Licenziamento per ripetuti ritardi sul lavoro

È legittimo il licenziamento del dipendente che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28929/2024.

Confermando la pronuncia di merito, i giudici rilevano come il fatto che il lavoratore in più occasioni non rispetti il proprio orario di lavoro legittimi il recesso datoriale: la condotta dimostra la sua inaffidabilità e noncuranza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Nel caso in questione la condotta risulta ancora più grave perché il lavoratore non considera i precedenti provvedimenti disciplinari di natura conservativa che avrebbero dovuto rappresentare un avvertimento a tenere comportamenti più corretti.

 

 

Quando il ritardo è ammissibile (che non significa concesso)

 

Si possono identificare tre situazioni “ammissibili”, che tuttavia necessitano che il dipendente dia tempestiva comunicazione al datore di lavoro del proprio ritardo:

 

  • Cause di forza maggiore:eventi imprevedibili e inevitabili come incidenti stradali, scioperi dei mezzi pubblici, calamità naturali. In questi casi, il dipendente deve comunque avvisare il datore di lavoro appena possibile e dimostrare la veridicità della causa.

 

  • Cause soggettive:situazioni personali o familiari, come problemi di salute o necessità di assistere un familiare. Naturalmente se trattasi di eventi inaspettati dovranno essere documentati dal lavoratore e per non risultare come assenze non retribuite e magari chiedere un permesso retribuito al datore di lavoro.

 

  • Cause oggettive:circostanze esterne come condizioni meteo avverse, guasti ai mezzi di trasporto (documentati)
    È di tutta evidenza che il comportamento, la condotta del dipendente influisce sulla “tolleranza” per un eventuale ritardo. Ad esempio, l’aver dormito troppo o aver perso il mezzo di trasporto sono situazioni che rientrano nella sfera personale del dipendente che tuttavia ha delle ricadute sul rapporto di lavoro. Ma un conto è il lavoratore che non ha mai fatto un minuto di ritardo in anni di lavoro ed un conto è il lavoratore che arriva in ritardo almeno una volta alla settimana senza una valida ragione o senza alcun comprovato impedimento.

 

Conclusioni

 

Il singolo ritardo sul lavoro, di per sé, non costituisce automaticamente una causa di licenziamento, ma la valutazione tra la violazione di un dovere del prestatore e la sanzione disciplinare applicata (come il licenziamento) deve essere fatta dal datore di lavoro nella consapevolezza che esistono sentenze (si pensi alla guardia giurata di cui si parlava all’inizio del presente articolo) che legittimano il licenziamento.

 

 

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