Le ferie non godute vanno pagate anche ai professori precari

Sei un docente precario, un insegnante o un collaboratore A.T.A. che ha lavorato nella scuola con contratti a tempo determinato negli ultimi 10 anni?

Hai mai sentito parlare dell’indennità sostitutiva per ferie non godute?

Il personale precario della scuola – inclusi i supplenti e gli ex supplenti, così come il personale A.T.A. – hanno il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è stato spesso negato.

Che cos’è l’indennità sostitutiva per ferie non godute?

Secondo le norme generali dei contratti collettivi, ogni lavoratore ha diritto al godimento delle ferie annuali. Si tratta di un diritto fondamentale, irrinunciabile e non riducibile.

Quando un lavoratore non può usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla propria volontà, ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva: una forma di risarcimento economico a carico del datore di lavoro, responsabile dell’inadempienza.

A quanto ammonta l’indennità sostitutiva per ferie non godute?

Per ogni contratto a tempo determinato stipulato con la scuola, un docente o un collaboratore A.T.A. matura in media tra i 1.000 e i 1.200 euro a titolo di indennità per ferie non godute.

Come abbiamo visto, si tratta di un diritto soggetto a prescrizione decennale, in quanto questa indennità è considerata a tutti gli effetti una voce retributiva ed indennitaria.

Come si calcola il rimborso?

Il risarcimento si ottiene moltiplicando l’importo annuale maturato per il numero di anni in cui si è lavorato con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

In molti casi, l’indennità può superare anche i 10.000 euro, a seconda della durata complessiva del servizio prestato con contratto determinato.