Dimissioni durante la Maternita’ – Periodo Protetto

Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare. Nel periodo protetto ricadono :

  • maternità;
  • malattia;
  • matrimonio;
  • richiamo alle armi.

 

Le lavoratrici madri per dimettersi devono seguire l’ordinaria procedura telematica (patronati,sindacati ecc.)?

No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno  diverse procedure ed effetti, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.

L’obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia  della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.

La procedura di dimissioni presso l‘ITL deve essere seguita nei casi di:

  • stato di gravidanza;
  • durante i primi tre anni di vita del figlio;
  • in caso di adozione o affidamento del figlio durante i primi tre anni di vita.

Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:

 

La lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del figlio è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso?

No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.

 

Anche la lavoratrici che hanno pubblicato la data del matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?

Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

 

 

Per ricevere una consulenza sindacale puoi contattare i nostri uffici  SNALV CONFSAL in viale di Valle

Aurelia 65, Roma Aurelio – tel.  06.39741831 oppure per tramite email su aurelio.snalvconfsal@gmail.com