E’ quindi nulla la conciliazione sindacale se non svolta in sede protetta intesa come luogo fisico .
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065 del 15 aprile 2024, ha dichiarato che non può essere considerata valida una conciliazione in sede sindacale, ex art. 411, comma 3, c.p.c., conclusa presso la sede aziendale.
Nel caso esaminato, l’accordo conciliativo era stato stipulato presso la sede aziendale, alla presenza del rappresentante sindacale. Le parti avevano previsto la successiva ratifica dell’accordo presso le sedi abilitate; la ratifica non era però avvenuta.
Secondo la Corte, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta, infatti, di due accorgimenti entrambi necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.
Le disposizioni del codice civile che disciplinano le conciliazioni individuano non solo gli organi dinanzi ai quali le stesse possono svolgersi, ma anche le sedi dove devono avvenire. I luoghi individuati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti.
Corte di cassazione, ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065
Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta ?
Il codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti.
Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni in Sede Sindacale sono:
- Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale
- all’Ispettorato del Lavoro, ITL
- Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)
- Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato
- Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione
Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono invece rappresentare i loro assisti per delega durante l’accordo transattivo.
Conciliazione in Sede Sindacale Roma Aurelio
Per chi volesse avere informazioni o assistenza per le Conciliazioni in sede Sindacale può
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Oppure contattarci allo 06 39741831 – Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com