Assistenza Sindacale a Roma

Sportello di Assistenza Sindacale a Roma – Consulenza su appuntamento

Molti problemi di lavoro iniziano con un dubbio apparentemente semplice: la busta paga è corretta? Il TFR è giusto? Possono cambiare mansione, orario o contratto? Cosa fare dopo una contestazione o un licenziamento?

Il servizio di assistenza sindacale a Roma nasce proprio per questo: aiutare il lavoratore a capire la propria posizione prima di compiere passi sbagliati o lasciare trascorrere troppo tempo.

 

Non solo vertenze: prima viene la verifica

Rivolgersi a uno sportello sindacale non significa necessariamente iniziare una causa o una contestazione.

Spesso il primo passo è semplicemente analizzare i documenti e ricostruire correttamente il rapporto di lavoro.

Possiamo assistere il lavoratore nella verifica di:

  • buste paga e retribuzione;
  • TFR e competenze di fine rapporto;
  • ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
  • livello e inquadramento;
  • differenze retributive;
  • contestazioni disciplinari;
  • dimissioni e licenziamenti;
  • somme non pagate;
  • accordi e conciliazioni sindacali.

 

Quando conviene chiedere assistenza

È utile rivolgersi a un servizio di assistenza sindacale a Roma quando qualcosa nel rapporto di lavoro non è chiaro o quando si riceve una comunicazione importante dal datore di lavoro.

Una verifica tempestiva può aiutare a comprendere se esiste realmente un problema, quali documenti servono e quale strada può essere valutata.

 

Dalla verifica alla conciliazione

Quando emerge una controversia, il lavoratore può essere assistito anche nella fase di confronto con il datore di lavoro.

In molti casi una conciliazione sindacale può consentire di definire la posizione attraverso un accordo, evitando di lasciare irrisolte questioni economiche o contrattuali.

 

Assistenza Sindacale Roma

Lo sportello Vertenze Lavoro Roma offre supporto ai lavoratori che vogliono comprendere meglio la propria situazione lavorativa e verificare eventuali irregolarità.

Un controllo dei documenti può essere il primo passo per capire cosa sta realmente accadendo nel rapporto di lavoro.

Hai un dubbio su busta paga, TFR, licenziamento o contratto? Contattaci per una verifica della tua posizione lavorativa.

 

 

Per assistenza sindacale non esitare a contattarci  Tel. 06.39741831

Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com


La Conciliazione in Sede Protetta

L’art. 2113 c.c. prevede, come regola generale, l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni effettuata da qualsiasi lavoratore (sia esso autonomo, subordinato, dipendente di ente pubblico ecc.) aventi per oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o dai contratti collettivi, cui deroga in via eccezionale l’ultimo comma, prevedendo l’inoppugnabilità delle conciliazioni che, pur avendo ad oggetto tali diritti, vengono sottoscritte in sede protetta (sede giudiziale, ITL, sede sindacale, sedi e modalità di cui alla contrattazione collettiva, istituite ad hoc).

Tale scelta legislativa si fonda sulla presunzione che le sedi protette, e la procedura conciliativa adottata, sono idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione che sussiste nei confronti del datore di lavoro, ed è volta ad assicurare la pienezza di tutela al lavoratore nell’atto abdicativo di diritti che derivano da norme inderogabili.

Tale presunzione di tutela, che giustifica l’inoppugnabilità di tali conciliazioni, può però ben essere superata ove sia provata l’assenza dei requisiti minimi che debbono comunque sussistere ai fini della validità di tali conciliazioni.

In questo contesto, la conciliazione sindacale rappresenta uno strumento fondamentale di risoluzione delle controversie di lavoro, garantendo assistenza qualificata a lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle tutele previste dal diritto del lavoro.

 

Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale ?

Il Codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti.

Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni sono:

• Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale

• all’Ispettorato del Lavoro, ITL di competenza territoriale

• Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)

• Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato

• Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione

 

Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono

invece assistere e/o rappresentare durante l’accordo transattivo.

 

 

Per assistenza non esitare a contattarci Tel. 06.39741831 –  Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Cosa si intende per Vertenza di Lavoro ?

La vertenza sindacale, o vertenza di lavoro, è una procedura a tutela del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i suoi diritti, o quanto disciplinato dalla legge e/o CCNL di categoria. F.N.A. Territoriale Valle Aurelia offre assistenza e consulenza professionale per i lavoratori sulle questioni di calcolo delle differenze retributive a Roma Aurelio.

