Idoneità alloggiativa per cittadini stranieri
Cosa si intende per alloggio idoneo?
Per “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti.
L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questi requisiti possono variare da luogo a luogo, ma solitamente riguardano questioni come la struttura, la sicurezza antincendio, la qualità dell’aria interna, l’accessibilità, l’impianto idraulico ed elettrico, e altre normative relative alle condizioni abitative.
Quali sono le caratteristiche di un alloggio idoneo?
In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
altezza minima 2,70 metri
1 abitante – 14 mq;
2 abitanti – 28 mq;
3 abitanti – 42 mq;
4 abitanti – 56 mq;
Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc. Inoltre, le normative regionali e soprattutto i regolamenti edilizi e igienico sanitari dei Comuni potrebbero prevedere ulteriori regole e limiti.
Chi deve presentare il certificato di idoneità alloggiativa?
Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto a tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per:
– Lavoro subordinato e autonomo;
– Ricongiungimento e coesione familiare (Ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare)
– Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?
In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore. Dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, consegnerà il certificato di idoneità alloggiativa o, in mancanza, la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio. La sussistenza dei parametri di idoneità alloggiativa quindi può essere autocertificata in fase di richiesta di nulla osta al lavoro, ma il certificato va prodotto all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno o comunque al momento della convocazione in questura per il fotosegnalamento. La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, non è necessaria se si soggiorna presso una struttura alberghiera,
Quale autorità è responsabile della verifica dell’adeguatezza delle condizioni di alloggio?
La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. La richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere fatta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile.
Quali documenti vengono richiesti per l’idoneità alloggiativa?
Tra i documenti necessari per la presentazione della domanda di idoneità alloggiativa rientrano di norma:
– Il modulo di richiesta compilato;
– La fotocopia del titolo sull’immobile (come ad esempio il contratto di acquisto oppure il contratto di locazione regolarmente registrato);
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente agli impianti presenti;
– Fotocopia della planimetria catastale con indicazione della destinazione d’uso;
– Copia del documento di identità valido del richiedente;
– Attestazione del versamento dei diritti di segreteria e/o delle marche da bollo ove previsti.
La documentazione specifica può variare da comune a comune, pertanto è consigliabile informarsi sul sito web istituzionale del comune dove ha sede l’alloggio.
Per Assistenza su pratiche di immigrazione a Roma puoi contattare i nostri uffici in
Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma SNALV CONFSAL AURELIO al tel. 06.39741831
oppure tramite Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com
Ospitalità a cittadini stranieri, adempimenti necessari per coloro che forniscono l’alloggio
Il cittadino straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può anche essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Quali obblighi ha chi da ospitalità ad un cittadino straniero?
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
In che modo si deve dare la comunicazione?
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98). La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web“.
A chi va inviata la comunicazione?
• Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
• al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Quali obblighi ha il cittadino straniero in Italia per un soggiorno di breve durata?
Nei soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all’Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L’adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v. Legge 28 maggio 2007 e Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007).
Per Assistenza su pratiche di immigrazione a Roma puoi contattare i nostri uffici in
Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma SNALV CONFSAL AURELIO al tel. 06.39741831
oppure tramite Email aurelio.snalvconfsal@gmail.com


