Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione

Nuova distribuzione territoriale di quote per la conversione dei permessi di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”

 

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha proceduto a un’ulteriore assegnazione territoriale di quote sul sistema SILEN al fine di soddisfare le richieste di conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 5, lett. a del D.P.C.M. 27 settembre 2023) relative all’anno 2024, presentate sino al 31 dicembre 2024.

 

L’intervento mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori e a favorire la stabilizzazione lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale. Le quote redistribuite a livello locale permetteranno alle Prefetture di evadere più efficacemente le istanze pendenti, contribuendo a una migliore integrazione socio-lavorativa.

 

Per Assistenza sulle pratiche di Immigrazione a Roma  puoi contattare i nostri uffici in Viale di Valle

Aurelia, 65  –  tel. 06.39741831 oppure  tramite     Email  aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


Tutte le Novità 730-2025

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 

 

Diverse le novità che caratterizzano il nuovo modello 730. Ciò è stretta conseguenza in primis delle novità di cui alla riforma fiscale, L.n°111/2023, che ha previsto il graduale ampliamento dei redditi dichiarabili con il 730. Tale processo è stato avviato già lo scorso anno, ad esempio dal 2024 è possibile compilare il quadro W equivalente al quadro RW del modello Redditi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli immobili e i prodotti finanziari detenuti all’estero.

 

 

  • Approvazione definitiva del modello 730/2025: l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il modello 730/2025 con le relative istruzioni. Il modello è destinato a dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi del 2024 e detrarre le spese sostenute nello stesso anno.

 

  • Ampliamento dei redditi dichiarabili: grazie alla riforma fiscale (L. 111/2023), il 730/2025 permette di dichiarare nuovi tipi di redditi, prima riservati al modello REDDITI PF. Tra questi, i redditi soggetti a tassazione separata e plusvalenze finanziarie (quadro T).

 

  • Modifiche fiscali e nuove aliquote IRPEF: riduzione degli scaglioni IRPEF da quattro a tre, introduzione di un nuovo regime per le locazioni brevi con aliquota al 26% (ridotta al 21% per una sola unità immobiliare), e nuove regole per lavoratori frontalieri e impatriati.

 

  • Aggiornamenti su detrazioni e bonus fiscali: aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente (fino a 1.955€ per chi guadagna fino a 15.000€), modifica della detrazione per il personale della sicurezza, conferma del Bonus tredicesima (100€ per redditi fino a 28.000€), e nuova regolamentazione del Superbonus (detrazione al 70% con rateizzazione in 10 anni).

 

  • Novità per immobili e investimenti all’estero: l’aliquota IVIE per gli immobili all’estero è fissata all’1,06%, mentre l’IVAFE per prodotti finanziari detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo. Inoltre, obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche e contratti brevi.

 

 

OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi si considera omessa se trascorsi 90 giorni dalla scadenza il contribuente non esonerato della dichiarazione dei redditi, non provvede a presentare il modello 730 o Modello Unico – Redditi.

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi sono:

Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute (art.1 comma1e 3 del D.Lgs.471/97. Dal 2016 la sanzione va dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo mentre rimane dal 120% al 240% se non provvede alla nuova presentazione. Vi è la possibilità di usufruire di un ravvedimento operoso entro i 90 giorni successivi dalla scadenza.

In caso di dichiarazione senza imposte dovute la sanzione va dai 250 ai 1000 euro. Qualora venisse presentata la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va dai 150 ai 500 euro.

Sanzione omessa dichiarazione Irap la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta ( art.32 comma 1 del D.Lgs . 446/97);

Il Contribuente che è in ritardo con la propria Denuncia dei Redditi potrà sistemare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso.