L’approccio professionale e attento dell’azienda si riflette nel suo impegno a garantire che i lavoratori abbiano accesso alle informazioni necessarie per comprendere e calcolare in modo accurato le variazioni retributive. F.N.A. Territoriale Valle Aurelia è un centro di assistenza per i lavoratori e la gestione vertenza lavoratore a Roma Aurelio.

 

 

Le cause più frequenti delle vertenze sindacali sono:

 

  • Retribuzioni non versate, quando non sono state pagate una o più mensilità di lavoro;
  • Retribuzioni d’importo minore, quando il salario versato è di un ammontare inferiore rispetto a quello stabilito dal contratto;
  • Nel licenziamento, quando un lavoratore viene licenziato in maniera illegittima.
  • TFR non riconosciuto, quando, al termine del rapporto di lavoro di lavoro, il dipendente non riceva il TFR spettante, in busta paga.
  • Straordinari non riconosciuti, quando le ore di lavoro straordinario non vengono pagate al dipendente oppure vengono pagate in quantità ridotta rispetto alle reali ore di lavoro prestate.
  • Maternità non riconosciuta, quando il datore di lavoro non riconosce le indennità stabilite dalla legge per la maternità (e diritti relativi, allattamento ecc.);
  • Malattia non riconosciuta, quando il datore di lavoro non riconosce le indennità stabilite dalla legge per la malattia;
  • Infortunio non riconosciuto, quando il datore di lavoro non riconosce le indennità stabilite dalla legge per infortunio;
  • Contributi non versati
  • Differenze retributive dovute al livello e mansione inferiori considerate in busta paga al lavoratore

 

Come si attiva la procedura per una vertenza di lavoro ?

Innanzitutto, è necessario accertarsi se sussistono i presupposti per il riconoscimento dei diritti non salvaguardati del lavoratore.

In questo passo è bene farsi assistere o da un sindacato di riferimento, in questo caso da i professionisti di F.N.A. Territoriale Valle Aurelia o attraverso un avvocato specializzato in diritto del lavoro.

Una volta accertati gli elementi contrattuali, normativi e le competenze economiche negate, il lavoratore li deve mettere a conoscenza del datore di lavoro attraverso una lettera di diffida e messa in mora.

A questo punto le parti prendono contatti per promuovere una soluzione bonaria stragiudiziale della controversia di lavoro attraverso un tentativo di Conciliazione e Transazione.

Durante il tentativo conciliativo si cercherà di raggiungere un accordo transattivo che possa soddisfare entrambe le parti.

Qualora non si raggiunga un accordo o il datore di lavoro si rifiuti a partecipare all’incontro conciliativo, la Vertenza adirà alle vie legali e sarà il Giudice del Lavoro ad esporsi sul caso.

 

Assistenza – Vertenze di Lavoro

 

Per assistenza nelle controversie di lavoro, e di preciso sul calcolo delle differenze retributive a Roma Aurelio puoi

contattarci allo 0639741831 oppure su aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Impugnazione del Licenziamento Ritenuto Illegittimo – Modalita’

In caso di licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di decadenza di 60 giorni, la propria chiara volontà di contestare il licenziamento e poi (a pena di inefficacia), entro i successivi 180 giorni, depositare il ricorso presso il tribunale del lavoro o, in alternativa al ricorso, presentare una richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 e ss. del c.p.c. (all’Ispettorato del Lavoro competente territoriale).

Si precisa che il datore di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 (più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di impresa agricola) che intenda licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo è tenuto a trasmettere, prima del licenziamento, una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro e, in conoscenza, al lavoratore per esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 e ss c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione).

 

Tale obbligo non sussiste se il lavoratore:

  • è un dirigente;
  • è stato licenziato al superamento del periodo di comporto ai sensi dell’articolo 2110 c.c.;
  • è stato licenziato al termine di un appalto, se clausole sociali o contrattuali, ne prevedano la ricollocazione presso il nuovo appaltatore, o al termine di un cantiere o per fine fase lavorativa;
  • è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo 2015, ai sensi del D.Lg. 4 marzo 2015 n. 23) o è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato che è stato successivamente convertito a tempo indeterminato;
  • è stato assunto prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 ma che, a seguito di successive assunzioni a tempo indeterminato, abbia poi raggiunto tali requisiti;
  • è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e successivamente stabilizzato al termine del periodo formativo;
  • è stato licenziato nell’ambito di un licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) per cui trova applicazione la differente procedura di cui all’articolo 24 della Legge n. 223/1991.

 

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Buono pasto per infermieri e OSS turnisti

Cosa dice la Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 17 luglio 2026, n. 23453

Per anni molti infermieri, OSS, tecnici sanitari e altri professionisti della sanità hanno lavorato su turni superiori alle sei ore senza ricevere il buono pasto o poter usufruire della mensa. In diverse aziende sanitarie il beneficio era riservato al personale non turnista con rientro pomeridiano.

