Licenziamento per ripetuti ritardi sul lavoro

È legittimo il licenziamento del dipendente che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28929/2024.

Confermando la pronuncia di merito, i giudici rilevano come il fatto che il lavoratore in più occasioni non rispetti il proprio orario di lavoro legittimi il recesso datoriale: la condotta dimostra la sua inaffidabilità e noncuranza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Nel caso in questione la condotta risulta ancora più grave perché il lavoratore non considera i precedenti provvedimenti disciplinari di natura conservativa che avrebbero dovuto rappresentare un avvertimento a tenere comportamenti più corretti.

 

 

Quando il ritardo è ammissibile (che non significa concesso)

 

Si possono identificare tre situazioni “ammissibili”, che tuttavia necessitano che il dipendente dia tempestiva comunicazione al datore di lavoro del proprio ritardo:

 

  • Cause di forza maggiore:eventi imprevedibili e inevitabili come incidenti stradali, scioperi dei mezzi pubblici, calamità naturali. In questi casi, il dipendente deve comunque avvisare il datore di lavoro appena possibile e dimostrare la veridicità della causa.

 

  • Cause soggettive:situazioni personali o familiari, come problemi di salute o necessità di assistere un familiare. Naturalmente se trattasi di eventi inaspettati dovranno essere documentati dal lavoratore e per non risultare come assenze non retribuite e magari chiedere un permesso retribuito al datore di lavoro.

 

  • Cause oggettive:circostanze esterne come condizioni meteo avverse, guasti ai mezzi di trasporto (documentati)
    È di tutta evidenza che il comportamento, la condotta del dipendente influisce sulla “tolleranza” per un eventuale ritardo. Ad esempio, l’aver dormito troppo o aver perso il mezzo di trasporto sono situazioni che rientrano nella sfera personale del dipendente che tuttavia ha delle ricadute sul rapporto di lavoro. Ma un conto è il lavoratore che non ha mai fatto un minuto di ritardo in anni di lavoro ed un conto è il lavoratore che arriva in ritardo almeno una volta alla settimana senza una valida ragione o senza alcun comprovato impedimento.

 

Conclusioni

 

Il singolo ritardo sul lavoro, di per sé, non costituisce automaticamente una causa di licenziamento, ma la valutazione tra la violazione di un dovere del prestatore e la sanzione disciplinare applicata (come il licenziamento) deve essere fatta dal datore di lavoro nella consapevolezza che esistono sentenze (si pensi alla guardia giurata di cui si parlava all’inizio del presente articolo) che legittimano il licenziamento.

 

 

Per assistenza sui licenziamenti contattaci al Tel. 06.39741831

oppure tramite  Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


E’ possibile cambiare CCNL applicato in azienda ?

Il datore di lavoro può decidere di sostituire il contratto collettivo applicato in azienda in caso di eventi come l’espansione dell’impresa, modifiche strutturali nell’attività principale, variazioni nell’inquadramento previdenziale, o in caso di trasferimento d’azienda (indipendentemente dalla forma giuridica dell’operazione). Tuttavia, tale modifica deve assicurare ai lavoratori la conservazione della loro posizione lavorativa, dei diritti acquisiti e della retribuzione complessiva percepita.

Il contratto collettivo applicato ha una durata triennale. Alla scadenza il datore di lavoro può rinnovarlo oppure decidere di recedere e procedere con l’applicazione di un nuovo CCNL.

In generale, possiamo dire che è possibile cambiare il contratto collettivo nazionale di lavoro:
  • Alla scadenza del CCNL applicato (la durata è triennale)
  • Sottoscrivendo un accordo tra azienda e lavoratori in sede protetta, in cui si chiariscono gli aspetti del nuovo contratto (conciliazione sindacale).

 

Deve essere effettuato un allineamento contrattuale viene svolto attraverso un attento processo di analisi avente ad oggetto una comparazione dei principali istituti disciplinati dai diversi contratti collettivi e un’armonizzazione volta ad allineare il CCNL dismesso e quello di nuova introduzione in particolare nei seguenti aspetti:

  • inquadramento contrattuale dei singoli lavoratori (livello e mansioni);
  • trattamento normativo ed economico;
  • compensazioni di eventuali differenze peggiorative nella retribuzione prevista dal nuovo CCNL.

 

Per assistenza contattaci al Tel. 06.39741831 – Email: aurelio.snalvconfsal@gmail.com

 


Cittadinanza italiana per discendenza: nuove linee esplicative

La cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza, è un tema di grande importanza per le generazioni di italiani emigrati all’estero e per i loro discendenti. Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito nuove interpretazioni giuridiche sul riconoscimento di questa cittadinanza. Inoltre, il Ministero dell’Interno, in risposta a numerosi quesiti da parte di Prefetture e Comuni, ha chiarito alcuni aspetti attraverso una circolare del 3 ottobre 2024

 

Le novità introdotte dalle sentenze della Corte di Cassazione

Le nuove linee interpretative, delineate nella circolare, prendono in considerazione  recenti decisioni della Corte di Cassazione riguardo alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con particolare riferimento agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, che regolano l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. L’articolo 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che la cittadinanza italiana si tramanda per discendenza, ma solo se la filiazione è avvenuta in determinati contesti legali e temporali. L’articolo 12, invece, trattava la possibilità di perdita della cittadinanza in determinate circostanze, come la naturalizzazione in un altro Stato.

 

Le implicazioni delle sentenze

 

Uno degli aspetti centrali delle nuove interpretazioni riguarda il momento in cui la cittadinanza italiana viene acquisita da chi è stato riconosciuto come cittadino italiano o da chi ha visto la propria filiazione dichiarata giudizialmente. In questi casi, la cittadinanza non decorre dal momento del riconoscimento o della sentenza, ma retroagisce, ossia viene considerata acquisita sin dal momento della nascita del discendente, anche se il riconoscimento è avvenuto dopo il raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la circolare sottolinea che il possesso ininterrotto dello stato di “figlio” è una condizione fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò significa che la cittadinanza può essere trasmessa solo se la discendenza è mantenuta senza interruzione, ovvero senza che vengano meno i requisiti legali di filiazione.

Riflessioni sulle implicazioni pratiche

Queste nuove linee interpretative, sebbene fondate su precedenti giuridici consolidati, potrebbero comportare cambiamenti significativi nel processo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di italiani all’estero. Per molte persone, soprattutto nelle comunità italiane in Sud America e in altre zone di emigrazione storica, la possibilità di ottenere o rivendicare la cittadinanza italiana è un’opportunità di valore, anche in ottica di mobilità internazionale e accesso a diritti sociali ed economici nell’Unione Europea. In conclusione, la circolare del Ministero dell’Interno fornisce un importante aggiornamento su un tema di grande attualità, offrendo una maggiore chiarezza sulla questione della cittadinanza italiana iure sanguinis, che riguarda milioni di discendenti di italiani in tutto il mondo.

 

Per Assistenza su pratiche di immigrazione a  Roma  puoi contattare i nostri uffici in

Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma SNALV CONFSAL AURELIO al   tel.  06.39741831

oppure  tramite Email   aurelio.snalvconfsal@gmail.com