Dimissioni per Giusta Causa e diritto alla NASpI

In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60 giorni (e/o comunque giorni regolamentati nel CCNL applicato in Azienda), essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto alla NASpI.

L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante, come per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre, il Lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa anche nelle seguenti gravi fattispecie:

  • la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
  • l’omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
  • aver subito molestie sessuali;
  • aver subito mobbing per oltre sei mesi;
  • in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del Datore di lavoro o del superiore gerarchico;
  • le variazioni notevoli “in peius” delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • lo spostamento del Lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del codice civile.

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