La Corte di Cassazione ha però consolidato un orientamento favorevole ai lavoratori. Con l'ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026, la Sezione Lavoro ha ribadito che il diritto alla mensa o alla relativa modalità sostitutiva è collegato all'orario di lavoro e al diritto alla pausa, non al fatto che il dipendente sia turnista o non turnista.

 

Buono pasto dopo sei ore: il principio della Cassazione

Il riferimento normativo principale è l'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003, che prevede una pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore.

A questa disposizione si aggiungono le norme della contrattazione collettiva del comparto Sanità in materia di mensa e modalità sostitutive.

Il principio affermato dalla Cassazione è che il diritto alla mensa è collegato alla durata della prestazione e al conseguente diritto alla pausa. Il beneficio non può essere escluso semplicemente perché il lavoratore svolge un turno.

La Cassazione aveva già affrontato la questione con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 e successivamente con altre pronunce, tra cui l'ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025.

 

Infermieri turnisti: il regolamento aziendale non basta a escludere il beneficio

Particolarmente importante è il caso dei quattordici infermieri professionali turnisti dell'ASP di Messina, affrontato dalla Cassazione nel 2025.

Il regolamento aziendale limitava il beneficio al personale non turnista con rientro pomeridiano. I lavoratori chiedevano invece il riconoscimento della mensa o del buono pasto sostitutivo per i turni superiori alle sei ore.

La Cassazione ha confermato la posizione favorevole ai dipendenti, ribadendo che il regolamento interno deve essere interpretato alla luce della legge e della contrattazione collettiva nazionale.

La documentazione dei turni può essere decisiva: nel caso di Messina, i fogli di presenza sono stati acquisiti anche attraverso un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

 

Buono pasto per OSS, tecnici e personale sanitario

Il principio può interessare un'ampia platea di lavoratori del comparto Sanità:

  • infermieri e infermieri professionali turnisti;
  • OSS;
  • tecnici sanitari;
  • personale di supporto;
  • altri dipendenti organizzati su turni superiori alle sei ore.

Non significa però che ogni lavoratore abbia automaticamente diritto a una somma per ogni turno. Occorre verificare il CCNL applicabile, il regolamento aziendale, l'organizzazione dell'orario, la fruibilità della mensa e i turni effettivamente svolti.

 

E per il turno notturno?

Il fatto che il turno sia notturno non esclude automaticamente il diritto.

La Cassazione ha chiarito che l'indennità prevista per il lavoro notturno non può essere considerata, di per sé, una compensazione della mancata fruizione della mensa.

Anche per chi lavora di notte occorre quindi verificare la disciplina applicabile e le concrete modalità di organizzazione del servizio.

 

Se non ho mai fatto la pausa, perdo il diritto?

La questione va letta con attenzione.

Il diritto alla pausa deriva dall'orario superiore alle sei ore. La mancata organizzazione concreta della pausa da parte dell'azienda non può essere utilizzata automaticamente per escludere il lavoratore dal servizio mensa o dalla modalità sostitutiva.

Negli ospedali, dove la continuità assistenziale rende spesso difficile allontanarsi dal reparto, questo aspetto assume particolare importanza.

 

Quanto si può recuperare?

Non esiste una cifra uguale per tutti.

L'importo dipende dal numero di turni interessati, dal periodo considerato, dal valore del buono o della modalità sostitutiva e dalla documentazione disponibile.

Nel caso deciso dalla Cassazione nel luglio 2026, il lavoratore aveva ottenuto in sede di merito 6.550,18 euro, oltre accessori e spese.

La cifra non è automaticamente applicabile agli altri lavoratori: ogni posizione deve essere calcolata separatamente.

Attenzione alla prescrizione

Chi ritiene di avere diritto ad arretrati dovrebbe verificare subito anche il problema della prescrizione.

Nell'ordinanza n. 23453/2026 la Cassazione ha esaminato anche l'efficacia di una comunicazione inviata dal lavoratore per interrompere la prescrizione.

L'atto deve manifestare in modo chiaro la volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del datore di lavoro. Non è necessariamente indispensabile indicare l'importo preciso se questo può essere ricavato dalla documentazione in possesso dell'azienda.

Per questo è opportuno non aspettare prima di far valutare la propria posizione.

 

Come dimostrare i turni?

Sono particolarmente utili:

  • cartellini e timbrature;
  • fogli presenza;
  • turnazioni mensili;
  • ordini di servizio;
  • prospetti dell'orario;
  • buste paga;
  • regolamenti aziendali;
  • comunicazioni inviate all'azienda;
  • documentazione relativa alla mensa.

