Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare. Nel periodo protetto ricadono :
- maternità;
- malattia;
- matrimonio;
- richiamo alle armi.
Le lavoratrici madri per dimettersi devono seguire l’ordinaria procedura telematica (patronati,sindacati ecc.)?
No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno diverse procedure ed effetti, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.
L’obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.
La procedura di dimissioni presso l‘ITL deve essere seguita nei casi di:
- stato di gravidanza;
- durante i primi tre anni di vita del figlio;
- in caso di adozione o affidamento del figlio durante i primi tre anni di vita.
Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:
- dimettersi in tronco;
- non è tenuta a rispettare i termini ordinari di preavviso;
- può richiedere la Naspi (indennità di disoccupazione) anche se ha dato le dimissioni – (giusta causa).
La lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del figlio è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso?
No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.
Anche la lavoratrici che hanno pubblicato la data del matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.