Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione

Nuova distribuzione territoriale di quote per la conversione dei permessi di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”

 

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha proceduto a un’ulteriore assegnazione territoriale di quote sul sistema SILEN al fine di soddisfare le richieste di conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 5, lett. a del D.P.C.M. 27 settembre 2023) relative all’anno 2024, presentate sino al 31 dicembre 2024.

 

L’intervento mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori e a favorire la stabilizzazione lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale. Le quote redistribuite a livello locale permetteranno alle Prefetture di evadere più efficacemente le istanze pendenti, contribuendo a una migliore integrazione socio-lavorativa.

 

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Lavoro domestico: accordo e tabelle sui minimi retributivi 2025

Accordi e tabelle dei minimi retributivi – anno 2025

 

Lo scorso 29 gennaio 2025, è stato siglato, dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – , l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.
La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2025.

accordo sui minimi retributivi 2025 – lavora domestico

Lavoro domestico Accordi e tabelle dei minimi retributivi – anno 2025

 

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Cittadinanza italiana per discendenza: nuove linee esplicative

La cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza, è un tema di grande importanza per le generazioni di italiani emigrati all’estero e per i loro discendenti. Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito nuove interpretazioni giuridiche sul riconoscimento di questa cittadinanza. Inoltre, il Ministero dell’Interno, in risposta a numerosi quesiti da parte di Prefetture e Comuni, ha chiarito alcuni aspetti attraverso una circolare del 3 ottobre 2024

 

Le novità introdotte dalle sentenze della Corte di Cassazione

Le nuove linee interpretative, delineate nella circolare, prendono in considerazione  recenti decisioni della Corte di Cassazione riguardo alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con particolare riferimento agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, che regolano l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. L’articolo 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che la cittadinanza italiana si tramanda per discendenza, ma solo se la filiazione è avvenuta in determinati contesti legali e temporali. L’articolo 12, invece, trattava la possibilità di perdita della cittadinanza in determinate circostanze, come la naturalizzazione in un altro Stato.

 

Le implicazioni delle sentenze

 

Uno degli aspetti centrali delle nuove interpretazioni riguarda il momento in cui la cittadinanza italiana viene acquisita da chi è stato riconosciuto come cittadino italiano o da chi ha visto la propria filiazione dichiarata giudizialmente. In questi casi, la cittadinanza non decorre dal momento del riconoscimento o della sentenza, ma retroagisce, ossia viene considerata acquisita sin dal momento della nascita del discendente, anche se il riconoscimento è avvenuto dopo il raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la circolare sottolinea che il possesso ininterrotto dello stato di “figlio” è una condizione fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò significa che la cittadinanza può essere trasmessa solo se la discendenza è mantenuta senza interruzione, ovvero senza che vengano meno i requisiti legali di filiazione.

Riflessioni sulle implicazioni pratiche

Queste nuove linee interpretative, sebbene fondate su precedenti giuridici consolidati, potrebbero comportare cambiamenti significativi nel processo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di italiani all’estero. Per molte persone, soprattutto nelle comunità italiane in Sud America e in altre zone di emigrazione storica, la possibilità di ottenere o rivendicare la cittadinanza italiana è un’opportunità di valore, anche in ottica di mobilità internazionale e accesso a diritti sociali ed economici nell’Unione Europea. In conclusione, la circolare del Ministero dell’Interno fornisce un importante aggiornamento su un tema di grande attualità, offrendo una maggiore chiarezza sulla questione della cittadinanza italiana iure sanguinis, che riguarda milioni di discendenti di italiani in tutto il mondo.

 

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DECRETO FLUSSI 2025 Assistenza a Roma

Il 24 ottobre 2024 è stata pubblicata una circolare congiunta dei ministeri competenti (Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Turismo), che fornisce indicazioni operative in merito all’attuazione di misure per l’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia nel triennio 2023-2025, in seguito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 settembre 2023, nonché al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce nuove disposizioni per l’ingresso di lavoratori stranieri.

Dettagli principali:

  1. Flussi di ingressi per l’anno 2025:
    • Lavoro subordinato non stagionale: 70.720 ingressi.
    • Lavoro autonomo: 730 ingressi.
    • Lavoro subordinato stagionale: 110.000 ingressi.
  2. Periodo di precompilazione delle domande:
    • A partire dal 1° novembre 2024, sarà attivo il sistema per la precompilazione delle domande, accessibile dal portale ufficiale https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
    • La precompilazione sarà possibile fino al 30 novembre 2024 per i click day fissati per febbraio 2025.