Se il lavoratore non possiede tutta la documentazione, alcuni documenti possono essere richiesti all'azienda anche nel corso del giudizio.

 

Cosa fare se non hai ricevuto i buoni pasto?

La prima cosa è non dare per scontato né il diritto né l'assenza del diritto.

È consigliabile far verificare:

  1. il CCNL applicabile;
  2. il regolamento aziendale;
  3. i turni effettivamente svolti;
  4. la possibilità concreta di utilizzare la mensa;
  5. il valore della modalità sostitutiva;
  6. il periodo ancora recuperabile;
  7. la prescrizione.

Un avvocato del lavoro può ricostruire la posizione, esaminare la documentazione e valutare se esistano i presupposti per una richiesta di pagamento o per un'azione giudiziaria.

 

Cassazione 2026: cosa cambia per infermieri e OSS

L'ordinanza n. 23453/2026 conferma un orientamento ormai consolidato della Cassazione, iniziato con la pronuncia n. 5547/2021 e ribadito da successive decisioni.

Il messaggio per il personale sanitario è importante: essere turnista, lavorare di notte o non poter accedere concretamente alla mensa durante il servizio non determina automaticamente la perdita del diritto alla mensa o alla relativa modalità sostitutiva.

Chi ha svolto per anni turni superiori alle sei ore senza usufruire del beneficio può quindi avere interesse a far esaminare la propria situazione.

La verifica deve essere però individuale, soprattutto per documentazione, prescrizione, periodo recuperabile e calcolo delle somme.

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Dimissioni incentivate e incentivo all’esodo

Le dimissioni incentivate, conosciute anche come incentivo all’esodo, sono uno strumento utilizzato dalle aziende per favorire l’uscita volontaria di uno o più lavoratori attraverso il riconoscimento di una somma economica aggiuntiva.

Sono particolarmente frequenti nei periodi di riorganizzazione aziendale, riduzione del personale ed esubero, perché permettono all’impresa di incentivare le uscite senza ricorrere necessariamente a procedure di licenziamento collettivo previste dalla Legge n. 223/1991.

 

Come funziona l’incentivo all’esodo

L’azienda formula al lavoratore una proposta economica. Se il dipendente accetta, le condizioni vengono generalmente formalizzate attraverso un accordo individuale o transattivo, nel quale vengono stabiliti importo dell’incentivo, data di cessazione e modalità di pagamento.

L’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva rispetto alle normali competenze di fine rapporto, come TFR, ferie e permessi maturati e, quando spettante, l’indennità sostitutiva del preavviso.

Prima di firmare è quindi importante verificare attentamente tutte le condizioni dell’accordo.

 

Incentivo all’esodo e pensione

Una particolare forma di accompagnamento alla pensione è la cosiddetta isopensione, prevista dall’art. 4 della Legge n. 92/2012.

Lo strumento è rivolto, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti coinvolti in programmi di esodo. Il datore di lavoro si impegna a finanziare una prestazione economica per il lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, provvedendo anche alla relativa contribuzione.

L’operazione richiede il coinvolgimento dell’INPS, che verifica i requisiti e gestisce il pagamento della prestazione.

La disciplina dell’isopensione è stata oggetto di diversi interventi legislativi e, nel 2026, deve essere valutata anche alla luce degli aggiornamenti dei requisiti pensionistici e delle indicazioni fornite dall’INPS.

 

Quanto conviene l’incentivo all’esodo?

Non esiste una cifra valida per tutti. Per capire se un'offerta è realmente conveniente bisogna considerare:

  • importo lordo e netto dell’incentivo;
  • TFR e altre competenze di fine rapporto;
  • eventuale preavviso;
  • contributi maturati;
  • data di accesso alla pensione;
  • eventuali periodi senza reddito;
  • trattamento fiscale dell’incentivo.

Un’offerta apparentemente molto alta potrebbe infatti essere meno conveniente se il lavoratore deve affrontare diversi anni prima della pensione.

 

Dimissioni incentivate: attenzione all’accordo

Prima di accettare un incentivo all’esodo è fondamentale leggere con attenzione le clausole dell’accordo, soprattutto quelle relative a rinunce, transazioni e somme effettivamente spettanti.

Quando l’uscita è collegata alla pensione, è inoltre importante verificare con precisione la propria posizione contributiva e la data prevista per la pensione.

In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, patronato, sindacato o altro professionista competente.

 

FAQ sull’incentivo all’esodo

 

Che cosa sono le dimissioni incentivate?

