SALARIO GIUSTO: L’ ISPETTORATO DEL LAVORO PUÒ INTERVENIRE SULLA RETRIBUZIONE NON ADEGUATA
Una recente sentenza del Consiglio di Stato rafforza la tutela dei lavoratori. Ma le nuove norme sul “salario giusto” attribuiscono un ruolo centrale alla contrattazione collettiva
Una retribuzione prevista da un contratto collettivo può essere considerata non adeguata rispetto al lavoro effettivamente svolto?
E, soprattutto, l’Ispettorato del Lavoro può intervenire quando ritiene che il trattamento economico riconosciuto al dipendente non rispetti i principi costituzionali?
Su questi temi è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4969/2026, affermando un principio di particolare interesse per lavoratori, imprese e organizzazioni sindacali.
La decisione riconosce che nell’ambito del potere di disposizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 può rientrare anche il controllo sull’adeguatezza del trattamento retributivo, alla luce dell’articolo 36 della Costituzione.
COSA PREVEDE L’ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE
Il principio di partenza è fondamentale.
L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione:
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Non è quindi sufficiente guardare esclusivamente alla cifra indicata nella busta paga: occorre valutare il trattamento economico anche rispetto alle mansioni effettivamente svolte, alla quantità e alla qualità della prestazione lavorativa.
IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL CONSIGLIO DI STATO
La sentenza n. 4969/2026 assume particolare importanza perché riconosce che tra i poteri dell’Ispettorato del Lavoro può rientrare anche un controllo sull’adeguatezza del CCNL applicato dal datore di lavoro, finalizzato a verificare la conformità sostanziale della retribuzione alle mansioni effettivamente svolte.
In altre parole, la questione della retribuzione adeguata non riguarda esclusivamente il giudice.
Anche in sede ispettiva può emergere una problematica relativa al rispetto dei principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.
IL CASO: LAVORATORI IMPIEGATI NELLE CELLE FRIGORIFERE
La vicenda esaminata è particolarmente significativa.
A seguito di un accesso ispettivo, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato che il contratto collettivo applicato dall’impresa non prevedeva una specifica indennità per i lavoratori esposti al freddo.
L’Ispettorato aveva quindi disposto che l’impresa introducesse un elemento economico destinato ad adeguare il trattamento dei dipendenti che lavoravano nelle celle frigorifere, prendendo in considerazione situazioni analoghe disciplinate in altri settori.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un intervento di questo tipo possa rientrare, alle condizioni previste dalla legge, nei poteri attribuiti all’Ispettorato del Lavoro.
ANCHE IL CCNL PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A UNA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
Il tema non nasce con questa sentenza.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul rapporto tra retribuzione prevista dai contratti collettivi e articolo 36 della Costituzione.
La giurisprudenza ha riconosciuto che il contratto collettivo nazionale rappresenta un parametro fondamentale per determinare la giusta retribuzione.
Tuttavia, in presenza di determinate circostanze, il giudice può valutare se il trattamento economico concretamente riconosciuto sia realmente proporzionato e sufficiente.
La valutazione deve tenere conto non soltanto della quantità del lavoro, ma anche della sua qualità e delle caratteristiche della prestazione concretamente svolta.
COSA CAMBIA CON IL “SALARIO GIUSTO”
La questione diventa ancora più interessante alla luce delle modifiche legislative intervenute nel 2026.
L’articolo 7 del D.L. n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2026, ha infatti rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione del cosiddetto salario giusto.
La normativa individua nella contrattazione collettiva il riferimento per la determinazione del trattamento economico complessivo collegato ai principi dell’articolo 36 della Costituzione.
Questo elemento dovrà necessariamente essere considerato anche nell’attività ispettiva.
Si apre quindi una fase particolarmente delicata: occorrerà coordinare il potere di intervento dell’Ispettorato con il nuovo ruolo attribuito dalla legge ai contratti collettivi nella determinazione della retribuzione adeguata.
COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE PER I LAVORATORI
La sentenza conferma un principio importante: la retribuzione non deve essere valutata soltanto formalmente, ma deve essere rapportata anche al lavoro realmente svolto.
Per questo motivo è importante verificare attentamente:
- quale CCNL viene applicato dall’azienda;
- il livello di inquadramento indicato in busta paga;
- le mansioni formalmente attribuite;
- le mansioni effettivamente svolte;
- l’orario e la quantità della prestazione;
- eventuali condizioni particolari o disagiate nelle quali viene svolto il lavoro;
- il trattamento economico complessivamente riconosciuto.
Una differenza significativa tra ciò che risulta formalmente dal contratto e ciò che il lavoratore svolge concretamente può rendere necessaria una verifica più approfondita.
IL RUOLO DEL SINDACATO
In questo scenario il ruolo dell’assistenza sindacale diventa ancora più importante.
Il lavoratore che ritiene di essere inquadrato o retribuito in maniera non adeguata rispetto alle mansioni realmente svolte dovrebbe evitare valutazioni basate esclusivamente sull’importo netto della busta paga.
È necessario esaminare complessivamente il rapporto di lavoro, il CCNL applicato, il livello attribuito, la retribuzione, le mansioni effettive e gli eventuali ulteriori elementi economici spettanti.
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Articolo informativo a cura della struttura sindacale. I contenuti hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame della singola posizione lavorativa.