    • Click Day – Invio domande

      • 5 febbraio 2025: Inizio per le domande relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale.
      • 7 febbraio 2025: Inizio per le domande di lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-assistenziale.
      • 12 febbraio 2025: Inizio per il settore agricolo e per il settore turistico-alberghiero (con una quota del 70% delle quote complessive stagionali).
      • 1° ottobre 2025: Il 30% restante delle quote stagionali per il settore turistico-alberghiero.
  3. Domande fuori quota (sperimentale 2025):
    • Dal 7 febbraio 2025, sarà possibile inoltrare fino a 10.000 domande fuori quota per il lavoro subordinato, esclusivamente nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria (per persone con disabilità o anziani).
  4. Requisiti per l’inoltro telematico:
    • Per trasmettere le domande, è necessario avere un’identità digitale tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

 

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

 

 

 

Novità principali:

  1.  Le domande non potranno più essere inviate tramite Enti di Patronato, come accadeva in passato. Questo cambierà l’interlocutore abituale per molti lavoratori e datori di lavoro, che dovranno adattarsi alla nuova procedura.
  2. Deleghe alle Associazioni di Categoria: Saranno le Associazioni datoriali, ossia quelle che rappresentano i datori di lavoro (come le associazioni di categoria), ad essere incaricate dell’invio delle istanze per conto delle aziende. Questo significa che le aziende dovranno fare riferimento a queste associazioni per avviare le pratiche per l’ingresso di lavoratori non comunitari.
  3. Delega e Documentazione: Per procedere con la domanda, il datore di lavoro dovrà rilasciare una delega all’Associazione di Categoria, che lo rappresenterà nell’invio della domanda. Oltre alla delega, sarà necessario anche fornire un documento di legittimazione che attesti il potere dell’associazione a rappresentarlo. Questa documentazione dovrà essere corredata dalla sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.
  4. Esenzione dall’asseverazione: Un importante vantaggio introdotto dal Decreto Flussi 2025 è che i datori di lavoro saranno esentati dall’invio dell’asseverazione (ovvero la dichiarazione di conformità ai presupposti contrattuali richiesti dalla legge) che, in passato, era necessaria per l’assunzione di lavoratori stranieri. Questo semplifica il processo e riduce gli oneri amministrativi per le aziende.

 

Per Assistenza sulle domande DECRETO  FLUSSI 2025 a  Roma  puoi contattare i nostri

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Idoneità alloggiativa per cittadini stranieri

Cosa si intende per alloggio idoneo?


Per “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti.
L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.  Questi requisiti possono variare da luogo a luogo, ma solitamente riguardano questioni come la struttura, la sicurezza antincendio, la qualità dell’aria interna, l’accessibilità, l’impianto idraulico ed elettrico, e altre normative relative alle condizioni abitative.

 

 

Quali sono le caratteristiche di un alloggio idoneo?


In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
altezza minima 2,70 metri
1 abitante – 14 mq;
2 abitanti – 28 mq;
3 abitanti – 42 mq;
4 abitanti – 56 mq;
Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc. Inoltre, le normative regionali e soprattutto i regolamenti edilizi e igienico sanitari dei Comuni potrebbero prevedere ulteriori regole e limiti.

 

 

Chi deve presentare il certificato di idoneità alloggiativa?


Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto a tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per:
–        Lavoro subordinato e autonomo;
–        Ricongiungimento e coesione familiare (Ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare)
–        Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
.

 

 

La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?


In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al  momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore. Dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, consegnerà il certificato di idoneità alloggiativa o, in mancanza, la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio. La sussistenza dei parametri di idoneità alloggiativa quindi può essere autocertificata in fase di richiesta di nulla osta al lavoro, ma il certificato va prodotto all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno o comunque al momento della convocazione in questura per il fotosegnalamento. La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, non è necessaria se si soggiorna presso una struttura alberghiera,

 

Quale autorità è responsabile della verifica dell’adeguatezza delle condizioni di alloggio?


La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. La richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere fatta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal  soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile.

 

Quali documenti vengono richiesti per l’idoneità alloggiativa?