Sono dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro accompagnate, secondo quanto previsto dall'accordo, dal riconoscimento di un incentivo economico da parte del datore di lavoro.

 

Chi può proporre un incentivo all’esodo?

È generalmente il datore di lavoro a formulare una proposta economica per favorire l'uscita volontaria del dipendente.

 

L’incentivo all’esodo è obbligatorio?

No. L'incentivo nasce normalmente da un accordo e il lavoratore deve valutare e accettare volontariamente le condizioni proposte.

 

Incentivo all’esodo e isopensione sono la stessa cosa?

No. L'incentivo all'esodo è un'espressione generale che comprende diverse modalità di incentivazione all'uscita. L'isopensione è invece una specifica prestazione di accompagnamento alla pensione disciplinata dalla Legge n. 92/2012.

 

Quanti anni prima della pensione si può accedere all’isopensione?

La disciplina dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012 prevede ordinariamente quattro anni, con possibilità di arrivare a sette anni nel periodo previsto dalla normativa, attualmente fino al 2026.

 

Cosa cambia nel 2026?

Nel 2026 occorre considerare anche gli aggiornamenti dei requisiti pensionistici e le indicazioni fornite dall'INPS sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. La Circolare n. 41/2026 ha affrontato proprio gli effetti degli adeguamenti dei requisiti sulle isopensioni e sulle altre forme di accompagnamento.

 

In conclusione

Le dimissioni incentivate possono rappresentare una soluzione vantaggiosa sia per l’azienda, che può gestire gli esuberi favorendo uscite volontarie, sia per il lavoratore, che può ottenere un incentivo economico.

Quando l’uscita è collegata alla pensione, strumenti come l’isopensione possono inoltre consentire un accompagnamento fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La convenienza deve però essere valutata caso per caso, considerando incentivo, tassazione, contributi, TFR e tempi della pensione.

 

Assistenza sindacale per l’accordo di incentivo all’esodo

Stai valutando una proposta di dimissioni incentivate o incentivo all’esodo?

Prima di firmare un accordo con il datore di lavoro è importante verificare attentamente le condizioni economiche e le conseguenze sul rapporto di lavoro, sul TFR e, quando previsto, sul percorso verso la pensione.

La nostra assistenza sindacale può aiutarti a esaminare l’accordo, comprendere le condizioni proposte e tutelare i tuoi diritti prima della sottoscrizione.

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Non firmare un accordo di incentivo all’esodo senza averlo prima fatto verificare.


La NASpI non è sempre riconosciuta in caso di risoluzione consensuale con incentivo all’esodo

La Cassazione chiarisce che l’accordo tra azienda e lavoratore non garantisce automaticamente il diritto alla NASpI. Necessaria la procedura prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all’esodo non dà automaticamente diritto alla NASpI. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, intervenendo su una vicenda legata a un piano aziendale di riorganizzazione e riduzione del personale.

Il caso riguardava una lavoratrice che aveva accettato la cessazione consensuale del rapporto, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo economico. La Corte d’Appello di Bologna aveva riconosciuto il diritto alla NASpI, considerando il collegamento dell’accordo con il processo di riorganizzazione aziendale.

La Cassazione ha però ribaltato la decisione, sottolineando che la risoluzione consensuale deve rientrare in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Non è quindi possibile estendere il diritto alla NASpI attraverso un’applicazione analogica delle norme previste per altre forme di cessazione del rapporto.

 

Articolo 7 della legge 604/1966: la procedura di conciliazione

Un ruolo centrale nella pronuncia è svolto dall’articolo 7 della legge n. 604/1966, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) nei casi previsti dalla norma, in particolare nell’ambito della procedura collegata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La normativa sulla NASpI, riconosce infatti espressamente la prestazione anche quando la risoluzione consensuale interviene nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7.

Diverso è il caso di una semplice risoluzione consensuale raggiunta tra azienda e lavoratore, anche se sottoscritta in sede sindacale o protetta e inserita in un piano di esodo incentivato.

 

Incentivo all’esodo: non equivale a un licenziamento

La Cassazione ha chiarito che la presenza di un incentivo all’esodo non modifica la natura della cessazione.

Il lavoratore può ricevere una somma concordata con l’azienda per accettare l’uscita, ma ciò non significa che la risoluzione consensuale possa essere equiparata a un licenziamento ai fini della NASpI.

Di conseguenza, riorganizzazione aziendale, riduzione del personale, accordo sindacale e incentivo economico non sono sufficienti, da soli, a garantire l’indennità di disoccupazione.

