Licenziamento per GMO – tutela reale, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento

Licenziamento per GMO – tutela reale, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento

L’art. 7 della legge n. 604/1966 prevede che qualora il datore di lavoro intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, che rientra nell’ambito della tutela reale, è obbligatorio seguire una procedura di conciliazione preventiva da svolgersi dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).