 

Per la Presentazione del tuo 730 o del Modello Unico,  contatta il nostro

SPORTELLO CAF al 06 39741831  in Viale di Valle Aurelia 65 – 00167 Roma

 


Cittadinanza italiana per discendenza: nuove linee esplicative

La cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza, è un tema di grande importanza per le generazioni di italiani emigrati all’estero e per i loro discendenti. Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito nuove interpretazioni giuridiche sul riconoscimento di questa cittadinanza. Inoltre, il Ministero dell’Interno, in risposta a numerosi quesiti da parte di Prefetture e Comuni, ha chiarito alcuni aspetti attraverso una circolare del 3 ottobre 2024

 

Le novità introdotte dalle sentenze della Corte di Cassazione

Le nuove linee interpretative, delineate nella circolare, prendono in considerazione  recenti decisioni della Corte di Cassazione riguardo alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con particolare riferimento agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, che regolano l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. L’articolo 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che la cittadinanza italiana si tramanda per discendenza, ma solo se la filiazione è avvenuta in determinati contesti legali e temporali. L’articolo 12, invece, trattava la possibilità di perdita della cittadinanza in determinate circostanze, come la naturalizzazione in un altro Stato.

 

Le implicazioni delle sentenze

 

Uno degli aspetti centrali delle nuove interpretazioni riguarda il momento in cui la cittadinanza italiana viene acquisita da chi è stato riconosciuto come cittadino italiano o da chi ha visto la propria filiazione dichiarata giudizialmente. In questi casi, la cittadinanza non decorre dal momento del riconoscimento o della sentenza, ma retroagisce, ossia viene considerata acquisita sin dal momento della nascita del discendente, anche se il riconoscimento è avvenuto dopo il raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la circolare sottolinea che il possesso ininterrotto dello stato di “figlio” è una condizione fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò significa che la cittadinanza può essere trasmessa solo se la discendenza è mantenuta senza interruzione, ovvero senza che vengano meno i requisiti legali di filiazione.

Riflessioni sulle implicazioni pratiche

Queste nuove linee interpretative, sebbene fondate su precedenti giuridici consolidati, potrebbero comportare cambiamenti significativi nel processo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di italiani all’estero. Per molte persone, soprattutto nelle comunità italiane in Sud America e in altre zone di emigrazione storica, la possibilità di ottenere o rivendicare la cittadinanza italiana è un’opportunità di valore, anche in ottica di mobilità internazionale e accesso a diritti sociali ed economici nell’Unione Europea. In conclusione, la circolare del Ministero dell’Interno fornisce un importante aggiornamento su un tema di grande attualità, offrendo una maggiore chiarezza sulla questione della cittadinanza italiana iure sanguinis, che riguarda milioni di discendenti di italiani in tutto il mondo.

 

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DECRETO FLUSSI 2025 Assistenza a Roma

Il 24 ottobre 2024 è stata pubblicata una circolare congiunta dei ministeri competenti (Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Turismo), che fornisce indicazioni operative in merito all’attuazione di misure per l’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia nel triennio 2023-2025, in seguito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 settembre 2023, nonché al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce nuove disposizioni per l’ingresso di lavoratori stranieri.

Dettagli principali:

  1. Flussi di ingressi per l’anno 2025:
    • Lavoro subordinato non stagionale: 70.720 ingressi.
    • Lavoro autonomo: 730 ingressi.
    • Lavoro subordinato stagionale: 110.000 ingressi.
  2. Periodo di precompilazione delle domande:
    • A partire dal 1° novembre 2024, sarà attivo il sistema per la precompilazione delle domande, accessibile dal portale ufficiale https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
    • La precompilazione sarà possibile fino al 30 novembre 2024 per i click day fissati per febbraio 2025.