 

Cosa deve verificare il lavoratore

La pronuncia rappresenta un elemento importante per chi riceve un’offerta di esodo incentivato. Prima di firmare l’accordo è necessario verificare non soltanto l’importo dell’incentivo, ma soprattutto la modalità giuridica con cui verrà concluso il rapporto di lavoro.

In sintesi:

  • licenziamento: può dare accesso alla NASpI, se ricorrono gli altri requisiti;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 L. 604/1966: può consentire l’accesso alla NASpI;
  • semplice risoluzione consensuale con incentivo all’esodo: non dà automaticamente diritto alla NASpI.

La Cassazione n. 6988/2026 ribadisce quindi un principio chiaro: per ottenere la NASpI non basta dimostrare che la perdita del lavoro sia collegata a una riorganizzazione aziendale. È necessario che la cessazione del rapporto rientri in una delle fattispecie espressamente riconosciute dalla legge.

 

 

Per  l'assistenza nella vertenza e/o eventuale accordo e presentazione della NASPI contattaci allo 0639741831 o su  aurelio.snalvconfsal@gmail.com


Licenziamenti Collettivi: quando,come e perchè?

L’Ufficio Vertenze SNALV CONFSAL AURELIO garantisce ai lavoratori  assistenza tecnica,

sindacale e legale in materia di LICENZIAMENTI COLLETTIVI. 

 

Licenziamento collettivo: definizione e riferimenti normativi

Il licenziamento collettivo si realizza in presenza di condizioni disciplinate da Legge223/1991 – Legge 92/2012 – Legge 183/2014, quando un’ impresa opera una riduzione significativa del personale in un contesto di crisi, a seguito di una ristrutturazione produttiva oppure in vista della chiusura definitiva dell’azienda. La norma che regola i licenziamenti collettivi è applicata:

  • dai datori di lavoro imprenditori che occupano più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti)
  • dai datori di lavoro non imprenditori (ovvero datori di lavoro che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, ecc.) che occupano più di 15 dipendenti 

Quali sono le cause che giustificano i licenziamenti collettivi?

  • Riduzione o trasformazione dell’attività dell’impresa
  • Cessazione dell’attività
  • Soppressione di una unità produttiva

Quando e’ possibile il licenziamento collettivo?

Il licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intende effettuare nell’arco di 120 giorni (4mesi) almeno 5 licenziamenti in:

  • una unità produttiva
  • in più unità
  • in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia

I licenziamenti devono essere riconducibili alla medesima causa, ovvero, alla medesima trasformazione o riduzione dell’attività aziendale.

Prima di inviare le lettere  di licenziamento qual è la procedura obbligatoria per i licenziamenti collettivi?

L’azienda ha l’obbligo di:

  • informare i Rappresentanti sindacali aziendali, in assenza le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indicando i motivi e il numero dei dipendenti interessati e i loro profili professionali
  • entro 7 giorni dalla comunicazione i Rappresentanti sindacali e/o le Organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto per valutare le possibilità di soluzioni diverse, conservative dei posti di lavoro
  • se non vi è consultazione sindacale o se la stessa ha dato esito negativo, la Regione (organo competente) ha il potere di convocare le parti per un ulteriore esame

Al termine di tale procedura, l’azienda invia le lettere di licenziamento.

Con quali criteri si scelgono i lavoratori da licenziare?

La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le Associazioni sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro. In mancanza di accordi collettivi, la scelta dei lavoratori da licenziare va effettuata nel rispetto dei seguenti criteri in concorso fra loro:

  • carichi di famiglia
  • anzianità
  • esigenze tecnico-produttive e organizzative

I lavoratori licenziati collettivamente dal 31 dicembre 2016 beneficeranno dell’indennità Naspi, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Se non si rispetta la procedura che cosa succede?

La violazione della procedura  di riduzione del personale comporta conseguenze diverse a seconda della data di assunzione dei lavoratori licenziati. Per chi è stato assunto entro il 6 marzo 2015 (prima della riforma Jobs Act):

  • è garantita la tutela reale se non viene rispettata la forma scritta piena. Il lavoratore viene reintegrato nel posto di lavoro e  risarcito economicamente, pari all’ultima retribuzione di fatto dal licenziamento alla reintegrazione
  • è prevista la tutela economica ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro alla data di licenziamento e indennità risarcitoria determinata tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto in relazione all’anzianità del lavoratore se si violano le procedure di licenziamento
  • è assicurata la tutela reale piena se c’è la violazione dei criteri di scelta. Il lavoratore viene reintegrato al lavoro con una indennità commisurata all’ultima retribuzione di fatto maturata dal licenziamento alla reintegrazione, non superiore a 12 mensilità

La tutela reale non si applica ai datori di lavoro non imprenditori Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 :

  • è garantita la tutela reale piena, se non viene rispettata la forma scritta. Per il lavoratore è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e un risarcimento economico pari all’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR dal licenziamento alla reintegrazione
  • è prevista la tutela indennitaria fino a 36 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR se vengono violate la procedura e i criteri di scelta

In che cosa si differenziano i licenziamenti plurimi da quelli collettivi?

