Lo straniero che vuole richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno in corso di validità per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti , rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.

 

CHI SONO I FAMILIARI RICONGIUNGIBILI ?

  • Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato;
  • I figli che, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento, siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora in vita) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale;

N.B.: in questo caso, la malattia e l’invalidità vanno puntualmente certificate attraverso documentazione medica rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dall’ Ambasciata italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

  • I genitori a carico:

– fino a 65 anni di età: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non hanno alcun reddito);

– oltre i 65 anni: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di gravi motivi di salute, documentabili e accertati dall’Ambasciata Italiana nel Paese.

N.B.: Nel caso di genitori con più di 65 anni di età, è richiesta un’assicurazione sanitaria privata a copertura di “tutti i rischi nel territorio nazionale”, ovvero l‘iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

.•  Il genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio, si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.

  • Il familiare al seguito di un cittadino straniero in possesso di un visto d’ingresso (e quindi ancora residente all’estero) per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale. Le categorie di familiari “al seguito” sono le medesime per cui è prevista la possibilità del ricongiungimento familiare, essendone uguali i presupposti e il procedimento.

N.B.: in questo caso, l’istanza di ricongiungimento va presentata al SUI da un procuratore speciale dello straniero che ha già ottenuto il visto di ingresso per motivi di lavoro e che intende ricongiungere “al seguito” il/i suo/i familiare/i.  La procura dovrà essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese d’origine o di residenza del richiedente. 

QUALI SONO I PRESUPPOSTI ?

Essere in possesso di:

  • un reddito, facendo riferimento all’assegno sociale aumentato in base ad un calcolo che tiene conto degli appartenenti al nucleo familiare;
  • un alloggio, che deve essere dotato dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativa. L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’ufficio tecnico del Comune di residenza.

N.B.: tali requisiti non si applicano per i titolari dello status di rifugiato.

Ricongiungimento familiare: come richiederlo

Per presentare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è possibile rivolgersi al nostro SPORTELLO IMMIGRAZIONE  AURELIO, che provvederà all’invio allo Sportello unico per l’immigrazione di competenza. Il nulla osta dovrà poi essere presentato dai familiari all’estero al Consolato italiano competente, per la richiesta del visto d’ingresso .

 

Per assistenza puoi contattare i nostri uffici SNALV CONFSAL AURELIO in Viale di Valle Aurelia 65 – 00167

Roma   tel.  06.39741831 oppure per tramite email su  aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Con quale Permesso di Soggiorno puo’ lavorare la Badante ?

I lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in

Italia possono essere assunti con qualsiasi tipo di contratto di lavoro.

 

Per assumere una badante extracomunitaria occorre verificare che sia possesso di valido permesso di soggiorno, che non  dovrà essere scaduto, o se scaduto in fase di rinnovo con regolare ricevuta.

Inoltre, il permesso di soggiorno in possesso della lavoratrice deve essere:

  • per motivi di lavoro (non stagionale)
  • per motivi familiari
  • per motivi di studio
  • per asilo politico
  • per motivi umanitari, protezione sociale, assistenza minore (ex art. 31)
  • per vittime di violenza domestica
  • per calamità
  • per atti di particolare valore civile.

 

Quando manca il permesso di soggiorno

La situazione, senza dubbio, inizia a farsi leggermente più complessa nel momento in cui una famiglia assume una colf o una badante sprovvista di permesso di soggiorno. In questo caso viene commesso un vero e proprio reato, che può essere punito con l’arresto da tre mesi fino ad un anno. Da tener presente poi, anche un’ammenda da 5.000 euro per ogni collaboratore domestico assunto senza permesso di soggiorno.

Assunzione badante con Decreto Flussi

Assumere una badante extracomunitaria con le quote messe a disposizione dal Decreto Flussi vuol dire permettere ad una lavoratrice, che si trova nel proprio Paese di origine,  di entrare nel territorio italiano  per lavorare.

Il decreto flussi è l’atto normativo con il quale il Ministero dell’Interno stabilisce quanti stranieri possono entrare in Italia per lavoro. Il decreto riguarda stranieri che si trovano ancora nei loro paesi di origine e non chi si trova già sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno. La domanda viene presentata telematicamente dal datore di lavoro, che, se è in  possesso dei requisiti richiesti, ottiene un nulla osta al lavoro.

Sanzioni per mancata Iscrizione all’INPS e pagamento dei contributi

Un passaggio fondamentale, è quello che riguarda l’iscrizione all’INPS.

Questa dimenticanza infatti potrebbe costarti cara: la sanzione oscilla tra i 1.500 e i 12.000 euro!

Lo stesso vale per il mancato pagamento dei contributi: entra 12 mesi dovrai pagare una sanzione del 40% dell’importo dovuto! In caso contrario ti verrà contestata un’evasione contributiva sanzionata per legge

 

 

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