Tra i documenti necessari per la presentazione della domanda di idoneità alloggiativa rientrano di norma:
–        Il modulo di richiesta compilato;
–        La fotocopia del titolo sull’immobile (come ad esempio il contratto di acquisto oppure il contratto di locazione regolarmente registrato);
–        Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente agli impianti presenti;
–        Fotocopia della planimetria catastale con indicazione della destinazione d’uso;
–        Copia del documento di identità valido del richiedente;
–        Attestazione del versamento dei diritti di segreteria e/o delle marche da bollo ove previsti.
La documentazione specifica può variare da comune a comune, pertanto è consigliabile informarsi sul sito web istituzionale del comune dove ha sede l’alloggio.

 

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Ospitalità a cittadini stranieri, adempimenti necessari per coloro che forniscono l’alloggio

Il cittadino straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può anche essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

 

Quali obblighi ha chi da ospitalità ad un cittadino straniero?



Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

In che modo si deve dare la comunicazione?



La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98). La comunicazione scritta  comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web“.

 

A chi va inviata la comunicazione?

 

• Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
• al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

 

Quali obblighi ha il cittadino straniero in Italia per un soggiorno di breve durata?

 

Nei soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all’Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L’adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v. Legge 28 maggio 2007 e Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007).

 

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Permesso di soggiorno e cittadinanza italiana a seguito di unione civile

Permesso di soggiorno e cittadinanza italiana a seguito di unione civile

Per acquisire il permesso di soggiorno in Italia dopo un’unione civile, esclusivamente tra persone dello stesso sesso, è un processo che richiede il rispetto di determinati requisiti. Prima di tutto, entrambi i partner devono dimostrare di essere maggiorenni e legalmente capaci. Sarà necessario inoltre che uno dei due abbia già ottenuto un permesso di soggiorno per motivi diversi dall’unione civile, come ad esempio per motivi di lavoro o di studio.

Documentazione richiesta

La documentazione richiesta per acquisire il permesso di soggiorno a seguito di un’unione civile varia a seconda della situazione specifica dei partner. In generale, è necessario presentare una copia del contratto di unione civile, oltre alla documentazione che attesti la residenza in Italia e la situazione lavorativa o economica dei due partner. È fondamentale che tutta la documentazione sia correttamente compilata e legalizzata per evitare ritardi o complicazioni nel processo.

 

Procedura di richiesta

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, i partner devono procedere con la richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici competenti. Solitamente, questa richiesta viene presentata presso la Questura del luogo di residenza del richiedente. È importante prestare attenzione alle tempistiche e agli appuntamenti disponibili per evitare lunghe attese. Durante il processo, potrebbe essere richiesta anche un’intervista per verificare la validità dell’unione civile.

 

Cittadinanza italiana

Per acquisire la cittadinanza italiana a seguito di un’unione civile è possibile solo dopo un periodo di convivenza legale ininterrotto di almeno tre anni. Durante questo periodo, è necessario dimostrare di aver rispettato tutte le leggi italiane e di essere in grado di sostenersi economicamente. Trascorsi i tre anni, è possibile avviare la procedura per la cittadinanza italiana, che prevede ulteriori documenti e controlli da parte delle autorità competenti.

 

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Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova : la NASpI spetta ?

Pur essendo un licenziamento atipico, posto che il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di:

  • motivazione;
  • preavviso;
  • forma scritta;

in presenza dei requisiti di legge sopra citati (stato di disoccupazione e requisito contributivo) il dipendente che non supera la prova può trasmettere domanda per accedere alla NASpI.

Il diritto alla disoccupazione non spetta invece nelle ipotesi di interruzione della prova per dimissioni del dipendente. In questo caso infatti la cessazione del rapporto non è involontaria e, di conseguenza, non permette al lavoratore di accedere alla NASpI.

Da ultimo è utile ricordare che il periodo di prova (disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile) ha l’obiettivo di permettere alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.

A pena di nullità, il patto di prova dev’essere scritto e sottoscritto tanto dall’azienda quanto dal lavoratore, altrimenti si considera come non apposto.

Inoltre, la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione dettagliata delle mansioni affidate al lavoratore. Quest’ultimo aspetto risponde alla necessità di assicurare:

  • al lavoratore la possibilità di impegnarsi secondo un programma ben definito, in modo da poter dimostrare le proprie attitudini;
  • all’azienda di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova.

 

 

 

Per Assistenza alla procedura della presentazione  NASpI  richiedi il tuo appuntamento allo

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Conversione dei Permessi di Soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo tramite il quale un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, chiede il rilascio di un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario.

 

PROCEDURA DI CONVERSIONE

 

La conversione avviene chiedendo il nullaosta allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura territorialmente competente (determinata in base al luogo di residenza dello straniero).