Sono considerati licenziamenti plurimi e non collettivi (non soggetti alle disposizione della Legge 223/91):

  • i licenziamenti intimati in assenza del requisito quantitativo (5 licenziamenti) o di quello temporale (120 giorni) o in assenza di entrambi
  • i licenziamenti che, pur rispondendo ai requisiti numerici e temporali, non siano determinati da riduzione o trasformazione di attività o di lavoro

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Fondo di Garanzia INPS : chi può accedere

Cos’è il Fondo di Garanzia INPS?

Si tratta di un Fondo istituito per garantire il pagamento del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro in sostituzione del datore di lavoro che risulta insolvente.

Un attore rilevante che si distingue in questo settore è F.N.A. Territoriale Valle Aurelia, un centro di assistenza per i lavoratori a Roma Aurelio.

Chi può fare domanda al Fondo di Garanzia Inps

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

F.N.A. Territoriale Valle Aurelia si distingue come un alleato affidabile per i lavoratori che necessitano di supporto nel recupero crediti da lavoro e nella gestione del TFR con il Fondo Garanzia INPS a Roma Aurelio.

Quali sono i requisiti necessari per accedere al fondo

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • Accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
  • Accertamento dell’esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di Garanzia.
  • In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Quali sono le prestazioni erogate dal Fondo: TFR e crediti di lavoro

Il Trattamento di Fine Rapporto è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il relativo diritto si prescrive in 5 anni

I crediti di lavoro (artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92) che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

Gli ultimi tre mesi tuttavia, per essere coperti dalla garanzia del Fondo, devono rientrare nei dodici mesi che precedono i termini indicati all’art. 2 co. 1 del D.lgs 80/92:

  1. la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa.
  2. Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, si calcolano i dodici mesi (entro cui devono ricadere gli ultimi 3 del rapporto) dalla data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.

Quali sono le tempistiche di pagamento dell’Inps?

L’Inps è tenuto per legge a versare il TFR e gli eventuali ulteriori diversi crediti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, sempre che sia completa di tutti i documenti.

 

 

 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni e di assistenza sul Recupero crediti da lavoro e

TFR Fondo Garanzia INPS a Roma Aurelio, puoi rivolgerti alla sede dell’Ufficio Vertenze

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Regione Lazio, nuova legge sui servizi socioassistenziali: cosa cambia per strutture, operatori e cittadini

Cambia il welfare sociale: la nuova legge sui servizi socioassistenziali introduce un nuovo modello di assistenza

La Regione Lazio cambia volto al sistema dei servizi sociali. Con la Legge Regionale n. 16 del 13 luglio 2026 arriva una nuova disciplina organica delle strutture e dei servizi socioassistenziali, destinata a modificare profondamente il funzionamento del settore.

La riforma punta a costruire un welfare più moderno, uniforme sul territorio regionale e maggiormente orientato ai bisogni delle persone fragili: anziani, persone con disabilità, minori, cittadini in condizioni di disagio sociale e famiglie che necessitano di supporto.

Il principio alla base della nuova normativa è chiaro: passare da un sistema centrato principalmente sulla struttura a un modello basato sulla presa in carico della persona, sulla personalizzazione degli interventi e sulla costruzione di una rete di servizi più vicina al domicilio.

 

Addio al vecchio modello: nasce un welfare più flessibile e territoriale

Per molti anni l’assistenza socioassistenziale è stata organizzata soprattutto attraverso strutture residenziali e servizi standardizzati.

La nuova legge introduce invece un approccio più dinamico:

  • più servizi di prossimità;
  • maggiore sostegno alla permanenza a domicilio;
  • percorsi di autonomia accompagnata;
  • integrazione tra interventi sociali e sanitari;
  • maggiore coinvolgimento della comunità.

L’obiettivo è evitare che la fragilità porti automaticamente all’inserimento in una struttura, favorendo invece soluzioni differenziate in base alle reali necessità della persona.

 

Nuovi requisiti per strutture e accreditamento: cosa dovranno fare gli enti gestori

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda la revisione delle regole per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socioassistenziali.

La Regione introdurrà nuovi requisiti relativi a:

  • caratteristiche degli ambienti e degli spazi;
  • organizzazione dei servizi;
  • dotazione professionale;
  • qualificazione degli operatori;
  • procedure di gestione e controllo della qualità.