    • Click Day – Invio domande

      • 5 febbraio 2025: Inizio per le domande relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale.
      • 7 febbraio 2025: Inizio per le domande di lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-assistenziale.
      • 12 febbraio 2025: Inizio per il settore agricolo e per il settore turistico-alberghiero (con una quota del 70% delle quote complessive stagionali).
      • 1° ottobre 2025: Il 30% restante delle quote stagionali per il settore turistico-alberghiero.
  3. Domande fuori quota (sperimentale 2025):
    • Dal 7 febbraio 2025, sarà possibile inoltrare fino a 10.000 domande fuori quota per il lavoro subordinato, esclusivamente nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria (per persone con disabilità o anziani).
  4. Requisiti per l’inoltro telematico:
    • Per trasmettere le domande, è necessario avere un’identità digitale tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

 

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

 

 

 

Novità principali:

  1.  Le domande non potranno più essere inviate tramite Enti di Patronato, come accadeva in passato. Questo cambierà l’interlocutore abituale per molti lavoratori e datori di lavoro, che dovranno adattarsi alla nuova procedura.
  2. Deleghe alle Associazioni di Categoria: Saranno le Associazioni datoriali, ossia quelle che rappresentano i datori di lavoro (come le associazioni di categoria), ad essere incaricate dell’invio delle istanze per conto delle aziende. Questo significa che le aziende dovranno fare riferimento a queste associazioni per avviare le pratiche per l’ingresso di lavoratori non comunitari.
  3. Delega e Documentazione: Per procedere con la domanda, il datore di lavoro dovrà rilasciare una delega all’Associazione di Categoria, che lo rappresenterà nell’invio della domanda. Oltre alla delega, sarà necessario anche fornire un documento di legittimazione che attesti il potere dell’associazione a rappresentarlo. Questa documentazione dovrà essere corredata dalla sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.
  4. Esenzione dall’asseverazione: Un importante vantaggio introdotto dal Decreto Flussi 2025 è che i datori di lavoro saranno esentati dall’invio dell’asseverazione (ovvero la dichiarazione di conformità ai presupposti contrattuali richiesti dalla legge) che, in passato, era necessaria per l’assunzione di lavoratori stranieri. Questo semplifica il processo e riduce gli oneri amministrativi per le aziende.

 

Per Assistenza sulle domande DECRETO  FLUSSI 2025 a  Roma  puoi contattare i nostri

uffici in Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma SNALV CONFSAL AURELIO al   

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Ospitalità a cittadini stranieri, adempimenti necessari per coloro che forniscono l’alloggio

Il cittadino straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può anche essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

 

Quali obblighi ha chi da ospitalità ad un cittadino straniero?



Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

In che modo si deve dare la comunicazione?



La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98). La comunicazione scritta  comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web“.

 

A chi va inviata la comunicazione?

 

• Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
• al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

 

Quali obblighi ha il cittadino straniero in Italia per un soggiorno di breve durata?

 

Nei soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all’Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L’adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v. Legge 28 maggio 2007 e Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007).

 

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Permesso di soggiorno e cittadinanza italiana a seguito di unione civile

Permesso di soggiorno e cittadinanza italiana a seguito di unione civile

Per acquisire il permesso di soggiorno in Italia dopo un’unione civile, esclusivamente tra persone dello stesso sesso, è un processo che richiede il rispetto di determinati requisiti. Prima di tutto, entrambi i partner devono dimostrare di essere maggiorenni e legalmente capaci. Sarà necessario inoltre che uno dei due abbia già ottenuto un permesso di soggiorno per motivi diversi dall’unione civile, come ad esempio per motivi di lavoro o di studio.

Documentazione richiesta

La documentazione richiesta per acquisire il permesso di soggiorno a seguito di un’unione civile varia a seconda della situazione specifica dei partner. In generale, è necessario presentare una copia del contratto di unione civile, oltre alla documentazione che attesti la residenza in Italia e la situazione lavorativa o economica dei due partner. È fondamentale che tutta la documentazione sia correttamente compilata e legalizzata per evitare ritardi o complicazioni nel processo.

 

Procedura di richiesta

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, i partner devono procedere con la richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici competenti. Solitamente, questa richiesta viene presentata presso la Questura del luogo di residenza del richiedente. È importante prestare attenzione alle tempistiche e agli appuntamenti disponibili per evitare lunghe attese. Durante il processo, potrebbe essere richiesta anche un’intervista per verificare la validità dell’unione civile.

