La Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis

La Cittadinanza italiana iure sanguinis può essere richiesta se almeno uno dei propri genitori ne è in possesso, o se un proprio ascendente diretto era cittadino italiano e se nel corso degli anni la cosiddetta “linea di sangue” non si è interrotta.

Il diritto di richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis è esteso ai figli adottati o ai figli naturali riconosciuti.

Per richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis ci sono due possibili vieamministrativa e giudiziaria, la cui scelta dipende dalle circostanze, non da volontà personale.

Di fatto la cittadinanza italiana difficilmente entra in contrasto con quella che già si ha, quindi, si possono mantenere entrambe ed essere in possesso della doppia cittadinanza.

Chi può fare domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis

La domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis, ovvero per diritto di sangue, possono farla i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che prevede la cittadinanza ius soli (ossia quando alla nascita si diventa automaticamente cittadino di quello Stato, come accade ad esempio per Stati UnitiCanadaAustralia e in generale nella maggioranza degli Stati del Nord, Centro e Sud America).

Come si ottiene la cittadinanza italiana iure sanguinis?

Avere un avo italiano non basta, servono ulteriori requisiti e fornire specifiche informazioni per richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis.

È necessario:

  • conoscere il paese d’origine dell’avo e la sua data di nascita, o possedere informazioni idonee a risalirvi;
  • stabilire la derivazione del legame di sangue, se per via paterna o via materna. I discendenti da donna italiana nati antecedentemente al 1º gennaio 1948 hanno maggiori difficoltà per ottenere la cittadinanza italiana tramite linea successoria femminile;
  • assicurarsi che l’avo non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana e che l’eventuale naturalizzazione dell’avo non abbia interrotto la linea di sangue;
  • non aver personalmente rinunciato alla cittadinanza italiana.

 

I documenti da presentare

I documenti da presentare per richiedere la cittadinanza potrebbero cambiare in base a dove si presenta la domanda. Consolati diversi potrebbero richiedere documenti diversi, e lo stesso vale per i Comuni italiani.

Di norma i documenti da presentare sono:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita (o documento sostitutivo);
  2. gli atti di nascita di tutti i discendenti in linea diretta;
  3. l’atto di nascita del richiedente;
  4. l’atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero e dei discendenti in linea retta. (Qualora la persona che richiede la cittadinanza italiana sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio);
  5. il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’antenato italiano emigrato all’estero non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.

Si consiglia di fare attenzione, quando si dovranno riportare le generalità dell’avo, a tutti gli eventuali cognomi e nomi con cui lo stesso è stato indicato negli atti di stato civile.

Tutti i documenti ottenuti all’estero andranno tradotti e legalizzati in modo corretto.

Se si segue la via amministrativa, una volta tradotti e legalizzati, i documenti vanno presentati congiuntamente alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presso il Comune Italiano di residenza, o in alternativa, se si risiede all’estero, presso il Consolato Italiano del proprio Paese.

Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: processo amministrativo o giudiziario

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini stranieri di ceppo italiano può essere ottenuto tramite un processo amministrativo o tramite un processo giudiziario.

 

Il processo amministrativo per ottenere la cittadinanza italiana

Se si sceglie di richiedere la cittadinanza mentre ci si trova in Italia, occorre iscriversi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Comune in cui si è scelto di presentare la richiesta di cittadinanza.

Una volta iscritti, si può avviare l’iter di riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendente di cittadino italiano, ma si dovrà risiedere di fatto in Italia per tutto il tempo della definizione della pratica e, se necessario, richiedere un apposito “permesso di soggiorno per attesa cittadinanza”.

Se il richiedente risiede all’estero, l’iter potrà essere avviato tramite l’Autorità consolare italiana competente per territorio.

Per le istanze presentate contemporaneamente da fratelli/cugini che discendono dallo stesso avo italiano, potrebbe essere sufficiente consegnare un’unica documentazione originale comune. Anche questo dipende dal Consolato/Comune, per cui sarebbe opportuno informarsi prima.

 

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Il “permesso di soggiorno per attesa cittadinanza” è nato per consentire allo straniero, in attesa della concessione della cittadinanza, di risiedere regolarmente sul territorio dello Stato italianofino alla conclusione del processo di ottenimento della cittadinanza.

È importante sapere che:

  • Un titolo di soggiorno di breve durata può essere convertito in permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
  • Un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

 

Il processo giudiziario per ottenere la cittadinanza italiana

Il processo giudiziario per ottenere la cittadinanza italiana ha una natura civilistica, si propone con ricorso (ex art. 702-bis c.p.c.) ed è prettamente documentale.

La tempistica per l’ottenimento della cittadinanza per via giudiziaria varia in base alla programmazione del Tribunale interessato.

Relativamente al Tribunale territorialmente competente, nel caso in cui il richiedente risieda all’estero, risulta esserlo quello di pertinenza del Comune italiano di nascita del padre, della madre o dell’avo.

Ci si può rivolgere al Tribunale:

  • In caso di linea successoria femminile antecedente al 1948;
  • in caso di tempistiche di risposta eccessive da parte della Pubblica Amministrazione.

Ci si può rivolgere al T.A.R.:

  • per illegittimo rifiuto della Pubblica Amministrazione.

 

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