Per cooperative sociali, enti del Terzo settore e soggetti gestori si apre quindi una fase di adeguamento importante.

La sfida sarà trasformare gli standard normativi in modelli organizzativi capaci di garantire servizi più efficaci e centrati sulla persona.

 

segnalazione_adempimenti_LR_16_2026_DISCIPLINA_STRUTTURE_E_SERVIZI_SOCIOASSISTENZIALI (1).pdf

 

 

Le nuove forme di assistenza: dalla residenzialità all’autonomia possibile

Tra le novità più interessanti della riforma troviamo il riconoscimento di nuovi servizi destinati a persone che non necessitano di assistenza continuativa, ma che hanno bisogno di sostegno per vivere in modo più autonomo.

Semiautonomia e coabitazione assistita

La legge valorizza percorsi di accompagnamento verso una maggiore indipendenza.

Si tratta di soluzioni pensate, ad esempio, per:

  • persone con disabilità che vogliono sperimentare forme di vita autonoma;
  • persone fragili senza una rete familiare sufficiente;
  • soggetti che necessitano di un sostegno educativo e sociale.

La casa diventa quindi uno spazio di crescita e inclusione, non soltanto un luogo dove ricevere assistenza.

 

 

Il “badante di condominio”: la nuova risposta alla solitudine degli anziani

Tra le innovazioni più curiose della riforma c’è il riconoscimento del servizio di badante di condominio.

L’idea è quella di creare una figura assistenziale condivisa tra più residenti dello stesso stabile o della stessa zona.

Un modello che potrebbe offrire diversi vantaggi:

  • ridurre i costi per le famiglie;
  • aumentare la presenza quotidiana vicino agli anziani;
  • prevenire situazioni di isolamento;
  • creare reti sociali di vicinato.

Un cambiamento culturale importante: il condominio può diventare un luogo di solidarietà e prevenzione sociale.

 

 

Le strutture diventano centri di servizi territoriali

Una delle modifiche più significative riguarda la possibilità per le strutture autorizzate di offrire anche servizi socioassistenziali domiciliari.

Questo significa che una struttura non sarà più soltanto un luogo di accoglienza, ma potrà diventare un punto di riferimento per il territorio.

Potranno svilupparsi interventi rivolti a:

  • anziani fragili;
  • persone con disabilità;
  • caregiver familiari;
  • persone con bisogni assistenziali temporanei.

Nei casi previsti dalla normativa, potranno essere integrate anche alcune prestazioni sanitarie secondo criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale.

 

 

Più trasparenza: arrivano gli elenchi regionali delle strutture autorizzate

La riforma introduce anche gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.

Si tratta di uno strumento pensato per garantire maggiore chiarezza a cittadini e famiglie.

Gli utenti potranno avere informazioni più facilmente accessibili sui servizi riconosciuti dalla Regione, mentre gli operatori avranno un quadro più trasparente del sistema.

 

 

Controlli più rigorosi sulla qualità dei servizi

La nuova disciplina rafforza anche il sistema di vigilanza.

Sono previsti:

  • controlli periodici;
  • verifiche sul mantenimento dei requisiti;
  • monitoraggio dei servizi;
  • sanzioni amministrative in caso di irregolarità.

Il messaggio della riforma è che qualità e sicurezza non devono essere garantite solo al momento dell’autorizzazione, ma devono essere mantenute nel tempo.

 

 

La vera partita si giocherà con i decreti attuativi

La legge rappresenta il quadro generale, ma saranno i successivi provvedimenti della Giunta regionale a definire concretamente il funzionamento del nuovo sistema.

Dovranno essere stabiliti:

  • requisiti tecnici e organizzativi;
  • modalità di autorizzazione;
  • criteri per l’accreditamento;
  • regole operative dei nuovi servizi.

Le scadenze previste entro 90 e 180 giorni dall’entrata in vigore saranno quindi decisive per operatori, enti gestori e professionisti del settore.

 

 

Una nuova fase per il welfare del Lazio

La riforma apre una nuova stagione per il sistema socioassistenziale regionale.

La direzione indicata è quella di un welfare più vicino alle persone, capace di integrare strutture, territorio, famiglie e comunità.

La vera sfida sarà ora trasformare la nuova normativa in servizi concreti, accessibili e realmente capaci di rispondere ai bisogni emergenti.

Il futuro dell’assistenza sociale nel Lazio passa da un principio fondamentale:

non soltanto prendersi cura della fragilità, ma costruire percorsi che permettano alle persone di mantenere autonomia, dignità e partecipazione alla vita sociale.