 

Cittadinanza italiana

Per acquisire la cittadinanza italiana a seguito di un’unione civile è possibile solo dopo un periodo di convivenza legale ininterrotto di almeno tre anni. Durante questo periodo, è necessario dimostrare di aver rispettato tutte le leggi italiane e di essere in grado di sostenersi economicamente. Trascorsi i tre anni, è possibile avviare la procedura per la cittadinanza italiana, che prevede ulteriori documenti e controlli da parte delle autorità competenti.

 

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Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova : la NASpI spetta ?

Pur essendo un licenziamento atipico, posto che il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di:

  • motivazione;
  • preavviso;
  • forma scritta;

in presenza dei requisiti di legge sopra citati (stato di disoccupazione e requisito contributivo) il dipendente che non supera la prova può trasmettere domanda per accedere alla NASpI.

Il diritto alla disoccupazione non spetta invece nelle ipotesi di interruzione della prova per dimissioni del dipendente. In questo caso infatti la cessazione del rapporto non è involontaria e, di conseguenza, non permette al lavoratore di accedere alla NASpI.

Da ultimo è utile ricordare che il periodo di prova (disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile) ha l’obiettivo di permettere alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.

A pena di nullità, il patto di prova dev’essere scritto e sottoscritto tanto dall’azienda quanto dal lavoratore, altrimenti si considera come non apposto.

Inoltre, la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione dettagliata delle mansioni affidate al lavoratore. Quest’ultimo aspetto risponde alla necessità di assicurare:

  • al lavoratore la possibilità di impegnarsi secondo un programma ben definito, in modo da poter dimostrare le proprie attitudini;
  • all’azienda di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova.

 

 

 

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Conversione dei Permessi di Soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo tramite il quale un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, chiede il rilascio di un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario.

 

PROCEDURA DI CONVERSIONE

 

La conversione avviene chiedendo il nullaosta allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura territorialmente competente (determinata in base al luogo di residenza dello straniero).

Per alcune tipologie di permessi di soggiorno la condizione necessaria alla conversione è che vi siano quote di ingresso, previste dal c.d. “Decreto flussi”, e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità. Le modifiche apportate con il Decreto-Legge n. 20 del 2023 prevedono, inoltre, la possibilità di conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno senza i vincoli delle quote.

 

IPOTESI DI CONVERSIONE

 

Le ipotesi di conversione del permesso di soggiorno sono diverse. Elenchiamo alcune:

  • il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia, oppure, per attesa occupazione, in seguito al conseguimento della laurea, master o dottorato;

 

  • il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno;

 

  • il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.

 

  • qualsiasi tipo di permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se sussistono i requisiti.

 

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NASpI: Indennità Mensile di Disoccupazione

Cos’è la NASpI

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

 

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

 

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare

 

 

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti, sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;

 

  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

 

 

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

 

Documenti necessari per la NASpI

I documenti necessari oltre al Documento di Indentità /Passaporto sono:  ultime 3 buste paghe, la Lettera di Licenziamento o di Dimissioni per Giusta causa o il Contratto Scaduto/Proroghe –  UNILAV cessazione rapporto di lavoro  –  Permesso di Soggiorno in corso di Validità per cittadino extra UE.

Per informazioni su NASpI e Anticipazione della NASpI richiedi il tuo appuntamento allo

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DIS-COLL: Indennità mensile di disoccupazione

Cos’è la DIS-COLL

L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

 

A chi è rivolta

L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

L’indennità non spetta, invece, a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 

REQUISITI

La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.

In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

 

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL’ INDENNITÀ

Se il beneficiario dell’indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario dell’indennità che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonomadi impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo e a 8.173,91 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), l’indennità è ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla questa attività.

 

Per assistenza non esitare a contattarci  Tel. 06.39741831

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