Per alcune tipologie di permessi di soggiorno la condizione necessaria alla conversione è che vi siano quote di ingresso, previste dal c.d. “Decreto flussi”, e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità. Le modifiche apportate con il Decreto-Legge n. 20 del 2023 prevedono, inoltre, la possibilità di conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno senza i vincoli delle quote.

 

IPOTESI DI CONVERSIONE

 

Le ipotesi di conversione del permesso di soggiorno sono diverse. Elenchiamo alcune:

  • il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia, oppure, per attesa occupazione, in seguito al conseguimento della laurea, master o dottorato;

 

  • il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno;

 

  • il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.

 

  • qualsiasi tipo di permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se sussistono i requisiti.

 

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Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo

Revisione completa del sistema di migrazione e di asilo delle procedure di confine UE

Un’importante novità della riforma è la procedura di frontiera obbligatoria. Questa procedura si applicherà ad alcune categorie di richiedenti asilo (ad esempio quelli provenienti da Paesi con bassi tassi di riconoscimento dell’asilo). Lo scopo della procedura è quello di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone sottoposte alla procedura di frontiera per asilo non sono autorizzate a entrare nel territorio dell’UE.

Responsabilità e solidarietà

Le nuove norme chiariscono quale Stato membro sarà responsabile di una domanda di asilo (ad esempio, nei casi in cui una persona abbia un familiare in un Paese dell’UE o quando la richiesta di asilo non viene presentata nel Paese in cui il richiedente asilo arriva per la prima volta nell’UE). Un altro aspetto importante della riforma del sistema migratorio è l’introduzione di un meccanismo di solidarietà per garantire una più equa condivisione delle responsabilità. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria per sostenere gli Stati membri che si trovano ad affrontare un forte afflusso di migranti con la flessibilità per quanto riguarda il tipo di contributi. I contributi degli Stati membri possono consistere in trasferimenti, contributi finanziari o, se concordati con lo Stato membro beneficiario, in misure di solidarietà alternative (ad esempio, fornendo guardie di frontiera o aiutando nell’allestimento di centri di accoglienza).

Gestione delle situazioni di crisi

Per gestire meglio le situazioni di crisi (arrivi di massa e strumentalizzazione) e di forza maggiore, gli Stati membri possono derogare a determinate norme e richiedere una maggiore solidarietà da parte di altri Paesi dell’UE. Le possibili deroghe riguardano, ad esempio, le scadenze per la registrazione dei richiedenti asilo e la durata della procedura di frontiera. Il meccanismo di crisi viene utilizzato solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad affrontare situazioni di crisi o di forza maggiore. È soggetto all’autorizzazione del Consiglio. I prossimi passi Gli Stati membri avranno due anni di tempo per mettere in pratica le leggi adottate oggi. La Commissione europea presenterà presto un piano di attuazione comune per fornire assistenza agli Stati membri in questo processo

Patto sulla migrazione e l’asilo

I richiedenti asilo dovrebbero essere trattati in modo uniforme in tutta Europa. L’UE si sta adoperando per conseguire questo obiettivo.

Riforma delle norme in materia di asilo

La riforma del patto sulla migrazione e l’asilo mira a:

  • alleggerire l’onere che grava sui paesi dell’UE in cui arriva la maggior parte dei migranti
  • offrire un quadro più equo ed efficiente per la registrazione e la gestione delle domande di asilo
  • contribuire a ridurre i movimenti secondari

Lavori relativi al patto sull’asilo e la migrazione

Il Consiglio ha adottato il patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo il 14 maggio 2024.

Il patto stabilisce una serie di norme che contribuiranno a:

  • gestire gli arrivi in modo ordinato
  • creare procedure efficienti e uniformi
  • garantire un’equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri

 

                                                                        Cronistoria

  • 14/05/2024

Il Consiglio adotta il patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo

  • 08/02/2024

Riforma dell’asilo e della migrazione: via libera dei rappresentanti degli Stati membri dell’UE all’accordo con il Parlamento europeo

  • 20/12/2023

Accordo tra Consiglio e Parlamento sulla riforma del sistema di asilo e migrazione dell’UE

  • 05/12/2023

La presidenza spagnola presenta ai ministri una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori in merito al patto sulla migrazione e l’asilo

  • 04/10/2023

Il Consiglio approva il mandato sul regolamento dell’UE concernente le situazioni di crisi

Visualizza l’intera cronologia

 

 

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